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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2023

G.U.R.I. 30 giugno 2023, n. 151

Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» ed in particolare l'art. 4, punto 23 e l'art. 10, comma 1, lettera b);

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023 con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 134/2022, il manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2023;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016», e, in particolare l'art. 10, comma 1 che prevede la definizione di modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 marzo 2018 concernente «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Vista la nota del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari n. 29049 del 20 novembre 2019 con la quale sono attualmente individuate le zone ad alto rischio A e B, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute;

Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame è necessario al fine di prevenire l'ingresso, lo sviluppo e la diffusione delle malattie elencate del pollame ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI);

Considerato che è necessario prevedere specifiche misure di biosicurezza nelle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione delle malattie elencate del pollame, ed in particolare dei virus HPAI, coerentemente con la definizione di biosicurezza di cui all'art. 4, punto 23, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'accordo del 25 luglio 2019 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. atti 125/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023;

Sentito il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria (CRNIA) operante presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSVE);

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 76/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022 ed in conformità a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, di seguito denominato: «regolamento», sono definite le modalità operative specifiche per l'applicazione delle misure di biosicurezza per gli stabilimenti in cui sono detenuti il pollame, per i mezzi per il trasporto del pollame e delle uova, per i centri di imballaggio, per i centri di lavorazione uova e per i depositi uova, incluse quelle concernenti le misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate previste dalla normativa europea e nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie dei volatili.

3. Il presente decreto si applica anche agli incubatoi, fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente ai fini del loro riconoscimento.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento (UE) 2016/429 e dei suoi regolamenti delegati, dei decreti legislativi n. 134, n. 135 e n. 136 del 5 agosto 2022 e del manuale operativo per la gestione del «sistema I & R» adottato con decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2023, citato in premessa.

Art. 3

Aspetti generali inerenti alle misure di biosicurezza

1. Al fine di assicurare un idoneo livello di biosicurezza negli stabilimenti che detengono pollame nonchè nei centri di imballaggio, lavorazione uova e depositi uova, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

a) tipologia di attività;

b) orientamento produttivo;

c) modalità di allevamento;

d) capacità massima dell'allevamento, turnover degli animali;

e) rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI;

f) rischio di contatto diretto o indiretto con volatili selvatici;

g) eventuale annessione dei centri di imballaggio, lavorazione e depositi uova a stabilimenti.

2. Sulla base di quanto previsto dal comma 1, sono individuate le modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.

3. In relazione al rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI di cui al comma 1, lettera e), sono individuate specifiche modalità operative da applicare nelle zone ad alto rischio A e B (di seguito zone ad alto rischio) di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.

4. Al fine del contenimento del rischio di introduzione e diffusione tra stabilimenti del virus HPAI, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto previsto dall'allegato B, paragrafo 1, sentito il Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria (di seguito CRNIA), individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente rivalutano, le zone ad alto rischio di cui all'accordo Stato regioni rep. atti n. 125 del 25 luglio 2019, e ne danno comunicazione alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute che provvede a darne opportuna informazione anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero.

5. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 4, per l'applicazione del presente decreto si continua a fare riferimento alle zone ad alto rischio A e B attualmente individuate con la nota DGSAF n. 29049 del 20 novembre 2019 citata in premessa.

Art. 4

Verifiche nello stabilimento

1. Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente (di seguito ASL), anche in occasione delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame, effettua la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A del presente decreto.

2. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti. Per il primo anno il programma predisposto deve comprendere almeno il 10 per cento del totale degli stabilimenti, suddivisi per le principali specie avicole (tacchino, pollo, ovaiola e pollastra), mentre per gli anni successivi la numerosità minima del campione sarà concordata con il CRNIA e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base della situazione epidemiologica, della categoria di rischio degli stabilimenti e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e comunicata sul sito internet del Ministero della salute.

3. Negli allevamenti con modalità svezzamento la ASL verifica il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all' allegato A, almeno una volta l'anno. In quelli che effettuano commercio extra regionale ed in quelli che partecipano a fiere, mostre e mercati la frequenza deve essere almeno semestrale.

4. Per l'individuazione del campione di allevamenti di cui al comma 2 vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

a) specie allevata e durata del ciclo produttivo;

b) allevamenti ordinari con modalità di allevamento all'aperto, allevamenti con modalità svezzamento e tipologie di allevamento con presenza contemporanea di diverse specie avicole;

c) capacità e consistenza dello stabilimento;

d) densità di volatili domestici allevati e presenza nelle vicinanze di aree umide, bacini o corsi d'acqua dove possono radunarsi o sostare specie selvatiche a rischio HPAI, in particolare degli ordini Anseriformes e Charadriiformes;

e) tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso altri allevamenti commerciali non inseriti in filiera);

f) precedenti non conformità registrate rispetto ai criteri di biosicurezza di cui agli allegati A e B al presente decreto;

g) livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo, nel sistema ClassyFarm.it, dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema;

h) percentuale di mortalità media nello stabilimento;

i) precedenti positività per agenti eziologici di malattie elencate dei volatili ai sensi della normativa comunitaria o nazionale;

l) livello di consumo dei farmaci veterinari nello stabilimento rispetto alla mediana regionale;

m) eventuali altri criteri di rischio individuati dalla ASL competente per territorio.

Art. 5

Sistema informativo

1. La ASL competente per territorio, nell'ambito dell'attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizza le check-list e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.it.

2. Ai fini della definizione delle priorità inerenti alle attività previste nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del pollame, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della categorizzazione degli allevamenti in funzione del rischio biosicurezza, derivante dall'esito delle verifiche le cui evidenze sono riportate nelle check-list, registrate all'interno del sistema informativo ClassyFarm.it, ivi comprese quelle degli autocontrolli negli allevamenti avicoli ritenute rilevanti dall'autorità competente.

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli operatori responsabili di stabilimenti già registrati nella BDN devono garantire il rispetto di quanto previsto all'allegato A, adeguando i propri stabilimenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori che registrano i propri stabilimenti nella BDN devono garantire il rispetto delle modalità operative per l'applicazione delle misure di biosicurezza previste dallo stesso.

3. Quanto previsto all'allegato A, paragrafo 5 «Distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti», non si applica agli allevamenti avicoli non ancora registrati nella BDN per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque rilasciati tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'impianto.

4. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto del Ministro della salute 14 marzo 2018 sono superate dalle disposizioni del presente decreto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010 recante le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale citato in premessa.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 maggio 2023

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1915

ALLEGATO A

MODALITA' OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA

Ai fini della corretta implementazione di quanto riportato nel presente allegato si riportano le seguenti specifiche tecniche:

a) zona pulita o area di allevamento: area dedicata alla stabulazione ed al governo degli animali e separata attraverso una zona filtro dalla zona sporca dell'allevamento;

b) dogana danese: barriera fisica presente nella zona antistante i capannoni e non collocata all'aria aperta, che non consenta l'accesso diretto del personale nell'area dove si trovano gli animali, senza prima aver indossato calzature dedicate per ogni singolo capannone;

c) zona sporca: area dove possono essere presenti strutture non dedicate alla stabulazione ed al governo degli animali (es. parcheggio veicoli, abitazioni, uffici, mensa, ecc.) e separata attraverso una zona filtro dalla zona pulita dell'allevamento;

d) zona filtro: locale dell'allevamento che rappresenta il punto unico ed obbligatorio di passaggio tra la zona sporca e la zona pulita sia per il personale addetto al governo degli animali sia per i visitatori;

e) area di stabulazione: insieme delle strutture in cui vengono detenuti gli animali;

f) area di governo: area che comprende l'area di stabulazione e gli spazi dedicati al transito degli animali, nonchè le aree necessarie all'accudimento degli animali ed alla gestione dell'allevamento;

g) accasamento per aree omogenee: programma di accasamento degli allevamenti ordinari di tacchini condiviso tra le diverse filiere e approvato dai servizi veterinari territorialmente competenti, caratterizzato dall'accasamento di animali di un solo sesso per ciascun allevamento. Le aree, a loro volta, possono essere a sessi separati o a sessi misti. Per le aree deve essere garantito lo svuotamento completo dell'area in 21 giorni;

h) tipologia di attività degli stabilimenti: descrizione dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 134/2022 come riportate nel manuale operativo per la gestione del sistema I & R;

i) allevamento all'aperto (free range): modalità di allevamento in cui gli animali hanno accesso a spazi esterni, anche se confinati e protetti da tettoie;

j) vuoto biologico: periodo di tempo che trascorre dall'ultimo movimento in uscita che determina lo svuotamento del capannone al momento del successivo accasamento;

k) vuoto sanitario: periodo di tempo che trascorre dal momento del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione al momento del successivo accasamento. Può essere di allevamento o di capannone;

l) disinfettanti di provata efficacia: prodotti contenenti principi attivi alle concentrazioni efficaci nei confronti degli agenti eziologici delle malattie del pollame individuati nei relativi piani di sorveglianza ed eradicazione e nei manuali operativi ed utilizzati secondo le istruzioni fornite dai produttori;

m) riconversione di allevamenti avicoli ordinari: intervento che comporta una variazione riferita ad un allevamento già esistente, in accordo a quanto previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I & R;

n) Zona A: zona ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus HPAI;

o) Zona B: zona ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione dei virus HPAI.

1. Allevamenti familiari

a) Gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di aumentato rischio di introduzione e diffusione di malattia a carattere epidemico:

i. che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia al fine di impedire in modo efficace il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame;

ii. che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

2. Allevamenti ordinari con capacità fino a 250 capi (adeguamento entro 12 mesi per stabilimenti già esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 1)

a) Misure strutturali:

i. i locali di allevamento devono essere dotati di pavimento, in buono stato di manutenzione, in cemento o altro materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione per i parchetti esterni;

ii. le strutture dei locali di allevamento e le attrezzature devono essere in buono stato di manutenzione, preferibilmente lavabili e disinfettabili;

iii. gli allevamenti devono essere dotati di strutture che consentano, in caso di emergenza epidemica:

che il pollame venga alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo efficace il contatto del mangime e dell'acqua con i volatili selvatici;

che i mangimi e le lettiere per il pollame siano stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

In tutti gli allevamenti deve essere presente nelle vicinanze dell'ingresso all'area dove sono detenuti gli animali un contenitore per lo smaltimento del materiale e degli indumenti a perdere;

iv. gli automezzi, qualora accedano nell'area di allevamento, devono essere disinfettati su una superficie con fondo impermeabile, mediante idonee attrezzature (ad es. con pompa a spalle) che utilizzano disinfettanti di provata efficacia, e secondo una procedura scritta;

v. all'interno dell'allevamento dev'essere individuato uno spazio per la custodia dell'abbigliamento ad esso dedicato;

vi. l'area circostante la struttura dev'essere mantenuta pulita e ordinata, con erba tagliata, sgombra da materiali non funzionali all'attività.

b) Misure gestionali:

i. l'accesso all'area di allevamento deve avvenire previo utilizzo di calzature dedicate e in buono stato di pulizia e deve essere limitato esclusivamente alle persone coinvolte nell'attività di allevamento;

ii. la vendita diretta a privati cittadini deve avvenire fuori dall'area di allevamento;

iii. registrazione di tutti i movimenti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento di personale autorizzato (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;

iv. devono essere effettuate le debite operazioni di derattizzazione e, quando necessario, la lotta agli insetti nocivi;

v. si raccomanda la separazione degli animali di nuova introduzione dal resto dei volatili allevati, per un congruo periodo di tempo (possibilmente, non inferiore alle due settimane);

vi. almeno una volta all'anno, si deve effettuare la pulizia e la disinfezione dell'allevamento;

vii. chi effettua attività in allevamento deve evitare di eseguire operazioni in altri allevamenti avicoli, se non strettamente necessarie al ciclo produttivo e solo se vengono adottate tutte le misure di biosicurezza previste per l'accesso nell'allevamento connesso;

viii. si raccomanda a chiunque pratichi attività venatoria di non entrare in contatto con il pollame detenuto in allevamento per le 48 ore successive a tale attività. Sulla base della situazione epidemiologica le regioni possono rendere obbligatoria tale misura;

ix. è obbligatorio lavarsi/sanificarsi accuratamente le mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento;

x. gli automezzi destinati al trasporto delle uova devono essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio o altra struttura identificata nella procedura di cui al successivo paragrafo 6, lettera d), punto ii, comunicata alla ASL competente;

xi. gli animali morti devono essere rimossi quanto prima dall'area di allevamento e correttamente smaltiti;

xii. in caso di aumento della mortalità, deve essere contattata la ASL competente per gli approfondimenti diagnostici del caso;

xiii. la pollina e lettiera esausta devono poter essere stoccate in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali;

xiv. in assenza di silos è garantita una corretta gestione dei sacchi di mangime in un locale idoneo e protetto.

3. Allevamenti ordinari di capacità superiore a 250 capi

a) Misure strutturali:

i. barriere: strutture, quali cancelli, sbarre mobili, recinzioni, muri di cinta o barriere naturali, che devono delimitare almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato delle persone e degli automezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali, in particolare l'avifauna selvatica. All'ingresso dello stabilimento devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi). Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera;

ii. parcheggio: lo stabilimento deve essere dotato di un'area chiaramente identificata, fuori dalla zona pulita, in prossimità dell'ingresso nello stabilimento, per la sosta dei veicoli del personale dello stabilimento e/o dei visitatori;

iii. piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area antistante l'area di allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali (zona pulita), dove sia possibile poter disinfettare i mezzi che entrano nello stabilimento. A tal fine deve essere presente una strumentazione fissa e preferibilmente automatizzata. In assenza di automazione, comunque obbligatoria per i nuovi allevamenti e per quelli oggetto di ristrutturazione, deve essere formalizzata una procedura di lavaggio e disinfezione dei mezzi in entrata che ne garantisca l'efficacia.

Il requisito dell'automazione è obbligatorio anche per gli allevamenti preesistenti siti nelle zone ad alto rischio A e B, con adeguamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo oggettivi e documentati impedimenti alla realizzazione, nel cui caso la procedura di lavaggio e disinfezione dovrà essere validata dal servizio veterinario competente sullo stabilimento;

iv. tutti gli automezzi che entrano nella zona pulita o nell'area di allevamento devono essere disinfettati nella piazzola di disinfezione degli automezzi;

v. nei nuovi allevamenti ed in quelli oggetto di ristrutturazione devono inoltre essere presenti dei pozzetti per la raccolta delle acque di scarico nel rispetto delle norme vigenti in materia;

vi. piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali: presenza di aree, posizionate agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili, ben mantenute e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone e che consentano che tutte le fasi di carico/scarico avvengano su tale area e che siano di un fondo solido ben mantenuto;

vii. zona filtro: locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori.

Il personale dello stabilimento deve indossare calzari dedicati e vestiario dedicato ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. Nella zona filtro, organizzata funzionalmente in zona sporca e zona pulita, deve essere presente almeno un punto di disinfezione (lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani) e devono inoltre essere sempre disponibili materiali monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, ecc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati;

viii. locali di allevamento: locali (capannoni) dove sono detenuti gli animali, che devono essere in buono stato di manutenzione ed essere dotati di un pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni. Le pareti ed i soffitti devono essere lavabili. Devono essere posizionate reti antipassero su tutte le aperture fatta eccezione per i capannoni dotati di parchetti esterni degli allevamenti siti in zone non a rischio: questi devono in ogni caso garantire la separazione tra uccelli selvatici ed il pollame, così come l'efficace copertura di mangiatoie e punti di abbeverata.

Ciascun capannone deve essere dotato della cosiddetta «dogana danese», fatta salva la presenza di strutture che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni;

ix. locali/aree di stoccaggio dei materiali d'uso (attrezzature di allevamento, materiali, lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) adeguatamente protette in modo da evitare qualsiasi contatto con l'avifauna selvatica;

x. per i nuovi fabbricati destinati ad allevamento ordinario, e per gli esistenti laddove la situazione lo consenta, un sistema di caricamento del mangime posto all'esterno dell'area di allevamento;

xi. gli allevamenti avicoli ordinari di capacità superiore a 250 capi situati all'interno delle zone ad alto rischio A e B adottano, ove possibile e in particolare se posti ad una distanza inferiore a 1000 mt da altri allevamenti della stessa tipologia, sistemi finalizzati alla riduzione della dispersione nell'ambiente delle polveri in uscita da capannoni con ventilazione ad estrazione forzata quali ad esempio barriere naturali/artificiali tra due allevamenti o nebulizzatori in corrispondenza delle ventole di estrazione;

xii. uno spazio protetto per il deposito temporaneo dei rifiuti; non è ammesso accumulo di qualsiasi materiale ad una distanza inferiore ai 2 metri dai capannoni;

xiii. idonei cartelli informativi sulle procedure da adottare dopo l'accesso allo stabilimento, al fine di garantire una migliore attuazione delle pratiche previste nei precedenti punti.

b) Misure gestionali:

i. divieto di ingresso nello stabilimento di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato, preferibilmente su supporto informatizzato. Negli allevamenti di svezzamento, il responsabile deve limitare il più possibile l'accesso di estranei all'area di allevamento e impedire il contatto diretto con i volatili;

ii. adozione di appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (l'operatore deve dotare il personale di vestiario e calzature monouso o in alternativa di indumenti lavabili e puliti per ogni intervento da effettuare in allevamento, lavaggio accurato delle mani almeno all'inizio e alla fine dell'attività lavorativa in allevamento);

iii. verifica della corretta adozione delle procedure di biosicurezza previste dal presente allegato da parte del personale esterno, anche non dipendente, che accede all'allevamento;

iv. consentire l'accesso all'area di allevamento solo agli automezzi e strumenti destinati all'attività di allevamento adeguatamente puliti e disinfettati;

v. attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione delle strutture, e mezzi in entrata, con la presenza nello stabilimento di una procedura che ne descriva le modalità operative;

vi. utilizzo di disinfettanti di provata efficacia;

vii. l'operatore deve conservare le prove di acquisto di materiali quali calzari, abiti e disinfettanti al fine di sostanziare il loro utilizzo secondo le procedure previste;

viii. divieto, di cui al paragrafo 4, di spostamento di gruppi di animali da un capannone all'altro dell'allevamento salvo le situazioni eccezionali in cui è strettamente necessario e attraverso l'utilizzo di mezzi adeguati evitando il contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati;

ix. registrazione preferibilmente di tipo informatizzato di tutti i movimenti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento del personale autorizzato indicandone le mansioni anche del personale esterno), delle attrezzature e degli automezzi;

x. registrazione della mortalità in allevamento. Notifica alla ASL competente di mortalità anomala o altra sintomatologia riferibile da influenza aviaria, inclusi il calo produttivo, alterazioni di ovo deposizione, abbeverata o alimentazione, secondo le modalità e le tempistiche di cui all' art. 6 del decreto legislativo n. 136/2022. L'operatore deve essere in possesso di una procedura redatta dalla filiera di appartenenza, che preveda la gestione dei flussi comunicativi e operativi ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 136/2022. Nella procedura devono essere chiaramente definite le responsabilità e modalità per la segnalazione dei casi al veterinario, la comunicazione interna alla filiera e alla ASL, le modalità di campionamento e l'adozione delle misure preliminari per il contenimento del rischio di diffusione dell'infezione;

xi. mantenere le aree circostanti i capannoni pulite e ordinate con erba tagliata, assenza di oggetti e materiali;

xii. deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;

xiii. divieto per il personale che opera anche saltuariamente nell'allevamento di detenere volatili di proprietà, ed acquisizione da parte dell'operatore di una dichiarazione scritta e firmata dal suddetto personale attestante il rispetto di tale requisito;

xiv. il personale di cui l'operatore si avvale per le attività in allevamento deve ricevere specifica formazione sulle modalità operative che garantiscono il rispetto delle misure di biosicurezza; tale formazione deve essere attestata da un documento firmato dallo stesso detentore/proprietario, tale procedura deve essere garantita anche per il personale esterno che opera saltuariamente in allevamento;

xv. le ditte e i soggetti che forniscono servizi agli allevamenti (vaccinazione, carico animali, ecc.) devono assicurare che il personale che lavora a contatto con gli animali sia in regola con quanto previsto dal presente decreto; inoltre devono tenere una registrazione informatizzata puntuale, di tutte le movimentazioni del personale con le date e gli stabilimenti dove questo ha operato;

xvi. il personale che opera in allevamento deve essere dedicato ad un solo stabilimento. Nel caso operi in più stabilimenti deve essere presente e regolarmente applicata una procedura per evitare il contatto indiretto tra gli stabilimenti. Sono escluse da quest'obbligo le squadre di addetti al carico degli animali e le squadre di vaccinazione;

xvii. chiunque pratichi attività venatoria non può venire in contatto con il pollame detenuto in allevamento per le 48 ore successive a tale attività;

xviii. i veterinari e le altre figure tecnico/sanitarie che entrano negli allevamenti a qualsiasi titolo (veterinari, mangimisti, incaricati dalle filiere, libero professionisti, ecc.) sono tenuti a registrare le proprie movimentazioni;

xix. negli allevamenti di tipo ordinario sono vietati i carichi multipli; una deroga può essere concessa dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente se i carichi multipli non avvengono in più di due aziende e se l'ultimo carico è effettuato ai fini di svuotare l'azienda;

xx. per abbeverare gli animali deve essere usata esclusivamente acqua pulita.

c) Misure aggiuntive specifiche per allevamenti ordinari all'aperto:

i. negli allevamenti avicoli all'aperto, con l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra volatili domestici e avifauna selvatica:

il pollame deve essere allevato in luoghi delimitati da un'adeguata recinzione;

le aree di alimentazione e abbeverata, se ubicate all'aperto, devono essere protette da un'idonea copertura;

l'acqua di abbeverata non deve provenire da serbatoi di superficie;

non devono essere presenti, per quanto possibile, corsi e/o ristagni stabili d'acqua;

ii. qualora richiesto dall'autorità competente, in relazione a particolari situazioni epidemiologiche, i volatili non devono essere tenuti all'aperto. Al fine di garantire quanto sopra, devono essere presenti strutture e superfici in grado di ospitare gli animali al coperto nel periodo a rischio garantendo il benessere animale; solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.

Tale requisito è obbligatorio per tutti gli allevamenti avicoli ricadenti nelle zone ad alto rischio. Le regioni con zone ad alto rischio possono rendere obbligatorio tale requisito per tutti i nuovi allevamenti avicoli all'aperto o riconversioni in tale modalità di allevamento siti sul territorio regionale.

In particolari situazioni epidemiologiche l'autorità competente può rendere obbligatorie tali disposizioni, laddove applicabili, anche per gli allevamenti familiari all'aperto.

4. Movimentazioni degli allevamenti ordinari di pollame

i. Gli operatori di attività di allevamento di G. gallus e M. gallopavo, garantiscono l'attuazione delle misure di cui al decreto legislativo n. 134/2022 e al manuale operativo per la gestione del sistema I & R.

ii. Negli allevamenti di polli da carne, di pollastre di ovaiole da consumo, di pollastre da riproduzione e di tacchini da carne, è consentito esclusivamente l'accasamento di pulcini e tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.

iii. In deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare, limitatamente a situazioni eccezionali che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, l'accasamento di tacchinotti di età superiore a un giorno, ad esclusione degli stabilimenti posti nelle zone ad alto rischio.

Sulla base di una valutazione del rischio le regioni possono estendere tale divieto di deroga a tutto il territorio di competenza.

iv. Lo spostamento dei tacchini tra i diversi capannoni è limitato a situazioni eccezionali, che esulano dalla routinaria prassi di allevamento, fatta salva la presenza di strutture che consentono il passaggio da un capannone all'altro senza contatto con l'area esterna ai capannoni e deve essere effettuato con mezzi adeguati, evitando il contatto diretto o indiretto con selvatici e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare e delle superfici esterne ai capannoni interessati. Nelle zone individuate ad alto rischio A e B, o nelle zone di restrizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2020/687 ed in presenza di situazione epidemiologica a rischio, l'accasamento dei tacchinotti di un giorno dovrà avvenire per singolo capannone, inoltre l'accasamento a sessi misti per allevamento, non consentito all'interno delle zone B, dovrà prevedere la separazione degli animali all'interno dello stesso capannone in modo che, dopo il carico delle femmine, non sia necessario spostare i maschi.

v. L'invio dei tacchini al macello deve essere effettuato garantendo lo svuotamento dell'allevamento nell'arco di un tempo massimo di dieci giorni e di ciascun capannone nell'arco di un tempo massimo di 36 ore. Non sono consentiti carichi di animali provenienti dallo svuotamento parziale di più capannoni.

vi. In deroga al precedente punto la ASL competente può autorizzare l'invio degli animali al macello in più soluzioni, negli allevamenti situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili e nelle aree del territorio non incluse nell'elenco delle zone B.

vii. Nelle zone individuate ad alto rischio A e B, e/o nelle zone di restrizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del regolamento (UE) 2020/687, le regioni adottano un programma di accasamento dei tacchini per aree omogenee, effettuato sulla base di criteri individuati nell'ambito delle unità di crisi regionali e/o centrali, con tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

viii. Fatta eccezione per i galli, è vietato lo spostamento di pollame da stabilimenti da riproduzione in deposizione verso altri stabilimenti da riproduzione. Questa movimentazione può essere autorizzata in deroga dal servizio veterinario competente, in casi eccezionali opportunamente motivati.

ix. Lo spostamento di pollame da allevamenti con modalità svezzamento è consentito solo verso altri allevamenti di svezzamento, commercianti o allevamenti familiari. Su richiesta dell'operatore, il servizio veterinario competente sullo stabilimento può autorizzare la movimentazione verso il macello.

x. Oltre a quanto previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I & R, le seguenti attività devono essere le uniche presenti all'interno di uno stabilimento con capacità superiore ai 250 volatili:

allevamento di selvaggina da penna per ripopolamento;

allevamento di tacchini da carne;

allevamenti con orientamento produttivo da riproduzione delle diverse specie animali ad eccezione degli allevamenti a ciclo completo con incubatoio annesso che non movimenta pulcini verso altri stabilimenti.

5. Distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti

a) In zona A e B:

i. distanza minima di 1500 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.

Tale distanza si applica anche alle riconversioni in allevamenti all'aperto laddove consentito, alle riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e ovaiole, nonchè agli allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento, previa comunicazione alla ASL competente.

Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente degli elementi di cui alla successiva lettera c);

ii. in zona A è vietata l'apertura di nuovi allevamenti di tacchini all'aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento;

iii. in zona B è vietato l'allevamento all'aperto del tacchino, l'apertura di nuovi allevamenti ordinari all'aperto e la riconversione a modalità di allevamento all'aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna).

b) Nelle restanti zone del territorio nazionale: distanza minima di 1000 metri da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi gli svezzatori), e 500 metri da allevamenti suinicoli già esistenti.

c) E' possibile valutare deroghe alle distanze di cui alle lettere a) e b), ad eccezione delle zone B, fatto salvo l'obbligo di rispetto di una distanza minima di 1000 metri in zona A, e 500 metri nel resto del territorio nazionale, in funzione dei seguenti elementi:

situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);

contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);

livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;

livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;

ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti pollina).

d) Le deroghe sono rilasciate dalla ASL competente sullo stabilimento richiedente, tenuto conto della valutazione del rischio effettuata di concerto con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale secondo le modalità individuate a livello regionale.

e) I nuovi allevamenti di tipo ordinario devono rispettare una distanza minima da un impianto di biogas) che utilizza pollina di altri allevamenti pari a 500 metri.

f) Le regioni possono comunque definire parametri di distanza più restrittivi di quelli sopra definiti, in funzione del livello di rischio e della densità degli stabilimenti avicoli presenti sul territorio.

g) Le regioni con zone ad alto rischio, sulla base di una valutazione del rischio effettuata con il supporto dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale:

i. possono vietare su tutto o parte del proprio territorio l'apertura o la riconversione di allevamenti di tacchini all'aperto;

ii. possono prevedere, su tutto o su parte del proprio territorio, che l'apertura o riconversione in allevamenti ordinari all'aperto (inclusi gli svezzatori), sia soggetta a parere favorevole dell'Asl competente sullo stabilimento richiedente.

6. Pulizia e disinfezione

a) Gli operatori che detengono pollame, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo le modalità di cui alla successiva lettera c).

b) Il trasportatore è tenuto all'obbligo di cui alla precedente lettera a) sui veicoli utilizzati per il trasporto del pollame, uova, mangimi e pollina secondo le modalità di cui alla successiva lettera d). Fornisce inoltre informazioni aggiornate sull'avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo di trasporto, conservando, per almeno 12 mesi, la documentazione riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome dell'impianto presso cui è stata effettuata la disinfezione e disinfettante utilizzato. Dette operazioni devono avvenire secondo le modalità di cui alla successiva lettera d) per le diverse tipologie di trasporto.

c) Procedure per la pulizia e disinfezione delle strutture:

i. alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e disinfezione, da eseguire secondo una procedura scritta che deve essere disponibile per le verifiche da parte dell'autorità competente;

ii. le attrezzature impiegate durante il ciclo produttivo incluse quelle per operazioni svolte al di fuori dei capannoni (es: trasporto tacchini tra un capannone e l'altro, fresatrici, muletti, ecc.) devono essere correttamente pulite e disinfettate dopo il loro utilizzo e comunque prima di quello successivo. Tali attrezzature non devono essere condivise con altri stabilimenti di pollame, tuttavia il servizio veterinario competente può concedere in deroga la condivisione nel caso di attrezzature con costi rilevanti (es. macchina per caricare i tacchini, trattore, ecc.) a condizione che venga definita e applicata una procedura per il lavaggio e la disinfezione di tali attrezzature;

iii. la procedura deve inoltre garantire che le attrezzature, una volta pulite e disinfettate, vengano correttamente gestite e stoccate in modo da evitare la successiva contaminazione;

iv. nel caso di allevamenti che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto, i silos devono essere puliti e disinfettati a ogni nuovo ingresso di animali. Non è obbligatorio pulire i silos nei quali è presente ancora del mangime alla fine del ciclo produttivo, che comunque non può essere spostato direttamente verso altri allevamenti, se non previo trattamento di sanificazione;

v. in tutti gli altri allevamenti la pulizia e disinfezione dei silos deve essere effettuata almeno una volta l'anno;

vi. negli allevamenti di svezzamento la pulizia dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

d) Procedure per la pulizia e disinfezione degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per il trasporto:

i. tutti gli automezzi, e le attrezzature utilizzate per il trasporto, che accedono all'interno dell'area di allevamento devono essere puliti e disinfettati;

ii. presso gli impianti di destinazione degli automezzi (macelli, mangimifici, impianti di lavorazione uova da consumo, incubatoi, ecc.) deve essere presente e regolarmente verificata l'attuazione di una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per il trasporto; a tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione, e di disinfestazione nel caso delle gabbie per il trasporto animali, approvato dalla ASL competente, e inserito nel manuale di autocontrollo dello stabilimento (se previsto) la cui effettiva applicazione deve poter essere verificabile;

iii. gli automezzi destinati al trasporto dei volatili verso impianti di macellazione devono essere accuratamente puliti e disinfettati presso il macello dopo ogni scarico. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali vivi (ad es. pollastre) verso allevamenti devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima del carico successivo, presso un macello o altra struttura idonea comunicata alla ASL competente sulla struttura, per le verifiche della corretta ed efficace applicazione delle modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi. Deve essere posta particolare attenzione alla pulizia delle gabbie;

iv. gli automezzi destinati al trasporto delle uova nonchè i contenitori delle uova nel caso in cui siano riutilizzabili devono essere puliti e disinfettati presso il centro di imballaggio, o l'incubatoio o altra struttura che deve essere identificata nella procedura di cui al punto ii e comunicata alla ASL competente;

v. gli automezzi che trasportano il mangime devono essere almeno disinfettati prima di entrare nel mangimificio, e lavati e disinfettati presso il mangimificio o altra struttura identificata nella procedura di cui al punto ii, almeno con cadenza settimanale;

vi. agli automezzi che trasportano pollina si applica quanto previsto al successivo paragrafo 9;

vii. l'avvenuta pulizia e disinfezione degli automezzi devono essere documentate da apposita attestazione, il cui modello è pubblicato all' interno del portale Vetinfo.it. Tale documentazione deve essere consegnata all'operatore che la conserva per almeno 12 mesi e la rende disponibile per le eventuali verifiche da parte dell'autorità competente.

7. Vuoto biologico e vuoto sanitario

i. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo ciclo, è obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni dell'intero allevamento o del capannone, come previsto nei successivi punti.

ii. Il vuoto biologico minimo per allevamento è il seguente:

sette giorni: per i polli da carne;

ventuno giorni: per i tacchini, gli anatidi destinati alla produzione di carne e per i riproduttori di qualsiasi specie sia in fase pollastra sia in fase deposizione.

Negli allevamenti di tacchini non situati nelle zone ad alto rischio, ed in quelli situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, il periodo del vuoto biologico può essere ridotto da ventuno a quattordici giorni, previa autorizzazione del servizio veterinario competente sullo stabilimento.

Il vuoto biologico minimo per capannone da rispettare negli altri allevamenti è il seguente:

quattordici giorni per i galli golden e livornesi, i capponi, le faraone destinate alla produzione di carne, quaglie, piccioni da carne, polli a collo nudo e comunque polli da carne a lento accrescimento;

ventuno giorni per le galline per uova da consumo sia in fase deposizione sia in fase pollastra;

quattordici giorni per la selvaggina da penna;

otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.

Se nel medesimo stabilimento siano detenute specie avicole per le quali è previsto il vuoto biologico per stabilimento e altre per le quali è previsto il vuoto biologico per capannone, deve essere garantito il vuoto biologico per stabilimento.

Eventuali deroghe possono essere concesse da parte del servizio veterinario competente sullo stabilimento nel caso di allevamenti non situati nelle zone a alto rischio, alle condizioni di seguito riportate.

L'operatore dello stabilimento:

non vende animali vivi a terzi;

la macellazione dei propri animali è effettuata esclusivamente presso il proprio macello annesso all'allevamento di origine degli animali in cui sono macellati massimo 10.000 capi di pollame/anno, prevalentemente provenienti dall'allevamento annesso;

lo stabilimento di macellazione annesso all'allevamento destina le carni degli animali macellati alla vendita diretta al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscano direttamente il consumatore locale;

le registrazioni in BDN inerenti a tali stabilimenti e macelli devono rispettare le modalità previste dal decreto legislativo n. 134/2022 e del manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R.

8. Gestione degli animali morti

i. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro dell'area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Qualora le celle siano collocate all'interno dell'area di allevamento l'operazione di carico deve avvenire o ad allevamento vuoto prima che abbia inizio il periodo di vuoto sanitario o senza che gli automezzi entrino all' interno dell'area stessa. L'area antistante e sottostante le celle deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile e la capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacità produttive dell'allevamento e delle specie avicole detenute. Per i nuovi allevamenti è obbligatorio il posizionamento delle celle fuori dal perimetro dell'area di allevamento.

ii. E' consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo produttivo nel caso di:

mortalità eccezionale; in questo caso il veterinario ufficiale anche effettuando idonei prelievi per escludere la presenza del virus dell'influenza aviaria, accerta che la causa non sia imputabile a malattie infettive denunciabili e rilascia il certificato per il ritiro delle carcasse; tale procedura è obbligatoria anche qualora la mortalità eccezionale interessi allevamenti in cui le celle siano collocate all'esterno dell'allevamento;

allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq, allevamenti a ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole) e gli svezzatori: detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con cadenza superiore al mese, posizionate in modo che l'automezzo non acceda all'area di allevamento.

iii. Al termine di ogni ciclo di produzione, o anche più volte nel corso del ciclo produttivo nel caso di celle collocate all'esterno dell'allevamento, gli animali morti devono essere inviati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa.

9. Gestione della lettiera e della pollina

a) Trasporto:

i. gli automezzi che accedono in allevamento per il ritiro della pollina, qualora questo non avvenga a fine ciclo senza presenza di animali, ma a cadenza ravvicinata (es. per destinazione biogas):

devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, presso un apposito impianto dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'operatore;

devono essere attrezzati in modo da non disperdere materiale nel tragitto; il materiale trasportato deve essere completamente coperto;

ii. qualora la pollina/lettiera esausta sia destinata a uso agronomico:

gli operatori devono accertarsi che nella stessa giornata l'automezzo non sia precedentemente entrato in un altro allevamento a meno che il proprio allevamento non risulti vuoto;

nel caso di ripetuti carichi nella stessa giornata nello stesso allevamento, non è necessario effettuare la pulizia e disinfezione dell'automezzo tra un carico e l'altro, fermo restando l'obbligo di disinfezione all'ingresso dell'allevamento;

iii. per i nuovi stabilimenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che permetta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;

iv. per gli allevamenti preesistenti, ove non sia attuabile quanto riportato al precedente punto, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento. In ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;

v. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale, anche se destinato per uso agronomico.

b) Stoccaggio:

i. gli allevamenti ordinari effettuano lo stoccaggio della pollina in uno spazio dedicato e coperto, per un periodo di almeno sessanta giorni qualora sia richiesto dalle autorità competenti in relazione alla situazione epidemiologica;

ii. per i nuovi impianti (di biogas) che utilizzano pollina la distanza da insediamenti produttivi avicoli non può essere inferiore a 500 metri.

10. Misure specifiche per gli allevamenti con modalità «svezzamento» (fatto salvo il rispetto delle misure previste per gli allevamenti ordinari)

a) Misure strutturali:

i. in caso di presenza di anatidi, locali per la loro detenzione, tra loro completamente separati, delimitati da pareti lavabili e disinfettabili e dotati di proprio accesso indipendente, anche nel caso siano confinanti tra loro;

ii. se del caso presenza di locale dedicato per la quarantena.

b) Misure gestionali:

i. l'allevamento con orientamento produttivo «svezzamento» è l'unica attività dello stabilimento, cui non possono essere associate altre attività;

ii. possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da allevamenti ordinari o incubatoi;

iii. divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati; in deroga è possibile la loro introduzione subordinata all'adozione della quarantena in locali dedicati e alla notifica immediata di sospetto di malattia alla ASL competente ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 136/2022;

iv. il vuoto biologico e sanitario deve essere effettuato almeno una volta l'anno.

11. Misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli

a) Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 e dal manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, devono essere rispettate le seguenti misure:

i. sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato;

ii. le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

iii. l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo;

iv. la partecipazione a fiere e mercati è consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole;

v. nelle esposizioni di pollame è vietata la commercializzazione e lo scambio di volatili.

12. Misure specifiche per i centri di imballaggio, centri di lavorazione uova e depositi uova

a) In tutti i centri di imballaggio:

i. per l'imballaggio e il trasporto delle uova da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile;

ii. deve essere presente e regolarmente verificata una procedura di pulizia e disinfezione degli automezzi e dei materiali non monouso;

iii. nella sala uova deve essere presente un lavandino dotato di sapone e asciugamano;

iv. se i materiali vengono spediti ad altra struttura per la pulizia e disinfezione, quest'ultimo non deve essere annesso ad uno stabilimento in cui sono detenuti volatili; deve essere presente, inoltre, e correttamente applicata una procedura per garantire la rintracciabilità di tali movimentazioni;

v. è vietato l'utilizzo dei bancali di legno. In deroga ne è consentito l'utilizzo per l'invio di uova esclusivamente verso centri di imballaggio non annessi ad uno stabilimento in cui sono detenuti animali, centri di lavorazione, depositi o clienti finali.

b) Inoltre, nei centri di imballaggio, nei centri di lavorazione uova e nei depositi uova annessi allo stabilimento:

i. è vietato ricevere e lavorare uova provenienti da altri allevamenti e/o centri di imballaggio;

ii. è vietato completare il carico delle uova su automezzi provenienti da altri allevamenti avicoli;

iii. è consentito il carico di uova su automezzi che trasportano materiali (contenitori per uova e bancali) a condizione che questi ultimi siano correttamente lavati e disinfettati;

iv. in deroga ai precedenti punti i centri di imballaggio, i centri di lavorazione uova e i depositi uova annessi a stabilimenti, che lavorano fino a un massimo di 100.000 uova al giorno, possono essere autorizzati a ricevere uova da allevamenti di piccole dimensioni. L'autorizzazione viene rilasciata dal Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, previa verifica del rispetto delle misure previste, che comunque dovranno essere monitorate almeno annualmente, anche in occasione di altri controlli ufficiali.

13. Misure specifiche per gli incubatoi (esclusi incubatoi per volatili in cattività)

a) In aggiunta a quanto riportato all'interno del manuale operativo per la gestione del sistema I & R, si applicano le misure di biosicurezza di seguito riportate:

i. le seguenti unità funzionali e attrezzature dello stabilimento devono essere tenute separate:

magazzinaggio e classificazione delle uova;

disinfezione delle uova;

preincubazione;

incubazione per la schiusa;

sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno;

condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione;

ii. i pulcini di un giorno e le uova da cova detenuti nell'incubatoio non devono venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno dell'incubatoio;

iii. le operazioni devono fondarsi sul principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature mobili e del personale. Per i nuovi stabilimenti deve essere previsto anche un flusso unidirezionale dell'aria all'interno dei locali;

iv. devono essere disponibili adeguati sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di regolazione dell'aria e della temperatura;

v. deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dell'incubatoio;

vi. devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova e devono essere presenti protocolli di pulizia e disinfezione per mezzi e personale in ingresso;

vii. le uova devono essere pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione, tranne qualora siano già state disinfettate nello stabilimento di origine;

viii. deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione:

delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa;

dei materiali da imballaggio dopo ogni utilizzo, tranne qualora si tratti di materiali monouso destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;

ix. al personale devono essere forniti abiti da lavoro dedicati mentre ai visitatori devono essere forniti copri abiti e calzari;

x. il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione in materia di biosicurezza;

xi. divieto per il personale che opera anche saltuariamente nell'incubatoio di detenere volatili di proprietà, ed acquisizione da parte dell'operatore di una dichiarazione scritta e firmata dal suddetto personale attestante il rispetto di tale requisito.

ALLEGATO B

1. Criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI

Oltre alle valutazioni del rischio e i pareri scientifici in relazione alla gravità della diffusione dei virus dell'HPAI attraverso i volatili selvatici, nonchè sulla base dei risultati del programma di sorveglianza condotto in conformità all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, i criteri per l'individuazione delle zone ad alto rischio da parte delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono i seguenti:

a) fattori di rischio di introduzione dei virus dell'HPAI negli stabilimenti, in particolare:

i. ubicazione geografica in zone attraverso le quali si spostano uccelli migratori, o dove tali volatili si riposano durante i loro spostamenti migratori in particolare quelle interessate dalle rotte migratorie nordorientali e orientali;

ii. prossimità a zone umide, dove gli uccelli migratori, in particolare quelli degli ordini Anseriformes e Charadriiformes, possono sostare e aggregarsi;

iii. ubicazione geografica in zone caratterizzate da un'alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici;

iv. detenzione di pollame in stabilimenti all'aperto in cui non sia possibile prevenire o controllare adeguatamente il contatto tra volatili selvatici e pollame;

v. valutazione della situazione epidemiologica per quanto riguarda la presenza di virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, in altri volatili in cattività e in volatili selvatici;

b) fattori di rischio di diffusione dei virus dell'HPAI all'interno di stabilimenti e tra stabilimenti, in particolare:

i. ubicazione geografica dello stabilimento in una zona ad alta densità di stabilimenti avicole, in particolare stabilimenti che detengono anatre ed oche e altro pollame con accesso a spazi all'aperto;

ii. elevata intensità delle circolazioni di personale, pollame, veicoli all'interno di stabilimenti e tra stabilimenti, nonchè di altri contatti diretti e indiretti.

2. Sulla base dei criteri elencati al precedente paragrafo 1 sono individuate zone ad alto rischio distinte in:

a) zone ad alto rischio di introduzione e diffusione, denominate Zone A;

b) zone ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione, denominate Zone B.

3. Misure da applicare nelle Zone A

a) Divieto di detenzione di anatre, oche e selvaggina da penna per ripopolamento, insieme ad altre specie di pollame.

b) Disposizioni per le aperture o riconversioni di stabilimenti avicoli di cui al paragrafo 5 dell'allegato A.

c) In caso di presenza di parchetti devono essere previste tettoie/reti/tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto con la fauna selvatica.

d) Sulla base della situazione epidemiologica il Ministero della salute, sentito il CRNIA può:

i. vietare l'allevamento all'aperto per periodi definiti; gli allevamenti, sia nuovi che preesistenti in tale area, devono disporre di una superficie idonea a mantenere i volatili al chiuso nel periodo a rischio garantendo il benessere animale. A tal fine, solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale;

ii. sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

iii. vietare l'utilizzo di richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi;

iv. autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da stabilimenti che svolgono unicamente questo tipo di attività e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati a meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi del singolo capannone.

4. Misure da applicare nelle Zone B

a) Divieto di detenzione di anatre, oche e selvaggina da penna per ripopolamento, insieme ad altre specie di pollame.

b) Disposizioni per le aperture o riconversioni di stabilimenti avicoli di cui di cui al paragrafo 5 dell'allegato A.

c) In caso di presenza di parchetti devono essere previste tettoie/reti/tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto con la fauna selvatica.

d) Negli allevamenti all'aperto già esistenti, sulla base della situazione epidemiologica e nei periodi più a rischio, individuati dal Ministero della salute sentito a riguardo il CRNIA, legati ai flussi migratori o altri fattori di rischio, deve essere garantito l'allevamento al chiuso degli animali nel rispetto del benessere animale. A tal fine solo negli allevamenti di selvaggina la copertura potrà essere garantita anche da reti, negli altri allevamenti le reti potranno essere utilizzate solo per la delimitazione laterale.

e) Sulla base della situazione epidemiologica il Ministero della salute, sentito il CRNIA può:

i. sospendere la concentrazione di pollame ed altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

ii. vietare l'impiego di serbatoi d'acqua all'aperto destinati al pollame;

iii. vietare l'abbeveraggio del pollame con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;

iv. vietare l'utilizzo di richiami vivi dell'ordine degli Anseriformi e Caradriformi;

v. autorizzare il rilascio di pollame destinato al ripopolamento di selvaggina da penna solo se gli animali provengono da aziende nelle quali sono allevati separatamente e sono stati sottoposti a test virologici per la ricerca del virus influenzale effettuati meno di 48 ore prima del lancio. I campioni devono essere rappresentativi del singolo capannone.