
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/514 DELLA COMMISSIONE, 8 marzo 2023
G.U.U.E. 9 marzo 2023, n. L 71
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda i prodotti altamente raffinati, l'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato e l'inclusione della Moldova nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 29 marzo 2023
Applicabile dal: 29 marzo 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 e mira a garantire che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni siano conformi a determinate prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza alimentare o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Il suddetto regolamento, in particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
2) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che determinate partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo incluso nell'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite destinate al consumo umano.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (3) stabilisce un elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti altamente raffinati, destinati al consumo umano.
4) A seguito di una recente modifica (4) del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i prodotti altamente raffinati comprendono anche i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), soggetti a trattamenti che eliminino ogni rischio per la salute pubblica o degli animali. E' opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per coerenza con tale modifica.
5) L'Azerbaigian ha presentato un piano di controllo riguardante le uova e il caviale. Il piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato.
6) Il Libano ha presentato un piano di controllo riguardante il miele. Il piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato.
7) L'Isola di Man figura nella tabella di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per l'esportazione nell'Unione di carni ovine e caprine. L'Isola di Man ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessata ad esportare carni caprine nell'Unione. La voce relativa all'Isola di Man per le carni ovine e caprine nella tabella di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 dovrebbe pertanto riguardare solo le carni ovine.
8) Il Giappone figura nella tabella di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per l'esportazione nell'Unione di carni suine. Il Giappone ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessato a presentare un piano di controllo per le carni suine, ma che intende utilizzare solo carni suine originarie di Stati membri o di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti. E' pertanto opportuno adeguare di conseguenza la voce relativa al Giappone per le carni suine nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
9) Il Regno Unito figura nella tabella di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per l'esportazione nell'Unione di carni di coniglio. Il Regno Unito ha tuttavia informato la Commissione di non essere più interessato a presentare un piano di controllo per le carni di coniglio, ma che intende utilizzare solo carni di coniglio originarie di Stati membri o di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti. E' pertanto opportuno adeguare di conseguenza la voce relativa al Regno Unito per le carni di coniglio nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
10) La Thailandia non ha presentato alla Commissione un piano di controllo per il latte. La Thailandia ha tuttavia fornito garanzie in merito all'utilizzo esclusivo di latte originario di Stati membri o di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tale prodotto. Essa ha inoltre comunicato alla Commissione che tale latte da esportare nell'Unione non sarà limitato all'uso nei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari trasformati. E' pertanto opportuno adeguare di conseguenza la voce relativa alla Thailandia per il latte nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
11) Gli Stati Uniti d'America hanno presentato un piano di controllo riguardante i budelli. Il piano offre garanzie sufficienti e pertanto dovrebbe essere approvato.
12) Attualmente il Ruanda figura nella tabella di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per il miele, mentre la Colombia e la Siria vi figurano per i budelli. Poiché tali paesi terzi non hanno presentato alla Commissione piani per i rispettivi prodotti, tali voci dovrebbero essere soppresse dalla tabella del suddetto allegato.
13) La Moldova ha presentato un programma di controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole affinché da tale paese sia autorizzato l'ingresso nell'Unione di uova di categoria A conformemente all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. Tale programma di controllo è stato valutato soddisfacente dalla Commissione. Il soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) è stato verificato nuovamente nel corso dell'audit effettuato dalla Commissione nell'aprile 2022 (8). Dovrebbe pertanto essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di uova di categoria A dalla Moldova.
14) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi (GU L 299 del 18.11.2022).
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008).
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003).
DG(SANTE)2021-7268 - relazione finale disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit-report/details/4533.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:
1) all'articolo 22, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le partite dei prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:»;
2) l'allegato -I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
3) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IV
Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all'articolo 7, secondo comma
CODICE ISO | PAESE TERZO | OSSERVAZIONI |
CH | Svizzera [1] | |
GB | Regno Unito [2] | |
JP | Giappone | |
MD | Moldova | |
MK | Macedonia del Nord | |
UA | Ucraina |
____________
[1] Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002).
[2] Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»