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BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2023

G.U.R.I. 25 maggio 2023, n. 121

Indicatori di anomalia dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come successivamente modificato e integrato, in particolare dal predetto decreto legislativo n. 90/2017, relativo alla prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 4, lettera e), del citato decreto legislativo n. 231/2007, il quale stabilisce che l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) «al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170», e in particolare l'art. 7, comma 2, in base al quale «ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, gli operatori compro oro hanno riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere d) ed e), del decreto antiriciclaggio»;

Visto l'art. 32, comma 1, lettera d), del regolamento UE n. 267/2012 nonchè l'art. 23, comma 1, lettera e), del regolamento UE n. 1509/2017 per la segnalazione delle operazioni sospette volte al contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa;

Visto il provvedimento della UIF del 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette;

Visto il provvedimento della UIF del 28 marzo 2019, recante istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, e in particolare l'art. 4 che disciplina i rapporti con le segnalazioni di operazioni sospette in attuazione dell'art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2007;

Avute presenti le disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 231/2007 nonchè le regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto;

Avuto altresì presente che, ai sensi del predetto art. 11, gli organismi di autoregolamentazione promuovono l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 231/2007;

Considerata l'esigenza di agevolare i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007 nell'individuazione delle operazioni sospette, contribuendo al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di cui all'art. 35 del medesimo decreto;

Considerato che i contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato sono stati predisposti in collaborazione con la Guardia di finanza nonchè alla luce delle interlocuzioni svolte con la Direzione investigativa antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e le principali associazioni rappresentative delle categorie di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 231/2007;

Sentiti gli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007;

Tenuto conto che, nella seduta del 4 aprile 2023, il presente provvedimento e il relativo allegato sono stati presentati al Comitato di sicurezza finanziaria, che ne ha condiviso i contenuti;

Adotta

il seguente provvedimento recante gli indicatori di anomalia:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente provvedimento si intendono per:

a) «decreto antiriciclaggio»: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni;

b) «decreto compro oro»: il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e successive modifiche e integrazioni;

c) «destinatario»: ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 2 del presente provvedimento;

d) «operazioni sospette»: operatività da segnalare alla UIF quando i destinatari sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del decreto antiriciclaggio. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto;

e) «paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata»: rientrano in tale ambito i paesi terzi ad alto rischio di cui all'art. 1, comma 2, lettera bb), del decreto antiriciclaggio, nonchè gli altri paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio; paesi o aree geografiche valutati a elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti; paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe da competenti organismi nazionali e internazionali; paesi o aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (1);

f) «operatività»: l'attività richiesta al destinatario o rilevata dallo stesso nell'ambito dell'apertura o dello svolgimento di un rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell'esecuzione di una o più operazioni, anche di gioco, ovvero dello svolgimento di una o più prestazioni professionali;

g) «soggetto cui è riferita l'operatività» (in breve anche «soggetto»): il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo del rapporto continuativo (compreso il conto di gioco), dell'operazione, anche di gioco, o della prestazione professionale richiesta al destinatario nonchè il beneficiario della prestazione assicurativa. Ai soli fini del presente provvedimento, il soggetto cui è riferita l'operatività può essere anche il collaboratore esterno dei destinatari di cui all'art. 3 del decreto antiriciclaggio (ad esempio mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti e soggetti convenzionati, consulenti finanziari, agenti e brokers assicurativi, distributori ed esercenti nell'ambito dell'attività di gioco) ovvero, con riguardo all'attività di cui all'art. 3, comma 5, lettera f), del decreto antiriciclaggio, il soggetto servito come definito nel provvedimento della Banca d'Italia del 4 febbraio 2020 (2), nei confronti del quale il destinatario effettua in concreto l'operazione (ad esempio, grande distribuzione organizzata, money transfer, compro oro, cambiavalute).

2. Si rinvia all'art. 1 del decreto antiriciclaggio, all'art. 1 del decreto legislativo n. 109/2007 come successivamente modificato e integrato nonchè all'art. 1 del decreto compro oro per le definizioni in essi contenute richiamate nel presente provvedimento e nel relativo allegato.

____________

(1) Cfr. Allegato 2, lettera C, delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d'Italia il 30 luglio 2019.

(2) Cfr. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350.

