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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 18 maggio 2023, n. 169

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 19 maggio 2023, n. 116

Disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VISTA la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva 2019/944/UE, e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 10, 11;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e, in particolare, l'articolo 4, che ha istituito l'Acquirente Unico S.p.A.;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che disciplina l'erogazione di un servizio di tutela per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, recante "Misure urgenti in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 1-bis, che ha istituito un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", con la quale è stato stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso e, in particolare, l'articolo 1, che:

- al comma 59, prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del regime dei prezzi regolati del mercato del gas naturale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164 del 2000;

- al comma 60, stabilisce che il regime dei prezzi regolati del mercato elettrico di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 93 del 2011 cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici. Il medesimo comma stabilisce inoltre che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito anche: ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele graduali (di seguito anche: STG) per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;

- al comma 60-bis, prevede, in relazione a quanto disposto ai commi 59 e 60, che il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM), definisca, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;

VISTO l il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" e affidato a quest'ultimo le competenze già esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di energia, anche con specifico riferimento alla concorrenza, alla tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (ora "Ministero delle imprese e del made in Italy"), e alla regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;

VISTO l'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233e, in particolare:

- il comma 1, che stabilisce che, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica;

- il comma 2, che prevede che l'ARERA adotti disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica;

- il comma 3, che prevede che, qualora alla data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 4, che ha ridenominato il "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 5 che ha prorogato il termine per il servizio di tutela del gas naturale al 10 gennaio 2024;

VISTI i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020 e del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, con cui sono stati approvati le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato, e sono state fornite specifiche disposizioni per la cessazione dei prezzi regolati dell'energia elettrica rispettivamente per le piccole imprese e le microimprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2022, di approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, come proposti da ARERA con la deliberazione 30 novembre 2021, 532/2021/E/com, tra cui il Progetto Informazione Mercati (PIM) relativo alla realizzazione di campagne informative sulla piena apertura dei mercati rivolte ai consumatori di energia elettrica e gas naturale, al quale sono destinate risorse per complessivi quattro milioni di euro nel biennio 2022-2023;

VISTE le deliberazioni 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, con cui l'ARERA ha adottato disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali rispettivamente per le piccole imprese e le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge n. 124 del 2017;

VISTA la deliberazione 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, con cui l'ARERA ha adottato disposizioni per la cessazione del servizio di tutela del gas naturale, la definizione delle condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti vulnerabili e l'adeguamento di obblighi informativi per l'energia elettrica e il gas;

CONSIDERATO che il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio informato e consapevole al mercato libero da parte della clientela, rientra tra le riforme volte alla promozione della concorrenza e alla rimozione delle barriere all'entrata nel mercato, che il Governo si è impegnato ad adottare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio europeo 13 luglio 2021;

CONSIDERATO l'obiettivo di favorire l'ingresso dei clienti del servizio elettrico e del gas naturale nel mercato libero e la scelta consapevole del proprio fornitore attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti, nonché di assicurare ai clienti domestici la fornitura di energia elettrica al momento della cessazione del servizio di maggior tutela;

RITENUTO di promuovere condizioni concorrenziali tra gli operatori nell'ambito dei meccanismi di transizione dei clienti al mercato libero, individuando forme di attribuzione del servizio a tutele graduali di durata predeterminata a medio termine e livelli territoriali di attribuzione del servizio medesimo tali da evitare posizioni dominanti, nonché di massimizzare la partecipazione degli operatori alle procedure di assegnazione del servizio;

RITENUTO opportuno confermare gli strumenti di informazione e tutela degli interessi dei consumatori e coinvolgere le associazioni dei consumatori in iniziative per la corretta informazione sulle opportunità presenti sui mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, sulle modalità di confronto dei prezzi, nonché sulle opportunità offerte dalle forme di autoproduzione efficiente e sostenibile, anche alla luce di quanto previsto in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche di cittadini e rinnovabili;

RITENUTO necessario, alla luce della concentrazione dell'offerta riscontrata nel servizio di vendita dell'energia elettrica e della elevata numerosità di clienti domestici ancora serviti in maggior tutela, al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte, introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero prevedendo l'assegnazione del servizio a tutele graduali dei clienti domestici diversi da quelli vulnerabili, per i quali, entro la stessa data di aggiudicazione delle aste del STG per la clientela domestica, assicura il superamento del regime di maggior tutela in conformità alle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

RITENUTO di introdurre uno specifico meccanismo per il quale, alla fine del primo periodo transitorio di assegnazione del servizio a tutele graduali, i clienti ammessi a essere riforniti nell'ambito del servizio medesimo che non abbiano autonomamente scelto un fornitore sul mercato libero, siano riforniti secondo la più favorevole offerta di mercato libero dell'esercente il predetto servizio a tutele graduali;

RITENUTO che il servizio a tutele graduali, successivamente alla prima fase in cui funge anche da strumento di accompagnamento al mercato libero, assuma le funzioni di servizio di ultima istanza esclusivamente per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese, alle microimprese, ai clienti domestici e ai clienti vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore;

