
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1110 DELLA COMMISSIONE, 6 giugno 2023
G.U.U.E. 7 giugno 2023, n. L 147
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 giugno 2023
Applicabile dal: 27 giugno 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali.
2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.
3) Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alcuni alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su alcuni alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2022 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di proteggere la salute umana nell'Unione.
4) Dal gennaio 2010 i peperoni dolci (Capsicum annuum) e i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) e ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
5) Per quanto riguarda le partite di peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e arance provenienti dall'Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
6) Per quanto riguarda le partite di mela cannella (Annona squamosa) provenienti dall'Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
7) Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.
8) Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
9) Per quanto riguarda le partite di riso provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
10) Per quanto riguarda le partite di guaiava (Psidium guajava) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
11) Dal gennaio 2016i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (5). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall'India, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell'Unione.
12) Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall'India, come pure la gomma di guar proveniente dall'India, sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall'India, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
13) Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall'India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alla gomma di guar proveniente dall'India, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
14) Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dall'India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dall'India. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
15) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
16) Per quanto riguarda le partite di gotu kola (Centella asiatica) e mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
17) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di un anno. E' pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
18) Per quanto riguarda le partite di papaya verde (Carica papaya) provenienti dal Messico, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Messico. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
19) Dal gennaio 2019 i semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
20) Dal gennaio 2019 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari.
21) Dal luglio 2017 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Senegal sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. E' pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
22) Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell'Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.
23) Per quanto riguarda le partite di tahini e halva provenienti dalla Siria, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella. E' pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questi prodotti provenienti dalla Siria. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
24) Per quanto riguarda le partite di melagrane provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
25) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
26) Dall'aprile 2015 le albicocche secche e le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall'Uzbekistan sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da solfiti. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
27) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell" per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
28) Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione delle arachidi da aflatossine, nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa alla Bolivia, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa alle «Arachidi altrimenti preparate o conservate», è opportuno aggiungere la formulazione «compresi i miscugli». Analogamente, nella colonna «Codice NC» dovrebbero essere aggiunti i codici NC dei miscugli.
29) Per quanto riguarda le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall'Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
30) Per quanto riguarda la voce relativa ai semi di sesamo provenienti dall'India soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella e ossido di etilene, dall'ottobre 2021 l'uso previsto è stato esteso ai «mangimi». Da allora tale prodotto non è stato importato nell'Unione per l'uso previsto come «mangimi». Pertanto un livello maggiore di controlli ufficiali e condizioni speciali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella nei semi di sesamo provenienti dall'India, destinati a essere utilizzati come «mangimi», non sono più giustificati; nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa all'India, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa ad «Alimenti e mangimi», la formulazione dovrebbe essere adattata di conseguenza.
31) Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. E' pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
32) Dal luglio 2019 i semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione, a causa del rischio di contaminazione da cianuro. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. E' pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale. In particolare, tutte le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
33) I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dalla Turchia sono elencati nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, a causa di una possibile contaminazione da aflatossine, con una frequenza di controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione. I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dagli Stati Uniti sono stati soppressi dagli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione (6), poiché i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicavano un grado di conformità complessivamente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine e non richiedevano più un livello maggiore di controlli ufficiali. Tuttavia i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel secondo semestre del 2022 evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono condizioni speciali di importazione, a causa di una possibile contaminazione da aflatossine di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia.
34) Al fine di garantire una protezione contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione dovuta ai rischi di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere in tale allegato un punto 3 in cui siano elencati gli alimenti e i mangimi di origine non animale spediti nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine.
35) Alla luce delle nuove informazioni relative alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia, è necessario stabilire condizioni speciali di ingresso nell'Unione. I pistacchi e i prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione, e dovrebbero essere accompagnati da un certificato ufficiale, rilasciato dalle autorità competenti della Turchia, attestante che tutti i risultati del campionamento dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006.
36) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e per le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è comunque garantita in relazione alle partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spedite nell'Unione dalla Turchia, poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
37) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
38) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 31 dell'1.2.2002.
GU L 95 del 7.4.2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005).
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 387 del 3.11.2021).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:
1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le condizioni speciali di ingresso nell'Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali, in conformità all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:
i) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;
ii) le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati nella tabella di cui al medesimo allegato, punto 2;
iii) le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell'Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all'allegato II, punto 3;»;
2. l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Periodi transitori
1. Le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, spedite nell'Unione dalla Turchia, o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione (*1), possono entrare nell'Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
2. Le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spedite nell'Unione dalla Turchia prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, possono entrare nell'Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.
_________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 7.6.2023).»;"
3. gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
Allegato sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 22 giugno 2023, n. L 159.