
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/513 DELLA COMMISSIONE, 8 marzo 2023
G.U.U.E. 9 marzo 2023, n. L 71
Regolamento che modifica gli allegati XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna e di uova e ovoprodotti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 29 marzo 2023
Applicabile dal: 29 marzo 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che dette partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una loro zona o un loro compartimento, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o territorio, o una loro zona o loro compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
4) L'allegato XV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. L'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova e ovoprodotti.
5) La Moldova ha presentato alla Commissione una domanda di autorizzazione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame diverso dai ratiti, e di uova, e ha fornito garanzie in merito al rispetto, da parte di tale paese terzo, delle prescrizioni in materia di notifica e comunicazione delle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per il pollame, come pure delle pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sanità animale o di prescrizioni equivalenti. Tenuto conto della situazione sanitaria del pollame in Moldova, è pertanto opportuno includere tale paese terzo negli elenchi di cui all'allegato XV, parte 1, e all'allegato XIX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda i prodotti a base di carne di pollame diversi dai ratiti e le uova.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Gli allegati XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) nell'allegato XV, parte 1, tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa al Montenegro è inserita la voce seguente relativa alla Moldova:
«MD Moldova | MD-0 | Non autorizzato | Non autorizzato | Non autorizzato | Non autorizzato | Non autorizzato | Non autorizzato | Non autorizzato | D | Non autorizzato | Non autorizzato | MPST» |
.
2) nell'allegato XIX, parte 1, la voce relativa alla Moldova è sostituita dalla seguente:
«MD Moldova | MD-0 | Uova | E | ||||
Ovoprodotti | EP» |
.