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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/260 DELLA COMMISSIONE, 11 febbraio 2021

G.U.U.E. 19 febbraio 2021, n. L 59

Decisione che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione. [notificata con il numero C(2021) 773] (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2025/403)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata: 11 febbraio 2021

Applicabile dal: 21 aprile 2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 226, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2) stabilisce, tra l'altro, le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura e le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. Tale direttiva è abrogata dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021.

2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 riguarda le norme di controllo da applicare alle malattie elencate rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione, al momento del loro ingresso nell'Unione o a seguito di movimenti tra Stati membri.

3) Il settore dell'acquacoltura dell'Unione è estremamente vario per quanto riguarda le specie allevate e i sistemi di produzione utilizzati negli Stati membri ed è probabile che tale diversità aumenti in futuro. Di conseguenza alcune malattie, diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, possono comunque essere pertinenti per alcuni Stati membri perché una determinata specie è presente in tali Stati membri o per i tipi di metodi di produzione acquicola utilizzati in tali Stati membri. Qualora una malattia diversa dalle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 comporti un rischio significativo per la salute degli animali acquatici in tali Stati membri, gli Stati membri possono adottare misure nazionali per lottare contro la diffusione della malattia a norma dell'articolo 226, paragrafo 1, del medesimo regolamento, purché tali misure siano adeguate e necessarie per gli obiettivi da raggiungere.

4) Al fine di garantire che le misure nazionali proposte da uno Stato membro siano adeguate e necessarie, la Commissione deve essere informata in anticipo di tutte le misure che possono incidere sui movimenti di animali acquatici tra Stati membri, in modo che tali misure possano essere approvate o, ove necessario, modificate.

5) Ad alcuni Stati membri è stata concessa l'approvazione delle misure nazionali intese a limitare l'impatto di alcune malattie sugli animali d'acquacoltura a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE. La decisione 2010/221/UE della Commissione (3) precisa in quali Stati membri e per quali malattie vigono misure nazionali.

6) Alcuni Stati membri hanno ottenuto lo status di indenni dal virus erpetico delle carpe koi o stanno attuando un programma di eradicazione o sorveglianza approvato per tale malattia a norma della direttiva 2006/88/CE. Tuttavia, il virus erpetico delle carpe koi figura attualmente nell'elenco delle malattie di categoria E a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (4), cioè rappresenta una malattia elencata per la quale vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione. Essa può essere pertanto considerata ai fini delle misure nazionali di cui all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429.

7) Per garantire una transizione agevole al nuovo regime istituito dal regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri interessati devono chiedere l'approvazione delle misure nazionali a norma dell'articolo 226, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021.

8) La Commissione ha valutato le misure proposte dagli Stati membri interessati, tenendo conto delle norme dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (5), come pure dell'impatto globale sull'Unione delle malattie in questione e delle misure proposte. La Commissione ritiene che gli Stati membri interessati abbiano dimostrato che l'adeguatezza e la necessità delle misure sono tali da giustificarne l'approvazione al fine di prevenire l'introduzione delle malattie in questione nel loro territorio o a lottare contro la loro diffusione tra gli Stati membri. Gli Stati membri interessati dovrebbero essere elencati negli allegati della presente decisione, ove necessario.

9) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Per tale motivo, il Regno Unito (Irlanda del Nord) dovrebbe essere elencato negli allegati della presente decisione, ove necessario.

10) Al fine di proteggere lo status sanitario degli Stati membri che dispongono di misure nazionali approvate per una particolare malattia a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, le partite di specie di animali acquatici sensibili alla malattia in questione devono provenire da uno Stato membro, o da una zona del medesimo, indenne dalla stessa malattia. Tali partite devono essere accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti lo status di indenne da tale malattia.

11) I certificati sanitari che attestano il luogo di origine di una partita destinata a uno Stato membro, o a una zona del medesimo, che dispone di misure nazionali approvate a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 sono inclusi nei pertinenti modelli di certificati ufficiali per i movimenti di animali acquatici tra Stati membri di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione (6). Tali certificati sanitari devono essere utilizzati quando gli animali acquatici delle specie elencate sono destinati a uno Stato membro, o a una zona di esso, per il quale la Commissione ha approvato misure nazionali in conformità all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

12) Le misure nazionali approvate dalla presente decisione dovrebbero applicarsi solo finché resteranno adeguate e necessarie a prevenire l'introduzione delle malattie negli Stati membri interessati o a lottare contro la loro diffusione tra gli Stati membri. Per consentire alla Commissione di effettuare una valutazione periodica dell'adeguatezza e della necessità di tali misure e di modificarle se necessario, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione una relazione annuale che illustri in dettaglio il funzionamento delle misure nell'anno precedente. Tali relazioni annuali e le altre relazioni pertinenti dovrebbero includere le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (7).

13) I programmi di eradicazione approvati a norma dell'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 dovrebbero portare a un miglioramento della situazione della malattia in un periodo di tempo ragionevole. A fini di coerenza, tale periodo di tempo non dovrebbe essere superiore al periodo entro il quale deve essere completato un programma di eradicazione di una malattia di categoria C. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione approvato in conformità all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 non dovrebbe pertanto superare i sei anni dalla data di approvazione iniziale da parte della Commissione. In casi debitamente giustificati, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione dovrebbe poter prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni. Tale periodo massimo di applicazione è stabilito per concedere un periodo di tempo adeguato entro il quale un programma di eradicazione può essere completato, evitando nel contempo perturbazioni sproporzionate e durature dei movimenti di animali acquatici all'interno dell'Unione.

