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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2023

G.U.R.I. 10 luglio 2023, n. 159

Integrazione al decreto n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante: «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonchè la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, avente ad oggetto «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)» e in particolare l'art. 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;

Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei corsi di studio congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore in occasione della richiamata Conferenza di Yerevan nel maggio 2015;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, recante «Linee generali d'indirizzo programmazione università 21-23», e, in particolare, l'Allegato 4 «Linee d'indirizzo sulla programmazione delle università relativa all'accreditamento di corsi e sedi convenzionale», Sezione A «Corsi di studio convenzionali e a distanza», in forza del quale «le università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:

a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.

b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.

c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.

d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

I corsi di studio nelle classi relative alle discipline di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonchè dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti alle classi, individuate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sentito il CUN, che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b)»;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 289/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° febbraio 2022, n. 149, riguardante l'accreditamento dei Corsi di studio erogati in modalità c) prevalentemente a distanza o d) integralmente a distanza di cui all'allegato 4, sezione A del decreto ministeriale n. 289/2021;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) e per il corso di laurea triennale in Infermieristica (Classe L/SNT1)» e per il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1);

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2023, n. 76, recante la definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia in lingua italiana, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, e le tabelle allegate, secondo la cui ripartizione sono assegnati 14.211 posti per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e cinquecentosettantasei posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 11 gennaio 2023, n. 4 che ha istituito un gruppo di lavoro «al fine di esaminare ed approfondire le criticità afferenti alla carenza di medici e professionisti sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a misurare l'entità del fenomeno e a individuarne le cause e le possibili soluzioni, con particolare riferimento alla necessità di garantire un accesso sostenibile alle professioni sanitarie, in grado di assicurare contestualmente, anche in una prospettiva di lungo periodo, il potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, per perseguire, sotto tale specifico profilo, il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, senza alterare l'equilibrio dei bilanci pubblici»;

Viste le determinazioni assunte dal predetto gruppo di lavoro che, in relazione alla carenza di medici e professionisti del Servizio sanitario nazionale rispetto al fabbisogno di cui necessita il sistema, ha ritenuto che le predette criticità possano essere superate attraverso un aumento progressivo del numero dei posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia pari a circa trentamila unità nei prossimi sette anni, da monitorare e rivalutare periodicamente;

Ritenuto che il medesimo gruppo di lavoro ha proposto di mettere a regime quanto statuito dall'art. 1 del decreto ministeriale 29 luglio 2022, n. 931, ai sensi del quale, «con esclusivo riferimento ai corsi di studio in Infermieristica (Classe L/SNT1)» accreditati fino all'a.a. 2022/2023 compreso, la numerosità massima di studenti previsti dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 era stata innalzata da settacinque a cento;

Considerato che occorre rispettare i criteri di valutazione periodica e di accreditamento previsti dai decreti ministeriali, tra i quali il sopraccitato decreto ministeriale n. 1154/2021, in merito ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti;

Visto l'Accordo assunto in data 21 giugno 2023, rep. 149/CSR, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «la determinazione del fabbisogno, per l'anno a.a. 2023\2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonchè dei laureati magistrali, farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 9569 del 29 maggio 2023, con la quale si è richiesto all'ANVUR di formulare una proposta di adeguamento dei requisiti di accreditamento inziale dei corsi di studio in «Medicina e chirurgia» (LM-41) e «Infermieristica» (L-SNT1) che tenga conto degli obiettivi programmatici evidenziati dal richiamato gruppo di lavoro al fine di consentire agli atenei un aumento del potenziale formativo e di assicurare la qualità e la sostenibilità dei percorsi formativi;

Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR n. 137 del 6 giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in «Medicina e chirurgia» (Classe LM-41) di innalzare la numerosità massima prevista dall'allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola da sessanta a ottanta studenti iscritti al primo anno, e per i corsi di laurea in «Infermieristica» (Classe L/SNT1) di innalzare la numerosità massima prevista dal sopraccitato Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola da settantacinque a cento studenti iscritti al primo anno;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 10207 dell'8 giugno 2023, con la quale si è richiesto all'ANVUR di valutare un intervento anche per i corsi di laurea magistrale della Classe LM-SNT1, allo scopo di favorire l'aumento della relativa offerta formativa delle università, fermo restando l'assicurazione della qualità e della sostenibilità dei percorsi formativi;

Vista la delibera del consiglio direttivo di ANVUR n. 151 del 19 giugno 2023, con la quale si propone per i corsi di laurea magistrale in «Scienze infermieristiche e ostetriche» (Classe LM-SNT1) di innalzare la numerosità massima prevista dal richiamato Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021, portandola dacinquanta a sessantacinque studenti iscritti al primo anno;

Ritenuto di dover consentire agli atenei di procedere a una integrazione del potenziale formativo già espresso in coerenza con quanto proposto da ANVUR;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, si prevede quanto segue:

a. con riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41) la numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 è innalzata da sessanta a ottanta;

b. con riferimento ai corsi di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (Classe L/SNT1), la numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 è innalzata da settacinque a cento;

c. con riferimento ai corsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1), la numerosità massima di studenti prevista dall'Allegato D del decreto ministeriale n. 1154/2021 è innalzata da cinquanta a sessantacinque.

2. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale saranno individuati i termini e le modalità operative per l'integrazione del potenziale formativo, da parte delle università, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (Classe LM-41), per il corso di laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (Classe L/SNT1) e per il corso di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1), già deliberato dagli organi accademici e inserito nella piattaforma ministeriale dedicata.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

Il Ministro: BERNINI