
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 14 giugno 2023, prot. n. 54800
- Allegato al Comunicato Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica pubblicato nella G.U.R.S. 23 giugno 2023, n. 26
Assegnazione del contributo regionale destinato ai Comuni siciliani ai sensi dell'art. 26, comma 77 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 finalizzato all'istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane. Criteri e modalità di accesso.
Ai Legali Rappresentanti dei Comuni siciliani
Al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali
FINALITA' ED OBIETTIVI
L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali sostiene - in attuazione dell'art. 26, comma 77, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 - l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, mediante un contributo da destinare per l'anno 2023 ai Comuni siciliani.
A tal fine i Comuni devono:
- assicurare il servizio di vigilanza balneare con la presenza di bagnini di salvataggio;
- dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l'incolumità della vita a mare, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle competenti Capitanerie di Porto.
Per tale finalità, la predetta norma ha autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 900 migliaia di euro.
******
Con la legge regionale 1 Settembre 1998, n. 17 è stato istituito il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, con finalità di prevenzione e tutela della incolumità dei bagnanti durante la stagione estiva.
Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della suddetta L.r. n. 17/1998, spetta ai Comuni l'obbligo di assicurare il servizio di vigilanza con cadenza quotidiana, senza interruzioni, dalle ore 09,00 alle ore 19,00 per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi, tra il 1° Maggio e il 30 Settembre di ogni anno.
Ai sensi del successivo art. 2 lungo le spiagge libere di propria pertinenza i comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due bagnini qualificati nello svolgimento dell'attività di vigilanza e salvataggio ogni 150 metri di spiaggia, che consenta ai bagnanti la fruizione di spiagge sicure, fino a un massimo di due chilometri lineari.
Il personale alla suddetta attività di vigilanza e salvataggio deve essere munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) - Sezione salvamento.
Ai sensi del successivo art. 3 i Comuni provvedono all'espletamento del servizio in questione direttamente o mediante affidamento a imprese, società ed associazioni specializzate nel settore.
Nel caso di gestione diretta i Comuni provvedono all'assunzione degli addetti all'attività di vigilanza e salvataggio in conformità alla vigente normativa di riferimento.
******
Con la presente Circolare si determinano pertanto - ai sensi del combinato disposto tra l'art. 15 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni e la lett. d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e sue successive modifiche ed integrazioni - i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo in oggetto.
1) BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI
Comuni che presentino, in conformità a quanto previsto con la presente Circolare, apposita istanza finalizzata alla concessione del contributo regionale per il sostenimento dei costi riferiti al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere.
Le spese ammissibili, per una copertura massima di 600 metri lineari di spiaggia, sono rappresentate, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 1 Settembre 1998, n. 17, esclusivamente dagli oneri retributivi relativi al personale addetto alla vigilanza e al salvataggio nelle spiagge libere. Per onere retributivo va inteso il compenso giornaliero e quindi la retribuzione spettante al personale inquadrato nella qualifica funzionale Cat. B2 del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, nei limiti numerici previsti dal già citato art. 2 della Legge regionale n. 17/98;
2) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E SCADENZE
L'istanza per l'ammissione al contributo in argomento, corredata dalla documentazione di seguito precisata, dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali - Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni" esclusivamente, mediante apposito servizio di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30 giugno 2023, a pena di esclusione, alla sottostante casella di posta elettronica:
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
Eventuali istanze trasmesse ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non saranno prese in considerazione per la definizione del relativo procedimento amministrativo e saranno archiviate.
Non potranno, altresì, essere prese in considerazione e formeranno oggetto di esclusione le istanze non pervenute entro il termine previsto a causa di problemi tecnici in fase di trasmissione a mezzo P.E.C. imputabili alle amministrazioni richiedenti.
Al fine dell'ottenimento del contributo i Comuni interessati dovranno presentare l'istanza, come da modello allegato alla presente Circolare, sottoscritta dal legale rappresentante e recante l'attestazione dei seguenti elementi da riferire esclusivamente ai termini previsti per la determinazione delle spese ammissibili dal precedente Paragrafo 1:
1. Localizzazione delle spiagge libere o del tratto di spiaggia da adibire alla balneazione, oggetto di richiesta di contributo, con indicazione delle postazioni di vigilanza;
2. Numero di addetti da impiegare per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 1 Settembre 1998, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Indicazione del periodo previsto, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni, dal 1 Maggio al 30 Settembre, durante il quale sarà assicurato il servizio di vigilanza;
4. Costo complessivo (distinto per singole voci di spesa) previsto per l'effettuazione del servizio.
5. Breve descrizione del programma di salvamento a mare recante le informazioni minime di base inerenti agli obiettivi ed alle modalità di espletamento del programma (numero e tipologia di postazioni, periodo e orari di svolgimento del servizio, personale utilizzato, ecc...)
All'istanza dovranno essere, inoltre, allegati i seguenti atti:
- Delibera della Giunta con la quale viene approvata l'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere con i relativi costi per l'erogazione dello stesso.
