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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/725 DELLA COMMISSIONE, 31 marzo 2023

G.U.U.E. 3 aprile 2023, n. L 94

Regolamento che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 4 aprile 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Più in particolare, gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna.

5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nelle province della Nuova Scozia [1] e dell'Ontario [2] (Canada) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 14 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella regione di O'Higgins (Cile) e confermato il 12 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

7) Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Cumbria, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 10 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

8) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 22 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nei seguenti Stati: Florida [1], Pennsylvania [20] e Dakota del Sud [1] (Stati Uniti) e confermati tra il 3 marzo 2023 e il 23 marzo 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

9) A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

10) Il Canada, il Cile, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

11) E' inoltre opportuno imporre il trattamento di riduzione dei rischi D, di cui all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692, per l'ingresso nell'Unione delle partite di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate del Cile, definite alla voce "CL-2" nell'allegato XV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

12) Il Canada ha altresì presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle provincie di Columbia Britannica [6], Ontario [1] e Saskatchewan [1] (Canada) e confermati tra il 27 ottobre 2022 e il 6 gennaio 2023.

13) Anche il Regno Unito ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di 14 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Cambridgshire, [1], Essex [1], Norfolk [2], North Yorkshire [4] Suffolk [1] e Yorkshire [2], Inghilterra (Regno Unito), e nelle province di Dumfries e Galloway [1] Moray [1] e Perth e Kinross [1], Scozia (Regno Unito) e confermati tra il 21 agosto 2022 e il 27 gennaio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

14) In aggiunta, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio in relazione alla comparsa di 22 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nei seguenti Stati: California [2], Colorado [2], Indiana [1], Iowa [4], Kansas [3], Maryland [1], Minnesota [2], Missouri [2], Dakota del Sud [2], Texas [1] Washington [1] e Wisconsin [1] (Stati Uniti) e confermati tra il 1° settembre 2022 e l'8 febbraio 2023.

15) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei suddetti focolai di tale malattia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

16) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a seguito della comparsa di detti focolai.

17) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

18) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

19) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo un termine iniziale alla riga US-2.251, alla voce relativa agli Stati Uniti negli allegati V e XIV. Poiché è stato rilevato un errore relativo alla zona soggetta a termine iniziale, la riga relativa alla zona US-2.251 negli allegati V e XIV dovrebbe essere rettificata di conseguenza. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/426.

20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/462 della Commissione, del 2 marzo 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 68 del 6.3.2023).

Art. 1

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

1. Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.251 è sostituita dalla seguente:

"US Stati Uniti US-2.251 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1    2.9.2022";  

.

2. nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.251 sono sostituite dalle seguenti:

"US Stati Uniti US-2.251 POU, RAT N, P1    2.9.2022   
GBM P1    2.9.2022".  

.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia l'articolo 2 si applica a decorrere dal 7 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN