
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/749 DELLA COMMISSIONE, 11 aprile 2023 (1)
G.U.U.E. 12 aprile 2023, n. L 99
Decisione che modifica gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda le misure nazionali applicabili in Danimarca in relazione alla nefrobatteriosi (BKD) e alla necrosi pancreatica infettiva (IPN) e le misure nazionali applicabili nel Regno Unito (Irlanda del Nord) in relazione all'Ostreid herpesvirus-1 μνar (OsHV-1 μνar). (Testo rilevante ai fini del SEE)
Data sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2023, n. L 105.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 11 aprile 2023
Entrata in vigore il: 15 aprile 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 226, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (2) stabilisce, negli allegati I e II, gli elenchi degli Stati membri, o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o che sono sottoposti a un programma di eradicazione per tali malattie.
2) La Danimarca ha comunicato alla Commissione che quattro dei compartimenti del suo territorio, elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, hanno cessato di esistere e dovrebbero pertanto essere rimossi dall'elenco dei compartimenti considerati indenni da necrosi pancreatica infettiva (IPN) in Danimarca. Uno di tali compartimenti dovrebbe essere rimosso anche dall'elenco dei compartimenti considerati indenni da nefrobatteriosi (BKD).
3) La Danimarca ha inoltre informato la Commissione della comparsa di un focolaio di IPN in uno dei compartimenti del suo territorio, elencato nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. Tale compartimento non è più sottoposto a un programma di eradicazione per l'IPN e dovrebbe pertanto essere rimosso dall'elenco.
4) La Danimarca ha altresì comunicato alla Commissione che un nuovo compartimento del suo territorio ha avviato un programma di eradicazione per la BKD. Tale compartimento dovrebbe pertanto essere aggiunto all'elenco dei compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione per la BKD di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
5) La Danimarca ha inoltre comunicato alla Commissione che un compartimento del suo territorio, elencato nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, ha completato con successo un programma di eradicazione per la BKD e un programma di eradicazione per l'IPN. Tale compartimento dovrebbe perciò essere rimosso dall'elenco di cui al suddetto allegato ed essere invece inserito nell'elenco dei compartimenti considerati indenni da BKD e nell'elenco dei compartimenti considerati indenni da IPN di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione.
6) Oltre a ciò, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ha comunicato alla Commissione che, poiché tutte le zone dell'Irlanda del Nord in cui sono detenuti animali di acquacoltura sensibili all'Ostreid herpesvirus-1μar non sono più indenni da tale malattia, il mantenimento delle misure nazionali per il controllo della stessa non è più ritenuto necessario. Il territorio dell'Irlanda del Nord eccetto la baia di Dundrum, la baia di Killough, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough e Strangford Lough, elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, dovrebbe pertanto essere rimosso da tale elenco.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.
8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016.
Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021).
Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 11 aprile 2023 (1)
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Data sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 aprile 2023, n. L 105.