Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER IL PNRR - UFFICIO VI

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA - UFFICIO XI

CIRCOLARE 13 marzo 2023, n. 10

Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato.

N.d.R.: La presente circolare è tratta dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

All'Ufficio del Bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Agli Uffici Centrali di Bilancio

Alle Ragionerie Territoriali dello Stato

e p.c.

Alla Corte dei Conti

Sezioni centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato

Premessa

Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni operative in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile per gli interventi da realizzare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fermo restando quanto già indicato nelle circolari MEF-RGS n. 28 del 4 luglio 2022 e n. 1 del 2 gennaio 2023.

- Ulteriori precisazioni in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

In relazione al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile l'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, stabilisce che "gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile".

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 dispone, all'art. 9, comma 1, che "agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarità delle amministrazioni centrali si applica l'art. 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123".

Ciò stante, le Amministrazioni interessate sono tenute a sottoporre i predetti atti al competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Quanto alla competenza degli uffici di controllo si ribadisce che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 123/2011, nel caso di interventi/progetti che fanno capo ai Ministeri, il controllo preventivo deve essere svolto dall'Ufficio centrale di bilancio competente, mentre nel caso di interventi/progetti che fanno capo ad articolazioni periferiche dei Ministeri il controllo preventivo di regolarità deve essere espletato dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente.

Invece, in caso di interventi/progetti che fanno capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile è svolto dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la PCM.

La realtà operativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha evidenziato, inoltre, alcune situazioni particolari che prevedono la partecipazione di diverse Amministrazioni nel processo di attuazione. E' il caso, in cui, l'Amministrazione titolare della Misura PNRR - ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - si avvale di un soggetto attuatore che a sua volta affida la realizzazione di un intervento/progetto a un'Amministrazione centrale - ad esempio un Ministero - in qualità di soggetto attuatore di secondo livello ovvero di stazione appaltante. Nel caso di specie, il provvedimento con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Amministrazione titolare assegna le risorse al proprio soggetto attuatore è sottoposto al controllo preventivo dell'Ufficio di bilancio presso la PCM, mentre i provvedimenti adottati dall'Amministrazione centrale o periferica in qualità di soggetto attuatore di primo o secondo livello, ovvero di stazione appaltante, devono essere sottoposti al controllo dell'Ufficio del sistema delle ragionerie ordinariamente competente.

- Il controllo sui rendiconti delle contabilità speciali PNRR

Per quanto riguarda il controllo successivo occorre evidenziare, in via preliminare, che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 ha previsto, all'art. 2, commi 3 e seguenti, l'apertura di apposite contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato, sia per le Amministrazioni centrali che per le rispettive articolazioni periferiche, che svolgono il ruolo di Amministrazione titolare/soggetto attuatore, o che sono comunque responsabili dell'attuazione di un singolo progetto. Come già precisato dalla circolare RGS n. 1, del 2 gennaio 2023, sia che un'Amministrazione operi in qualità di Amministrazione titolare, soggetto attuatore, ovvero di stazione appaltante, è tenuta, di norma, ad utilizzare la medesima contabilità speciale di cui risulta intestataria.

Al fine di richiamare gli obblighi di rendicontazione delle contabilità speciali, l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 specifica, poi, che "nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente" e che "alle contabilità speciali intestate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10".

Il richiamo alla normativa vigente deve essere inteso come riferito all'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011 che fa obbligo di resa del rendiconto al competente Ufficio di controllo.

Pertanto, alla luce del quadro normativo di riferimento appena richiamato, le Amministrazioni intestatarie di contabilità speciali, per la gestione delle risorse PNRR, sono tenute a presentare il rendiconto ai competenti uffici di controllo al fine di consentire l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Al fine di individuare correttamente, nell'ambito del sistema delle ragionerie, l'Ufficio deputato allo svolgimento del predetto controllo, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 123/2011, si ribadisce che, in caso di Amministrazioni centrali, il rendiconto deve essere presentato agli Uffici centrali di Bilancio presso ciascun Ministero, mentre, in caso di articolazioni periferiche dei Ministeri, il rendiconto deve essere sottoposto al controllo della Ragioneria territoriale dello Stato secondo il rispettivo ambito di competenza, tenuto conto della sede dell'ufficio preposto alla presentazione del rendiconto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del DM 11 ottobre 2021, il controllo sui rendiconti dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dovrà essere svolto dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.

Si precisa al riguardo che il controllo successivo sul rendiconto, demandato agli uffici del sistema delle ragionerie non investe lo stato di avanzamento della realizzazione degli interventi/progetti, che rileva ai fini dell'erogazione delle risorse, secondo quanto stabilito dall'art. 2, del DM 11 ottobre 2021 e la cui verifica viene effettuata dalle Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento, con le modalità indicate nella circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022.

Allo scopo di supportare le Amministrazioni centrali nella predisposizione del rendiconto, l'allegato 1 alla presente circolare fornisce un apposito format che potrà essere adottato dalle Amministrazioni interessate.

Il format proposto si compone di 5 sezioni:

1. la prima, il frontespizio, deve contenere gli elementi che identificano l'Amministrazione e la contabilità speciale di riferimento, una sintesi delle entrate e delle spese, con evidenza del saldo disponibile alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento, firmata dal funzionario delegato responsabile della contabilità speciale;

2. la seconda sezione fornisce un riepilogo dei dati di sintesi delle entrate e delle uscite della contabilità speciale che evidenzia la formazione del saldo disponibile al termine dell'esercizio finanziario di riferimento. I dati della sezione 2, ovviamente, devono coincidere con quelli indicati nella sezione frontespizio;

3. la terza sezione evidenzia, analiticamente, le movimentazioni in entrata e in uscita per l'esercizio finanziario di riferimento e individua il relativo risultato complessivo;

4. la quarta sezione indica il dettaglio delle entrate;

5. la quinta sezione evidenza il dettaglio delle uscite.

Il format di rendiconto, allegato alla presente circolare, sarà reso disponibile alle Amministrazioni intestatarie delle contabilità speciali sul modulo finanziario del sistema informatico ReGiS che consente sia l'elaborazione del rendiconto che la possibilità di allegare ad ogni operazione di pagamento o di acquisizione delle entrate la documentazione giustificativa. Nelle more dell'implementazione di apposite funzionalità informatiche che consentano l'invio in modalità telematica, le Amministrazioni avranno cura di trasmettere il format di rendiconto tramite PEC, mentre la documentazione giustificativa potrà essere trasmessa anche mediante supporto informatico. Del suddetto invio, dovrà essere data notizia all'Ispettorato Generale per il PNRR - Ufficio VI.

Gli Uffici di controllo avranno cura di richiedere all'Ispettorato Generale per il PNRR - Ufficio VI, apposite utenze per i funzionari che una volta profilati potranno accedere al sistema e visualizzare tutte le operazioni effettuate sulla contabilità speciale.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle Amministrazioni e degli Uffici destinatari della presente circolare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

BIAGIO MAZZOTTA

ALLEGATO 1