SENTITA l'ARERA, che si è espressa favorevolmente con delibera 20 aprile 2023, n. 174/2023I/eel;

SENTITA l'AGCM, che si è espressa favorevolmente in data 3 maggio 2023, formulando alcune osservazioni e proposte;

ACQUISITO il parere della 8 a Commissione permanente del Senato, reso nella seduta del 17 maggio 2023, formulando un'osservazione;

ACQUISITO il parere della X Commissione permanente della Camera dei deputati, reso nella seduta del 17 maggio 2023, formulando alcune osservazioni e proposte;

RITENUTO di precisare la necessità di una congrua numerosità dei lotti in modo da favorire la massima partecipazione degli operatori considerata la dimensione media delle imprese potenzialmente interessate;

RITENUTO di fissare la soglia massima delle aree territoriali aggiudicabili a un singolo operatore nella misura del 30 per cento del numero totale delle aree medesime, quale soglia atta a garantire un contemperamento fra il richiesto obiettivo di promuovere la concorrenza nel mercato elettrico al dettaglio e l'esigenza di contenere i prezzi risultanti dalle procedure d'asta;

RITENUTO opportuno ribadire che la campagna informativa per accompagnare i clienti domestici nel mercato libero dell'energia sia effettuata con adeguata tempestività e periodicità in modo da fornire opportuni strumenti informativi ai clienti;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, disciplina, con riferimento al servizio di vendita dell'energia elettrica, i criteri e le modalità per il passaggio al mercato dei clienti domestici non vulnerabili riforniti nell'ambito del servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: maggior tutela) che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore.

2. Il presente decreto reca altresì disposizioni per assicurare l'erogazione del servizio a tutele graduali (di seguito anche: STG) come servizio di ultima istanza.

3. Per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA, entro la data del 10 gennaio 2024, assicura che il superamento del vigente regime di maggior tutela avvenga in conformità alle disposizioni del diritto eurounitario.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel promuovere le campagne informative istituzionali destinate ai clienti domestici attraverso una pluralità di canali divulgativi e sui principali media a diffusione nazionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, utilizza anche i canali televisivi in orari di maggior ascolto e assicura lo svolgimento delle campagne con adeguata tempestività e periodicità.

Art. 2

Criteri per assicurare ai clienti domestici il servizio di fornitura di energia elettrica alla cessazione del servizio di maggior tutela

1. Al fine di assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte, i clienti domestici non vulnerabili che, alla data della cessazione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono assegnati, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, al STG disciplinato dall'ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei fornitori del STG avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico S.p.A., disciplinate secondo modalità volte a evitare la concentrazione dell'offerta, mediante, tra l'altro, l'individuazione di un congruo numero di aree territoriali, accorpando anche zone distanti tra loro, caratterizzate da un adeguato assetto dimensionale in termini di punti di prelievo e con un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti finali interessati in modo da favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure;

b) la fissazione di una soglia massima delle aree di cui alla lettera a) aggiudicabili a un singolo operatore pari al 30 per cento del numero totale delle aree medesime, da applicare sull'intero territorio nazionale e in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;

c) l'individuazione dei fornitori del STG avviene non oltre il 10 gennaio 2024;

d) il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali di cui alla lettera a) non è superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta;

e) la previsione di adeguate garanzie, in capo ai soggetti partecipanti alle procedure, a copertura nell'eventualità di mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste.

2. Ciascun esercente il STG è tenuto a erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA. E' fatto divieto all'esercente di inserire nel contratto del STG qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA.

3. L'ARERA elabora un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG e lo trasmette, entro novanta giorni dalla data di conclusione delle procedure medesime, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle Commissioni parlamentari competenti. L'ARERA vigila sulla corretta applicazione delle condizioni del STG da parte degli aggiudicatari.

4. L'esercente il servizio a tutele graduali, almeno a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del periodo di assegnazione del STG, secondo le modalità e i termini definiti dall'ARERA, informa periodicamente il cliente finale, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati al cliente:

a) della scadenza del periodo di erogazione del STG e del diritto di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente;

b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del STG il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.

Art. 3

Disposizioni per il servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza e per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese

1. A decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolve esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica. Per i clienti vulnerabili, il STG assolve alle funzioni di cui al primo periodo a decorrere dalla data di adozione delle misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210. L'ARERA adegua la disciplina del STG al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto al comma 1, con riferimento al STG per le piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, l'esercente il servizio a tutele graduali uscente, assegnatario in esito alla seconda procedura competitiva da bandirsi per il servizio, informa periodicamente il cliente finale, almeno a partire dai sei mesi antecedenti la scadenza del periodo di assegnazione del STG e secondo le modalità e i termini definiti dall'ARERA, anche mediante posta elettronica certificata o spazi web dedicati al cliente:

a) della scadenza al 1° aprile 2027 del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente;

b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza di cui alla lettera a), il cliente è rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale.

GILBERTO PICHETTO FRATIN