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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 2023, n. 73

G.U.R.I. 19 giugno 2023, n. 141

Regolamento recante le norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», e, in particolare l'articolo 113, commi 2 e 3;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 5, comma 10;

Visto l'articolo 20, comma 32, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197;

Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23;

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile);

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n 120;

Visto l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121;

Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante il «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare "Triennio 2019-2021"»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore, rispettivamente, ai sensi:

del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al personale dipendente del Comparto funzioni centrali;

del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti, rispettivamente, il recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2023;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, riscontrata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 3509-P del 12 aprile 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero dell'interno, di seguito «Ministero», la costituzione del fondo, di seguito «fondo», in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, di seguito «codice», nonchè le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, da attribuire al personale di qualifica non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, svolge funzioni tecniche nel quadro delle procedure di cui all'articolo 2.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel codice.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, salvi i casi di cui all'articolo 113, comma 2, secondo periodo, del codice, ai contratti di:

a) lavori, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonchè quelli di manutenzione ordinaria qualora questi ultimi risultino di particolare complessità;

b) servizi e forniture, nel caso in cui, anche nel corso dell'esecuzione, ne sia nominato il direttore, semprechè tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorità competenti.

2. I lavori di manutenzione ordinaria di cui al comma 1, lettera a), sono individuati, anche per sopravvenute esigenze purchè nei limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

3. In caso di contratti misti, si applicano le disposizioni relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

5. Il presente regolamento si applica altresì agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, nonchè a quelli affidati mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 63 del medesimo codice. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice.

6. Il presente regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguiti o non ancora conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del codice fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Art. 3

Criteri per la costituzione e la destinazione del fondo

1. Le risorse del fondo fanno carico agli stanziamenti costituiti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante per i singoli appalti di lavori e per i singoli appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. Le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

3. L'ottanta per cento del fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di livello non dirigenziale, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento e con le modalità e i criteri previsti, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche nonchè tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 113, comma 2, del codice. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il restante venti per cento del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.

4. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione.

5. Nel caso di appalti di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;

b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000;

c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000;

d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 25.000.000.

6. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera ss) e lettera tt), del codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del codice, sull'importo posto a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;

b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;

c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;

d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.

7. Le percentuali si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.

Art. 4

Procedura per l'individuazione del personale e conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, ivi compresi quelli di collaborazione, sono conferiti dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, tenuto conto del principio di rotazione nonchè delle professionalità disponibili.

2. L'atto di conferimento dell'incarico contiene l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati al dipendente incaricato per lo svolgimento delle funzioni. Il dipendente incaricato rilascia apposita dichiarazione, predisposta dall'amministrazione, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause impeditive o ostative allo svolgimento dell'incarico. L'amministrazione si riserva di eseguire controlli a campione circa il contenuto delle predette dichiarazioni.

3. Partecipano alla ripartizione degli incentivi, che nel loro complesso ed anche se corrisposti da amministrazioni diverse non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, i dipendenti che, sulla base di formale incarico, svolgono funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del codice, qualora il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, ai fini dell'individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio o di altro Dipartimento o Ufficio periferico per difficoltà oggettive, ivi comprese l'accertata carenza in organico delle professionalità richieste ovvero l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di rotazione, provvede mediante il conferimento dell'incarico al personale di altre amministrazioni. In tale caso, gli incentivi connessi all'incarico sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

5. Gli incentivi stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalità stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perchè provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

6. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice ed al fine di consentire la verifica del rispetto dei principi dallo stesso previsti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

Art. 5

Modalità e criteri per la determinazione e la liquidazione dell'incentivo

1. L'ottanta per cento del fondo è ripartito dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonchè dell'entità e della complessità dell'opera, servizio o fornitura, previo accertamento delle attività svolte dal dipendente incaricato. Agli accordi di contrattazione decentrata integrativa, di cui al primo periodo, è assicurata idonea forma di pubblicità.

2. Per gli incarichi conferiti, nel periodo di vigenza dell'articolo 1, comma 1, lettera aa), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, la ripartizione di cui al comma 1 è operata, sulla base delle percentuali definitive e con le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito delle percentuali individuate nell'allegato A.

3. Ai dipendenti che collaborano nello svolgimento delle funzioni tecniche, esclusi i collaboratori del RUP e del direttore dei lavori, spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tecnica. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 60 per cento dell'importo percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata la collaborazione.

4. Qualora i beneficiari degli incentivi appartengano a ruoli diversi del personale delle articolazioni centrali e periferiche del Ministero, le percentuali applicabili sono individuate negli accordi conclusi, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico è un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.

6. Fermo restando il rispetto del limite massimo degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del codice, le somme erogate ai sensi del presente regolamento non concorrono nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 5-bis, del codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che opera come stazione appaltante, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei predetti incentivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento, provvede al versamento delle relative somme, al bilancio dello Stato, sul capitolo 2439 «entrate di pertinenza del Ministero dell'interno» nell'ambito del quale sono istituiti appositi articoli distinti per il versamento delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero al personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli importi spettanti a titolo di incentivo sono comprensivi anche dell'Irap e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Nel medesimo capitolo 2439 sono versate le risorse di cui all'articolo 113, comma 4, del codice.

8. Le Direzioni centrali competenti o gli Uffici equiparati del Ministero, accertate le entrate sul capitolo di cui al comma 7, ne richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, la riassegnazione su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero. Con apposito provvedimento si procede al riparto del fondo di cui al primo periodo tra i capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.

9. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

Art. 6

Termini per le prestazioni rese ai fini della corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, sulla base di motivata proposta del RUP, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese.

2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per il RUP, con l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;

b) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'adozione del relativo atto previsionale;

c) per la valutazione preventiva dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di valutazione;

d) per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara, con la stipula del contratto;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di collaudo;

f) per la direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità;

g) per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e per la verifica di conformità di servizi e forniture, con l'emissione del relativo certificato;

h) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;

i) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con la certificazione di regolare esecuzione del contratto;

l) per l'attività di progettazione, con la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione o con la consegna dei relativi elaborati progettuali;

m) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione e la protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori;

n) per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il certificato di collaudo;

o) per l'attività di verifica preventiva della progettazione, con il relativo verbale.

3. L'incentivo è liquidato:

a) ai dipendenti ai quali è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e al responsabile della verifica preventiva della progettazione e ai rispettivi collaboratori, nella misura dell'80 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 20 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;

b) al RUP e ai suoi collaboratori per il 50 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione; al progettista e ai suoi collaboratori, per il 50 per cento dopo la consegna dei documenti di cui al comma 2, lettera l), e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del RUP o del dirigente del servizio;

c) al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico e della verifica di conformità, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed ai rispettivi collaboratori, per il 50 per cento allo stato di avanzamento che superi la metà dell'importo contrattuale e per il restante 50 per cento a saldo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, o del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

4. Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento il relativo procedimento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni tecniche, con provvedimento motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del servizio, sentito il RUP, determina la quota di incentivo spettante al dipendente in relazione alle attività effettivamente svolte.

Art. 7

Modifica o sostituzione del dipendente incaricato

1. Nei casi, consentiti dalla normativa vigente, di modifica dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche, ai predetti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte.

2. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle attività effettivamente svolte compiuto dal RUP, ovvero da quello subentrante, nel caso di sostituzione del RUP inizialmente incaricato.

Art. 8

Riduzione e perdita degli incentivi e revoca dell'incarico per ingiustificati incrementi dei tempi

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi, non conforme alle disposizioni del codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.

3. La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.

4. In sede di contrattazione decentrata integrativa, di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del codice, sono definiti i criteri e le modalità di accertamento dei presupposti di applicazione del comma 1 del presente articolo, tenuto conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalità dimostrate e degli ulteriori aspetti volti ad assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Art. 9

Penalità per gravi errori od omissioni incidenti sull'incremento dei costi

1. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero che determinino l'incremento dei costi.

2. L'accertamento della sussistenza delle cause indicate al comma 1 è di competenza del dirigente, o in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contradditorio.

Art. 10

Perizie di variante e suppletive e modifiche dei contratti nei periodi di efficacia

1. In caso di modifiche, nonchè di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara oppure del contratto nel caso di procedure comparative senza gara, il fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del fondo a seguito della variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo rispetto al quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del codice.

2. Nei casi di cui al comma 1, la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'articolo 3.

Art. 11

Attività svolte da centrali di committenza o stazioni appaltanti diverse dall'amministrazione dell'interno

1. Qualora l'amministrazione si avvalga di una centrale di committenza, il fondo è destinato ai dipendenti di tale centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'amministrazione o dell'ente che funge da centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.

2. Nell'ipotesi in cui il Ministero, come amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento di funzioni tecniche, il regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 aprile 2023

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2145

ALLEGATO A

(articolo 5)

PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI
Attività %
Programmazione della spesa per investimenti 2 - 4 %
R U P 20 - 24 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici 10 - 13 %
Valutazione preventiva dei progetti 10 - 14 %
Direzione dei lavori 18 - 24 %
Collaudo tecnico-amministrativo 17 - 22 %
Collaudo statico 8 - 14 %
   
attività incentivate solo per il periodo di vigenza del d.l. 32/2019, art. 1, comma 1, lett. aa)
Attività di progettazione in tema di sicurezza (redazione del Documento di indirizzo alla progettazione) 3 - 7%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 2 - 4%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 2 - 4%
Verifica preventiva della progettazione 8 - 12%

.

Note operative:

1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COLLABORATORI
% Incentivo Numero di collaboratori % Incentivo
100,00% 0 0,00 %
90,00 % 1 10,00 %
80,00 % 2 20,00 %
70,00 % Pari o superiore a 3 30,00 %

.

2) Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI
DIRETTORE DEI LAVORI DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE
% Incentivo Numero di Direttori dei lavori operativi e di Ispettori di cantiere % Incentivo
100,00% 0 0,00 %
80,00 % 1 20,00 %
60,00 % 2 40,00 %
40,00 % Pari o superiore a 3 60,00 %

.

ALLEGATO B

(Articolo 5)

PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE
Attività %
Programmazione della spesa per investimenti 2 - 4 %
R U P 26 - 34 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici 18 - 26 %
Direzione dell'esecuzione del contratto 21 - 27 %
Verifica di conformità 18 - 24 %

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Note operative:

1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP    
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COLLABORATORI
% Incentivo Numero di collaboratori % Incentivo
100,00% 0 0,00 %
90,00 % 1 10,00 %
80,00 % 2 20,00 %
70,00 % Pari o superiore a 3 30,00 %

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2) Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)
DEC COLLABORATORI
% Incentivo Numero di collaboratori % Incentivo
100,00% 0 0,00 %
80,00 % 1 20,00 %
60,00 % 2 40,00 %
40,00 % Pari o superiore a 3 60,00 %

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