14) Ai fini della chiarezza della normativa dell'Unione, è opportuno abrogare la decisione 2010/221/UE.

15) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica dal 21 aprile 2021, anche la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006).

(3)

Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).

(5)

Aquatic Animal Health Code dell'OIE e Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals dell'OIE.

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione approva le misure nazionali adottate dagli Stati membri o da zone di tali Stati membri elencati negli allegati I e II al fine di limitare le ripercussioni di talune malattie che colpiscono gli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e stabilisce:

a) le condizioni per l'approvazione iniziale e continuativa di tali misure;

b) le restrizioni ai movimenti di animali acquatici tra gli Stati membri;

c) gli obblighi di informazione degli Stati membri.

Art. 2

Approvazione delle misure nazionali nelle zone indenni da malattie

Gli Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella dell'allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna della medesima tabella e alle misure nazionali da essi adottate è concessa l'approvazione conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 3

Approvazione dei programmi di eradicazione delle malattie soggette a misure nazionali

1. Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella di cui all'allegato II e soggette a misure nazionali, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della medesima tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella.

2. Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione non supera i sei anni dalla data di approvazione iniziale da parte della Commissione. In casi debitamente giustificati, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni.

Art. 4

Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione

(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2022/181)

1. I movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell'allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali:

a) provengono da uno Stato membro, o da una zona di esso, elencato nella seconda e quarta colonna della tabella dell'allegato I dichiarato indenne dalla malattia in questione; e

b) sono accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all'allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione (1), che chiarisca le garanzie pertinenti per le misure nazionali specifiche in questione.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell'allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili se:

a) in caso di animali acquatici selvatici, tali animali sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma dell'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (2);

b) in caso di Stati membri, o zone di essi, soggetti a misure nazionali contro l'infezione da Gyrodactylus salaris:

i) immediatamente prima del movimento gli animali acquatici sono stati detenuti alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 2, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (3);

ii) le uova di pesce sono state disinfettate e successivamente conservate alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 3, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, 2021, 23a edizione.

Art. 5

Relazioni annuale degli Stati membri

1. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri elencati nella seconda colonna delle tabelle degli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate per il mantenimento dello status di indenne da malattia per gli Stati membri, e le zone di essi, di cui all'articolo 2 o, se del caso, per i programmi di eradicazione di cui all'articolo 3.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) le informazioni sulle misure adottate nell'anno civile precedente per mantenere lo status di indenne da malattia, di cui almeno le informazioni previste all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; oppure

b) le informazioni sull'evoluzione del programma di eradicazione, compresi i dettagli delle prove effettuate nell'anno civile precedente e almeno le informazioni di cui all'allegato V, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 illustra i motivi per cui lo status di indenne da malattia o il programma di eradicazione, a seconda dei casi, dovrebbe continuare ad applicarsi per un altro anno civile. E' opportuno fare particolare riferimento alla disponibilità di cure, ai vaccini, alle popolazioni ittiche resistenti alle malattie o ad altri sviluppi pertinenti nel caso in cui uno o più di essi siano diventati opzioni praticabili per la prevenzione e il controllo della malattia in questione dopo la presentazione della relazione precedente.

Art. 6

Modifica delle misure nazionali approvate

Le misure nazionali di cui agli allegati I e II possono essere modificate dalla Commissione qualora le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, o altre informazioni analoghe relative agli sviluppi in materia di sanità animale, indichino che l'introduzione di restrizioni dei movimenti tra Stati membri non è più necessaria o giustificata per prevenire l'introduzione o lottare contro la diffusione di una particolare malattia.

Art. 7

Abrogazione

La decisione 2010/221/UE della Commissione è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2021.

Art. 8

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Art. 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2021

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione

ALLEGATO III

(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2025/403)

Specie di animali acquatici sensibili a malattie per le quali alcuni Stati membri (*1) hanno adottato misure nazionali in conformità all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429

Malattia Specie sensibili
Herpesvirosi della carpa Koi (KHV) Specie elencate nella terza colonna della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
Viremia primaverile della carpa (SVC) Abramis brama, Aristichthys nobilis, Carassius auratus, Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio, Cyprinus carpio koi, Cyprinus rubrofuscus, Danio rerio, Notemingonus crysoleucas, Percocypris pingi, Pimephales promelas, Rutilus kutum, Rutilus rutilus, Silurus glanis
Nefrobatteriosi (BKD) Anoplopoma fimbria, Lota lota, Notropis cornutus, Onchorhynchus clarkii, Oncorhyncus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Pimephales promelas, Plecoglossus altivelis, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Thymallus thymallus
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) Anarhichas minor, Anguilla anguilla, Anguilla japonica, Brevoortia tyrannus, Channa striata, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Danio rerio, Dicentrarchus labrax, Esox lucius, Gadus morhua, Hippoglossus hippoglossus, Limanda limanda, Morone saxatilis, Merluccius merluccius, Microstomus kitt, Orcorhynchus clarkii, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus rhodurus, Oncorhynchus tshawytscha, Pleuronectes platessa, Scophthalmus maximus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush
Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Salmo salar, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis, Salvelinus namaycush, Thymallus thymallus
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) Limanda limanda, Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Salvelinus alpinus

_____________

(*1) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.».