- Prospetto analitico del preventivo di spesa, da riferire esclusivamente ai termini previsti per la determinazione delle spese ammissibili dal precedente Paragrafo 1, relativo agli oneri retributivi del personale addetto alla vigilanza, al quale non potrà essere corrisposto una retribuzione giornaliera superiore a quella prevista per la categoria B2 di cui al vigente CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto dal Segretario comunale e dal Responsabile dei Servizi finanziari del Comune richiedente, riferita;
- attestazione, sottoscritta dal Segretario e dal Responsabile dei Servizi finanziari dell'Ente locale richiedente, riferita:
a) alla coerenza del servizio istituito con le finalità della legge regionale 1 Settembre 1998, n. 17;
b) ai costi preventivati per la realizzazione del servizio medesimo e alla relativa quota che l'Ente locale sosterrà con oneri a carico del proprio bilancio;
c) alla circostanza che il progetto in relazione al quale si chiede il contributo oggetto della presente Circolare non sia stato ammesso a finanziamento o a contribuzione da parte di altre amministrazioni o organismi pubblici.
Ai fini dell'attestazione di cui alla lettera b) saranno considerate spese ammissibili quelle direttamente finalizzate alla realizzazione del servizio. Non saranno considerate ammissibili le spese relative all'acquisto di beni durevoli del Comune richiedente.
Per le richieste relative a servizi già avviati saranno prese in considerazione soltanto le spese relative a periodi successivi alla presentazione della domanda.
3) AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le istanze saranno istruite, ai fini dell'ammissibilità formale, dal Dipartimento regionale delle Autonomie Locali - Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni", nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, informaticamente determinato in base alla data e all'orario di effettiva consegna alla casella di P.E.C. del Dipartimento medesimo.
Il Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni" procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità formale delle istanze pervenute che saranno ammesse a contributo sulla base dei seguenti criteri di priorità:
1. Comuni che abbiano attivato il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere anche in favore dei disabili nel rispetto delle normative vigenti;
2. Comuni turistici siciliani inseriti nell'allegato A del D.A. n. 188 del 2 marzo 2023 dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
3. Altri Comuni.
Sulla base dei superiori criteri ai fini della concessione del contributo saranno soddisfatte, in primo luogo, le istanze dei Comuni rientranti nel criterio di priorità di cui al punto 1, successivamente quelle dei Comuni rientranti nel criterio di priorità di cui al punto 2 ed, infine, quelle dei Comuni rientranti nel criterio di priorità di cui al punto 3.
Nell'ambito dello stesso criterio di priorità, la concessione del contributo sarà accordata ai Comuni secondo l'ordine cronologico di arrivo dell'istanza, informaticamente determinato in base alla data e all'orario di effettiva consegna alla casella di P.E.C. del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.
Le istanze saranno prese in considerazione esclusivamente fino ad esaurimento dello stanziamento di bilancio.
Non verrà data alcuna comunicazione ai Comuni richiedenti che non risulteranno ammessi al contributo.
Le eventuali variazioni relative alla modalità ed alla tempistica dell'erogazione del servizio per il quale sarà concesso il contributo regionale - determinate da cause di forza maggiore e congruamente motivate - dovranno essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicate a mezzo P.E.C. al Dipartimento regionale delle Autonomie Locali.
4) DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo oggetto della presente Circolare, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 Settembre 1998, n. 17 sarà concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili di cui al Paragrafo 1 e preventivate in base al prospetto analitico allegato all'istanza.
5) ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, tenuto conto di eventuali motivate comunicazioni da parte di contro interessati o di ulteriori motivazioni che potrebbero comportare la necessità di modificare in autotutela il provvedimento medesimo, il Servizio 4 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali procederà all'erogazione di un acconto pari al 80% del contributo assegnato a ciascun Ente; il restante 20% sarà erogato a seguito della dimostrazione dell'effettivo utilizzo, con l'emissione dei relativi titoli di pagamento, delle somme trasferite a titolo di acconto.
6) RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dall'art. 32 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, le somme erogate in conformità alla presente Circolare dovranno essere rendicontate a cura del Segretario e del Responsabile del servizio finanziario degli Enti locali beneficiari, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'erogazione, pena l'obbligo di restituzione; il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, dovrà essere corredato da una relazione dettagliata sul servizio svolto.
Si fa presente, in particolare, che nell'ipotesi in cui il contributo erogato superi il 50% delle spese ammissibili effettivamente pagate dal Comune assegnatario la quota del contributo in eccesso dovrà essere restituita alla Regione.
Si raccomanda di utilizzare l'apposito modello fornito con la Circolare n. 16 del 31 dicembre 2019, modificata con la successiva Circolare n. 16 del 20 settembre 2021, entrambe consultabili sul sito internet del Dipartimento regionale delle Autonomie locali ai seguenti indirizzi:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/ PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_DipAutonomieLocali/ PIR_Infoedocumenti/PIR_Circolari/PIR_04Circolarianno2019
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/Circolare-n16serv4- 20092021
In merito alla rendicontazione si precisa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 158 del T.U.E.L., ove i pagamenti vengano effettuati in esercizi successivi, il rendiconto dovrà essere presentato annualmente, fino a dimostrazione dell'effettivo utilizzo del contributo regionale e della relativa quota a carico dell'Ente beneficiario.
Si fa riserva di verificare la coerenza dell'utilizzo del contributo con le disposizioni di cui alla presente Circolare.
Chiarimenti ed informazioni circa la presente procedura potranno essere richiesti al:
Servizio 4 "Trasferimenti agli Enti locali per il finanziamento delle funzioni"
al seguente riferimento telefonico: 091-7074648
e-mail: g.talluto@regione.sicilia.it
Del presente avviso - da pubblicare per esteso sul sito internet di questa Amministrazione (unitamente allo schema di istanza in formato editabile) - sarà data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana quale regolare notifica ai destinatari.
L'Assessore
ANDREA MESSINA