
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
DETERMINAZIONE 8 agosto 2023, n. 188
- Allegato al Comunicato Agenzia per l'Italia Digitale pubblicato nella G.U.R.I. 18 agosto 2023, n. 192
Modifica delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" adottate ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. nonché l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, con cui l'Ing. Mario Nobile è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale;
VISTA la determinazione n. 160/2018 recante il Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del CAD;
VISTE le "Linee guida sull'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" di cui all'articolo 6-quater del CAD (di seguito INAD), adottate con Determinazione AgID n. 529 del 15 settembre 2021 e successivamente modificate con Determinazione AgID n. 191 del 7 luglio 2022;
VISTO l'articolo 3 comma 1-bis del CAD, che prevede che chiunque ha la facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere in INAD, e comma 3-bis, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali, sia stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD e coloro che non hanno provveduto ad eleggere un domicilio digitale ai sensi del citato comma 1-bis avvengono esclusivamente in forma elettronica;
VISTO l'articolo 3 comma 1 del CAD, che dispone che i professionisti tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (di seguito anche INI-PEC) istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 6-bis del CAD;
VISTO l'articolo 6-quater comma 2-bis del CAD, che prevede che per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale su INAD è l'indirizzo inserito nell'elenco INI-PEC di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis;
CONSIDERATO che le citate Linee Guida, in attuazione delle norme sopra indicate, hanno regolato il ciclo di vita del domicilio digitale in INAD, rendendo disponibile una funzionalità che consente di cessarlo alle persone fisiche che non sono contemporaneamente iscritte in INI-PEC;
CONSIDERATO che successivamente all'entrata in esercizio dell'INAD e al trasferimento dei dati presenti in INI-PEC, disposto ai sensi dell'articolo 6 quater comma 2 del CAD, sono emerse criticità in relazione all'applicazione delle Linee Guida, con riferimento alla limitazione della facoltà di cessazione del domicilio per le persone fisiche che siano contemporaneamente iscritti in INI-PEC;
CONSIDERATO che dall'applicazione delle Linee Guida con riferimento alla cessazione del domicilio digitale in INAD emerge una disparità di trattamento fra le persone fisiche non professionisti e professionisti non iscritti in albi o elenchi, da un lato, e le persone fisiche professionisti iscritte in INI-PEC, dall'altro;
RITENUTO che appare necessario rivalutare gli interessi pubblici coinvolti e segnatamente il diritto alla parità di trattamento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3 del CAD e dei principi generali di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dalla Costituzione;
RITENUTO pertanto di dover modificare le predette Linee Guida e conseguentemente consentire alle persone fisiche, contemporaneamente iscritte in INI-PEC, di cessare volontariamente il domicilio in INAD;
RITENUTO altresì che tale modifica non richiede di procedere con una revisione delle Linee Guida come previsto dal citato Regolamento per l'adozione delle Linee Guida per l'attuazione del CAD;
CONSIDERATA l'istruttoria svolta dall'Area Qualificazione e Accreditamento e dall'Ufficio Affari Legali, sentita la Responsabile per la Protezione dei Dati personali, in merito alla predisposizione degli atti relativi all'oggetto;
RITENUTO di approvare, in esito al relativo processo di formazione ed elaborazione, le modifiche delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese";
Determina:
Articolo Unico
1. di modificare il testo delle "Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese" come di seguito:
- Al capitolo 2:
- quarto periodo eliminare la seguente frase "salvo nell'ipotesi nel prosieguo evidenziata ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2 del CAD";
- paragrafo 2.3,
- primo periodo, sostituire le seguenti parole "paragrafo 2.2, terzo periodo, terza alinea, lett. b)" con "paragrafo 2.2, quarto periodo, terza alinea, lett. b)";
- primo periodo, terza alinea eliminare la seguente frase "come di seguito indicato; tuttavia, la cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2 del CAD";
- paragrafo 2.3.1:
- primo periodo, terza alinea eliminare la seguente frase "la cessazione volontaria, tuttavia, non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell'INI-PEC in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 2 del CAD";
- quinto periodo, terza alinea eliminare la seguente frase "nonché l'assenza del suo titolare nell'INI-PEC";
- quinto periodo, terza alinea sostituire le seguenti parole: tali verifiche con tale verifica;
- Capitolo 3
- Alla fine del sesto periodo inserire "e alla pubblicazione del domicilio scelto";
- dopo il sesto periodo inserire il seguente "Successivamente alla pubblicazione, qualora il professionista opti per la cessazione del domicilio digitale in INAD, il Gestore INAD procede alla cessazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall'INI-PEC o di quello modificato, nei modi indicati dal paragrafo 2.3.1".
2. di adottare il testo delle Linee Guida allegato;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e il testo delle Linee Guida sul sito istituzionale, nella sezione "Linee Guida";
4. di autorizzare la pubblicazione del comunicato di adozione delle suddette Linee Guida sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
MARIO NOBILE
La Dirigente dell'Ufficio affari legali
CATERINA FLICK
La Dirigente dell'Area qualificazione e accreditamento
ENRICA MASSELLA