Art. 2

Destinatari

1. Il provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio, nonchè agli operatori di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»).

Art. 3

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni sospette, si forniscono in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.

2. Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

3. I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, la coerenza con il profilo del cliente), seppure non specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

4. I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

5. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

Art. 4

Analisi e valutazione dell'operatività ai fini della segnalazione alla UIF

1. I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonchè le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta.

2. Avute presenti la natura esemplificativa degli indicatori e dei sub-indici, la cui elencazione in allegato al presente provvedimento non è esaustiva, e la continua evoluzione delle operatività rilevanti, i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

3. Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

4. L'analisi e la valutazione ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF sono effettuate per l'intera durata del rapporto o della prestazione e indipendentemente dal valore economico dell'operatività.

5. Ferma restando la necessità di valutare l'operatività ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio, non costituiscono di per sè elementi sufficienti per inviare una segnalazione alla UIF o ritenere che la stessa non sia dovuta:

a) la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l'operatività;

b) la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell'autorità giudiziaria o degli organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;

c) la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici;

d) il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio.

6. Le violazioni dei limiti di cui all'art. 49 del decreto antiriciclaggio in assenza di profili di sospetto sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51 del citato decreto.

Art. 5

Strumenti di selezione

1. I destinatari indicati nell'art. 3, commi 2, 3 e 8, del decreto antiriciclaggio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attività svolta e delle proprie dimensioni, si avvalgono di procedure, anche informatiche, di selezione delle operatività anomale, basate su parametri quantitativi, quali l'importo o la frequenza delle operazioni e la provenienza o destinazione dei flussi, e qualitativi, quali la tipologia o le modalità di utilizzazione dei servizi e le caratteristiche dei soggetti coinvolti. I destinatari di cui all'art. 3, comma 8, possono avvalersi delle procedure informatiche di monitoraggio già predisposte per assicurare l'ordinato e regolare funzionamento dei mercati, dei servizi e dei sistemi gestiti nonchè per contenere i rischi.

2. I destinatari diversi da quelli indicati nel comma precedente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e tenuto conto della natura dell'attività svolta e delle proprie dimensioni, valutano l'opportunità di avvalersi di analoghe procedure, anche informatiche, se ritenute di ausilio ai fini della collaborazione attiva.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta.

4. Nel caso di procedure informatiche adottate ai sensi dei commi 1 e 2, i destinatari valutano le operazioni evidenziate dalle medesime procedure al fine di individuare eventuali profili di sospetto da segnalare alla UIF ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio; fermo restando quando indicato nell'art. 4, comma 3, l'eventuale segnalazione contiene riferimenti alle operazioni evidenziate dalle procedure informatiche e omette qualsiasi riferimento ai dati identificativi del segnalante nei campi descrittivi dell'operatività e dei motivi del sospetto nonchè negli eventuali documenti allegati.

Art. 6

Schemi di anomalia e altri strumenti di ausilio

1. Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.

2. I destinatari tengono altresì conto delle indicazioni fornite dalla UIF nell'ambito di apposite comunicazioni nonchè delle casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo pubblicate sul sito internet della UIF.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della UIF.

2. I destinatari applicano il presente provvedimento nell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli indicatori di anomalia emanati dalla Banca d'Italia con i provvedimenti del 24 agosto 2010 e del 30 gennaio 2013, dal Ministero della giustizia con decreto del 16 aprile 2010 e dal Ministero dell'interno con decreto del 17 febbraio 2011 (modificato dal decreto del 27 aprile 2012). Dalla medesima data non trovano altresì applicazione gli indicatori di cui all'allegato del provvedimento della Banca d'Italia del 27 maggio 2009 inerenti al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

4. Dalla data di cui al comma 2 non si applicano gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF con comunicazioni del 24 settembre 2009 (imprese in crisi e usura), dell'8 luglio 2010 (operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici), del 17 gennaio 2011 (operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing), del 9 agosto 2011 (operatività riconducibile all'usura), del 16 marzo 2012 (operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring), dell'11 aprile 2013 (operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse), del 2 dicembre 2013 (operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust), del 18 febbraio 2014 (operatività con carte di pagamento) e del 1° agosto 2016 (operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare).

5. Il presente provvedimento sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell'esperienza dell'analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette.

Roma, 12 maggio 2023

Il direttore: SERATA