
DECRETO PRESIDENZIALE 5 luglio 2023, n. 553
G.U.R.S. 21 luglio 2023, n. 30
Abrogazione del comma 5 dell'art. 99 del Regolamento tipo edilizio unico di cui al decreto presidenziale n. 531 del 20 maggio 2022.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 29;
VISTA l'Intesa Stato, Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016 sancita in sede di Conferenza unificata;
VISTO il D.P.R.S. 20 maggio 2022, n. 531/GAB, di approvazione del Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 29 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19;
VISTO in particolare l'art. 2, comma 3, della sopra citata Intesa che dispone come di seguito: "Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione."
PRESO ATTO della necessità di uniformare le disposizioni regolamentari regionali alle disposizioni della sopra citata Intesa;
VISTO l'articolo 99, comma 5, rubricato "Entrata in vigore, e disposizioni transitorie e finali" del Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che a seguito dell'approvazione del Regolamento Tipo Edilizio Unico in argomento, talune Amministrazioni comunali hanno manifestato perplessità in merito all'assoggettamento delle norme dei regolamenti edilizi comunali alle previsioni al nuovo Regolamento Tipo Edilizio Unico, come previsto dall'articolo 99 ed, in particolare, dal comma 5 del medesimo articolo e, al fine di superare le predette problematiche, si rende necessaria la modifica del richiamato art. 99 e, segnatamente l'abrogazione del comma 5;
VISTA la nota prot. n. 11159 del 30 maggio 2023, con la quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione ha espresso avviso favorevole all'abrogazione dell'art. 99, comma 5, del Regolamento Tipo Edilizio Unico, specificando, altresì, di non considerare lo stesso Regolamento quale atto di natura regolamentare ma atto di indirizzo amministrativo;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 236 del 15 giugno 2023, con la quale è stato espresso apprezzamento per la superiore proposta di abrogazione del comma 5 dell'art. 99, del Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana, di cui al D.P.R.S. n. 531/Gab del 20 maggio 2022;
RITENUTO pertanto, di dovere procedere all'adozione del provvedimento presidenziale consequenziale;
Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
Decreta:
Articolo Unico
1. Per le motivazioni sopra riportate, il comma 5 dell'art. 99 rubricato "Entrata in vigore, e disposizioni transitorie e finali" del Regolamento Tipo Edilizio Unico della Regione Siciliana di cui al D.P.R.S. n. 531/Gab del 20 maggio 2022 è abrogato.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 5 luglio 2023.
SCHIFANI
PAGANA