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DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 2023, n. 243

G.U.R.S. 26 maggio 2023, n. 22

Determinazione dei compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e revoca del D.P. n. 7 del 20 gennaio 2012 e del D.P. n. 43 del 17 settembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995, n. 22 e 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e, in particolare, l'art. 17 "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale" che dispone in materia di compensi da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché per le aziende ospedaliere universitarie;

VISTO il D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 274 del 17 ottobre 2011 e n. 319 del 14 novembre 2011 sono state individuate le fasce, in base a criteri di funzionalità e territorialità, entro le quali classificare gli organismi ed enti di cui al comma 1 dell'art. 17 della stessa legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012: "Contenimento della spesa per organismi, società partecipate ed enti regionali, nonché società ed enti in liquidazione" che, tra l'altro, ha ridotto del 20% i compensi di cui al D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012;

VISTO il successivo D.P. n. 43 del 17 settembre 2020, che ha integrato il D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012 sopra citato;

VISTA la deliberazione n. 137 del 30 marzo 2023 con la quale la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione di cui alla nota prot. 3856 del 23 febbraio 2023 e alla nota integrativa prot. 5074 del 9 marzo 2023, con riferimento alle nomine successive alla data dell'1 gennaio 2023, ha, tra l'altro, determinato:

- l'abbattimento dei compensi di cui al Decreto presidenziale n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012, non del 20% ma del 30%, con riferimento sia al personale interno all'Amministrazione regionale, che al personale esterno all'Amministrazione regionale, ma comunque appartenente al settore pubblico, nominato Commissario straordinario e/o organo ordinario di amministrazione o di controllo degli Enti e organismi di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

- che l'abbattimento del 20% previsto per i soggetti esterni all'Amministrazione e del 30% previsto per i dipendenti pubblici non trovi applicazione con riferimento al compenso spettante all'organo monocratico ordinario e al commissario straordinario di un ente/organismo vigilato, ove questo rientri nella fascia "C" prevista dal Decreto presidenziale n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012;

- la revoca dei richiamati D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012 e D.P. n. 43 del 17 settembre 2020, dando mandato alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione di predisporre la modifica del decreto presidenziale n. 7/2012, al fine di armonizzarlo con le superiori considerazioni, prevedendo che la fascia di appartenenza di ogni singolo ente e/organismo non rimanga cristallizzata, ma vada verificata al momento del conferimento di un nuovo incarico ovvero al momento dell'eventuale rinnovo;

RITENUTO di dovere dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 30 marzo 2023 sopra citata;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, in attuazione della deliberazione n. 137 del 30 marzo 2023, sono individuate le seguenti fasce, in base a criteri di funzionalità e territorialità, entro le quali classificare gli organismi ed enti di cui al 1° comma del citato articolo 17:

Fascia A

Organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- patrimonio netto maggiore o uguale a 10 milioni di euro;

- numero dipendenti maggiore o uguale a 250;

- estensione territoriale su base regionale.

Fascia B

Organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- patrimonio netto maggiore o uguale a 2 milioni di euro e minore di 10 milioni di euro;

- numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e minore di 250;

- estensione territoriale su base almeno provinciale.

Fascia C

Organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

- patrimonio netto inferiore a 2 milioni di euro;

- numero dipendenti inferiore a 100 unità;

- estensione territoriale su base almeno comunale.

Gli indicatori per la rilevazione dei requisiti di collocazione in una delle citate fasce sono:

a) il patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) il numero dei dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'ultimo bilancio di esercizio approvato;

c) l'estensione territoriale delle competenze istituzionali.

Art. 2

1. I compensi annui, da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, classificati secondo le modalità di cui al precedente articolo 1, fermo restando il disposto del comma 6 del citato articolo 17, sono così determinati.

FASCIA Organo di amministrazione Organo di controllo
A

Presidente

€ 50.000,00

Presidente

€ 25.000,00

componente

€ 40.000,00

componente

€ 20.000,00

B

Presidente

€ 20.000,00

Presidente

€ 10.000,00

componente

€ 18.000,00

componente

€ 8.000,00

C

Presidente

€ 10.000,00

Presidente

€ 5.000,00

componente

€ 8.000,00

componente

€ 4.000,00

.

2. Agli importi di cui sopra continua ad essere applicata la riduzione del 20% in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012.

3. Atteso che per l'inclusione in ognuna delle tre fasce è richiesta la compresenza di almeno due dei requisiti di cui al superiore articolo 1, comma 1, gli organismi ed enti per i quali non ricorrano tali presupposti sono inseriti nella fascia C.

4. I valori degli eventuali benefit, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, riconosciuti da norme statutarie e/o regolamentari, certificati dal dirigente responsabile del servizio economico-finanziario o ufficio corrispondente dell'organismo interessato, sono detratti dal compenso annuo.

5. La misura annua dei compensi si intende al netto dell'IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali a carico dell'organismo.

6. La fascia di appartenenza di ogni singolo ente/organismo va verificata al momento del conferimento di un nuovo incarico ovvero al momento dell'eventuale rinnovo.

7. Con riferimento alle nomine successive alla data dell'1 gennaio 2023:

a) i compensi annui sopra stabiliti da erogare sia al personale interno all'Amministrazione regionale, che al personale esterno all'Amministrazione regionale, ma comunque appartenente al settore pubblico, nominato Commissario straordinario o organo ordinario di amministrazione o di controllo degli enti e organismi di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono ridotti del 30%;

b) l'abbattimento del 20% previsto per i soggetti esterni all'Amministrazione regionale e del 30% previsto per i dipendenti pubblici non trova applicazione con riferimento al compenso spettante all'organo monocratico ordinario e al commissario straordinario di un ente/organismo vigilato, ove questo rientri nella fascia "C".

Art. 3

1. I valori di cui in tabella costituiscono tetto massimo che non può essere superato per gli enti inseriti nella relativa fascia, pertanto, al fine di una corretta applicazione, gli organismi ed enti sono tenuti a ridurre i compensi eventualmente eccedenti i limiti sopra richiamati e a non modificare in aumento i compensi in atto corrisposti.

Art. 4

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del presente decreto, gli organismi ed enti di cui all'articolo 1 provvedono, ove necessario, ad adeguare alle superiori disposizioni i propri statuti, regolamenti interni e/o ogni altro provvedimento relativo ai compensi. Gli organi di controllo degli organismi medesimi sono onerati della verifica dell'attuazione del relativo provvedimento.

Art. 5

1. I Dipartimenti regionali, ciascuno per la parte di competenza, cureranno i necessari adempimenti, affinché gli organismi ed enti, sui quali esercitano la vigilanza e/o tutela, nella corresponsione dei compensi ai componenti di organi di amministrazione e di controllo si attengano alle disposizioni del presente decreto.

Art. 6

1. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 30 marzo 2023, il D.P. n. 7/Serv.1°/SG del 20 gennaio 2012 e il D.P. n. 43 del 17 settembre 2020 sono revocati.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e trasmesso all'Assessorato regionale dell'economia, per la relativa esecuzione.

Palermo, 15 maggio 2023.

SCHIFANI