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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/973 DELLA COMMISSIONE, 15 maggio 2023

G.U.U.E. 17 maggio 2023, n. L 132

Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 maggio 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame (HPAI) nelle province dell'Ontario [1] e del Quebec [1], confermati il 17 aprile 2023 e il 19 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) Anche il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle regioni di Valparaíso [2] e Biobío [1], confermati tra il 18 aprile 2023 e il 20 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

7) Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Devon [1], South Yorkshire [1] e Yorkshire [1] in Inghilterra e nella contea di Powys [3] in Galles, confermati tra il 31 marzo 2023 e il 29 aprile 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

8) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Cile e del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

9) Il Canada, il Cile e il Regno Unito hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei loro territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, non dovrebbe più essere autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Cile e del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

10) Il Canada ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province seguenti: Columbia britannica [4], Ontario [3] e Quebec [1], confermati tra il 5 aprile 2022 e il 1° dicembre 2022.

11) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a 58 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nelle contee di Cumbria [1], Herefordshire [1], Lincolnshire [6], Norfolk [42], North Yorkshire [1], Staffordshire [1] Suffolk [4], Worcestershire [1] e Yorkshire [1] in Inghilterra, Regno Unito, confermati tra il 3 settembre 2022 e il 10 marzo 2023.

12) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa dei suddetti focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

13) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi sono più rischi legati all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame.

14) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Cile e nel Regno Unito.

15) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, modificandone le righe relative alla zona US-2.278 stabilendo il termine iniziale applicabile a questa zona precedentemente chiusa nelle voci relative agli Stati Uniti. Poiché è stato rilevato un errore relativo al termine iniziale applicabile alla zona US-2.278 negli allegati V e XIV, le righe relative alla suddetta zona US-2.278 negli allegati V e XIV dovrebbero essere rettificate di conseguenza. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/868.

17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/868 della Commissione, del 27 aprile 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 113 del 28.4.2023).

Art. 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

1. Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga relativa alla zona US-2.278 è sostituita dalla seguente:

«US Stati Uniti US-2.278 BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20 N, P1    23.9.2022 31.3.2023»;

.

2. nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe relative alla zona US-2.278 sono sostituite dalle seguenti:

«US Stati Uniti US-2.278 POU, RAT N, P1    23.9.2022 31.3.2023
GBM P1    23.9.2022 31.3.2023».

.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 29 aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN