
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1118 DELLA COMMISSIONE, 12 gennaio 2023
G.U.U.E. 8 giugno 2023, n. L 148
Regolamento che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i loro compiti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 giugno 2023
Applicabile dal: 28 giugno 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (1), in particolare l'articolo 48, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
1) Al fine di istituire i collegi delle autorità di vigilanza e di individuare i membri del collegio e i potenziali osservatori, è necessario classificare i gruppi di imprese di investimento. Lo scopo di tale classificazione è quello di individuare i soggetti o le succursali del gruppo nell'Unione o in un paese terzo e di descrivere per ciascun soggetto del gruppo la natura, l'ubicazione, le autorità preposte all'esercizio della vigilanza, le esenzioni prudenziali applicabili, la rilevanza per il gruppo e la rilevanza per il paese in cui tale soggetto è autorizzato o stabilito.
2) Al fine di garantire un'applicazione coerente dell'articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034 in tutta l'Unione e quindi condizioni di concorrenza leale, è importante promuovere la convergenza delle prassi delle autorità di vigilanza del gruppo per quanto riguarda l'istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza per i gruppi di imprese di investimento. In particolare, poiché l'istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza è lasciata alla discrezione dell'autorità di vigilanza del gruppo, determinata in conformità dell'articolo 46 della direttiva (UE) 2019/2034, è essenziale stabilire dei criteri comuni che le autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero prendere in considerazione nello stabilire l'opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza. Tali criteri comuni dovrebbero includere criteri di proporzionalità, riflettere la necessità di facilitare i compiti di vigilanza e agevolare il coordinamento tra le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi e la cooperazione con queste ultime, in particolare laddove il coordinamento e la cooperazione siano necessari in vista dello scambio di informazioni pertinenti sul modello di margine con le autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle controparti centrali qualificate (QCCP) o con le autorità di vigilanza delle QCCP, e dell'aggiornamento di tali informazioni.
3) Al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, gli accordi scritti di cui all'articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 dovrebbero riguardare tutti gli ambiti di attività del collegio. Tali accordi scritti dovrebbero quindi riguardare anche gli accordi tra i membri del collegio coinvolti in specifiche attività del collegio, comprese quelle svolte tramite specifiche sottostrutture del collegio, laddove queste siano state istituite a fini di efficienza. Per lo stesso motivo gli accordi scritti dovrebbero riguardare anche gli aspetti operativi dell'attività del collegio poiché tali aspetti sono essenziali per favorire il funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza, sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza. Infine gli accordi scritti dovrebbero essere globali, coerenti ed esaustivi e dovrebbero fornire alle autorità competenti una base adeguata e idonea per poter adempiere i rispettivi compiti e attribuzioni nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza piuttosto che al suo esterno.
4) I collegi delle autorità di vigilanza sono uno strumento essenziale per scambiare informazioni, prepararsi alle situazioni di emergenza e affrontarle, e consentire all'autorità di vigilanza del gruppo di effettuare una vigilanza efficace su base consolidata. Al fine di garantire la coerenza e consentire all'Autorità bancaria europea (ABE) di svolgere i suoi compiti in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), l'ABE dovrebbe partecipare a tutti i collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, dato il ruolo di coordinamento dei collegi delle autorità di vigilanza per tutte le attività di vigilanza relative ai gruppi di imprese di investimento previste da altre normative dell'Unione, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe essere sempre invitata a partecipare alle riunioni e alle attività del collegio delle autorità di vigilanza, in conformità degli accordi scritti.
5) Per poter svolgere tutte le attività del collegio, l'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero avere un quadro completo delle attività svolte da tutti i soggetti del gruppo di imprese di investimento interessato, comprese le attività dei soggetti che svolgono attività finanziarie senza avere i requisiti per essere considerati imprese di investimento, e le attività dei soggetti che operano in paesi terzi. Per lo stesso motivo è opportuno favorire l'interazione tra l'autorità di vigilanza del gruppo, i membri del collegio, le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento, tra cui le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali ritenute significative, le autorità o gli organismi responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, le autorità o gli organismi responsabili della protezione dei consumatori e le autorità di risoluzione. E' dunque importante che tali autorità od organismi pubblici possano, ove opportuno, partecipare ai lavori del collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori.
6) Ai fini della trasparenza e per garantire il buon funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza, i membri del collegio dovrebbero discutere e concordare il campo di azione e il livello di partecipazione delle eventuali altre autorità che dovrebbero partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori. Le condizioni per la partecipazione di tali autorità in qualità di osservatori in seno al collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero essere chiaramente definite negli accordi scritti e dovrebbero essere comunicate a tutte le autorità che partecipano come osservatori al collegio delle autorità di vigilanza.
7) Per garantire un migliore esercizio delle loro attribuzioni ed evitare la duplicazione dei compiti, tra cui la duplicazione delle richieste di informazioni rivolte ai soggetti del gruppo sottoposti a vigilanza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero collaborare strettamente e coordinare il più possibile le loro azioni di vigilanza. Per lo stesso motivo, i membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero riesaminare regolarmente qualsiasi accordo sulla delega di compiti e responsabilità, in particolare al momento di determinare l'assegnazione delle risorse e di sviluppare il piano per i compiti di vigilanza in loco e non in loco a livello di collegio delle autorità di vigilanza.
8) L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe poter avere un quadro generale della situazione del gruppo e agire come facilitatore, assicurando un flusso regolare di informazioni tra i membri del collegio. L'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbe pertanto avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e delle sue responsabilità e dovrebbe fungere da coordinatore per la raccolta e la diffusione delle informazioni ricevute da qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza, da qualsiasi altro osservatore o da qualsiasi soggetto del gruppo, oppure di qualsiasi contributo ricevuto da altri organismi o autorità di vigilanza istituiti in relazione al gruppo di imprese di investimento. Lo stesso vale per i membri del collegio, che devono poter accedere alle informazioni rilevanti per l'adempimento dei rispettivi compiti e attribuzioni in relazione ai soggetti di cui sono responsabili e condividerle con gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza. In particolare, se appura la rilevanza di particolari informazioni per un altro membro del collegio, l'autorità di vigilanza del gruppo non dovrebbe escludere senza motivo i membri del collegio dalla diffusione di dette informazioni.
9) I collegi delle autorità di vigilanza favoriscono la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti. Questo è in particolare il caso delle decisioni relative all'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri che richiedono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti. E' dunque importante specificare le condizioni in base alle quali l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti interessate si scambiano informazioni sulla performance dei modelli interni e discutono e raggiungono un accordo sulle misure volte a risolvere le inefficienze individuate.
10) Per assegnare le risorse di vigilanza e per elaborare o coordinare i compiti di vigilanza in loco e non in loco a livello di collegio delle autorità di vigilanza, i membri del collegio dovrebbero prendere in considerazione i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 che è eseguito per il gruppo di imprese di investimento e per ciascuno dei suoi soggetti. Per meglio individuare le priorità del lavoro di vigilanza comune e garantire un'adeguata assegnazione delle risorse, la definizione del programma di revisione prudenziale del collegio dovrebbe pertanto iniziare una volta terminati tali processi di revisione e valutazione prudenziale e dovrebbe concludersi una volta che le autorità competenti abbiano esaminato i compiti che si sono impegnate a svolgere a livello nazionale, le risorse assegnate a tali compiti e i rispettivi calendari di attuazione.
11) I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero coordinare le attività in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse; per situazioni di emergenza s'intende, tra l'altro, il verificarsi di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari o la stabilità del sistema finanziario dell'Unione (in tutto o in parte) o ancora altre situazioni che colpiscano o possano influire direttamente sulla situazione finanziaria ed economica di un gruppo di imprese di investimento o di uno dei suoi soggetti.
12) Ciò è necessario per garantire che una situazione di emergenza sia valutata e affrontata in modo adeguato. Pertanto, al momento di affrontare una situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza, con il coordinamento dell'autorità di vigilanza del gruppo, dovrebbero cercare di elaborare una valutazione prudenziale coordinata della situazione, concordare una risposta prudenziale coordinata e monitorare l'attuazione della risposta. I membri del collegio delle autorità di vigilanza dovrebbero inoltre garantire che qualsiasi comunicazione esterna avvenga in modo coordinato e riguardi elementi concordati ex ante.
13) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
14) L'ABE ha consultato l'ESMA, ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 314 del 5.12.2019.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Classificazione dei gruppi di imprese di investimento
1. L'autorità di vigilanza del gruppo classifica il gruppo di imprese di investimento al fine di individuare i soggetti del gruppo seguenti:
a) le imprese di investimento autorizzate in uno Stato membro e le succursali stabilite in uno Stato membro, diverse dalle imprese di investimento cui si applica l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
b) gli enti finanziari, le imprese strumentali, gli agenti collegati e le loro succursali, autorizzati o stabiliti in uno Stato membro;
c) le imprese di investimento, gli enti finanziari, le imprese strumentali, gli agenti collegati e le loro succursali, autorizzati o stabiliti in un paese terzo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la classificazione riflette le informazioni seguenti:
a) lo Stato membro nel quale l'impresa di investimento è autorizzata o la succursale è stabilita;
b) l'autorità competente responsabile della vigilanza sull'impresa di investimento o l'autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità pertinenti del settore finanziario di tale Stato membro, comprese le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, della protezione dei consumatori e le autorità di risoluzione;
c) per le imprese di investimento autorizzate in uno Stato membro, se soddisfano i criteri per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), la classificazione riflette le informazioni seguenti:
a) lo Stato membro o il paese terzo in cui il soggetto o la succursale del gruppo è autorizzato o stabilito;
b) l'autorità responsabile o preposta all'esercizio della vigilanza su detto soggetto o succursale del gruppo;
c) le informazioni concernenti la rilevanza del soggetto o della succursale del gruppo per lo Stato membro di cui alla lettera a) e per il gruppo di imprese di investimento, e i criteri pertinenti utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale rilevanza.
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019).
Determinazione dell'opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza
1. Nel determinare l'opportunità di istituire un collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione la classificazione del gruppo di cui all'articolo 1 e verifica se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
a) il gruppo di imprese di investimento è composto da almeno due imprese di investimento autorizzate e che operano in due Stati membri diversi;
b) l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034 sarebbe facilitato dall'istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza;
c) il coordinamento e la cooperazione con le autorità di vigilanza dei paesi terzi interessati avverrebbero in modo più efficace nell'ambito di un collegio delle autorità di vigilanza;
d) il coordinamento e la cooperazione sono necessari in vista dello scambio con le autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle controparti centrali qualificate («QCCP») o con le autorità di vigilanza delle QCCP ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, e per l'aggiornamento di tali informazioni.
2. Se è soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), l'istituzione di un collegio è considerata opportuna, tranne nel caso in cui l'autorità di vigilanza del gruppo ritenga che tale istituzione non sia opportuna, in particolare tenendo conto della classificazione del gruppo di cui all'articolo 1 e, segnatamente, nel caso in cui le imprese di investimento siano considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Comunicazione relativa all'istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza
1. Qualora sia istituito un collegio delle autorità di vigilanza, l'autorità di vigilanza del gruppo provvede, senza indebito ritardo, a:
a) comunicare alle autorità competenti e di vigilanza di cui all'articolo 48, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/2034 il fatto che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza;
b) informare l'ABE e l'impresa di investimento madre nell'Unione, la holding di investimento madre nell'Unione o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione interessate (ciascuno di questi soggetti è anche designato come «impresa madre nell'Unione») circa l'istituzione del collegio delle autorità di vigilanza, l'identità dei suoi membri e osservatori, nonché qualsiasi modifica nella composizione di tale collegio.
2. Laddove non sia istituito un collegio delle autorità di vigilanza sebbene siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'autorità di vigilanza del gruppo notifica all'ABE, senza indebito ritardo, la sua decisione di non istituire un collegio delle autorità di vigilanza, motivando tale decisione.
Conclusione di accordi scritti
1. Gli accordi scritti di cui all'articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 contengono tutti gli elementi seguenti:
a) informazioni sulla struttura generale del gruppo interessato, riguardanti tutti i soggetti del gruppo compresa l'impresa madre nell'Unione;
b) l'identificazione dei membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresi i membri che sono autorità di vigilanza di paesi terzi, e degli osservatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento;
c) una descrizione delle condizioni riguardanti la partecipazione delle autorità di vigilanza di paesi terzi di cui all'articolo 48, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034 al collegio delle autorità di vigilanza, in particolare per quanto riguarda il loro coinvolgimento nei vari dialoghi e processi del collegio delle autorità di vigilanza e i rispettivi diritti e obblighi relativamente allo scambio di informazioni nell'ambito dello stesso collegio;
d) se l'autorità di vigilanza del gruppo può invitare osservatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento e le condizioni della loro partecipazione alle attività del collegio delle autorità di vigilanza;
e) gli accordi relativi allo scambio di informazioni, tra cui la portata delle informazioni, la frequenza e i canali di comunicazione, incluso lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi e le autorità di risoluzione di cui all'articolo 4, punto 2, punto v), del regolamento (UE) n. 1093/2010 che sono state invitate a partecipare al collegio in qualità di osservatori;
f) gli accordi relativi al trattamento delle informazioni riservate;
g) le procedure per la raccolta di informazioni dai soggetti del gruppo di imprese di investimento e le procedure per la verifica di tali informazioni;
h) il processo di coordinamento delle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza dei partecipanti diretti delle QCCP o delle autorità di vigilanza delle QCCP;
i) gli accordi sulla delega di compiti e responsabilità, se del caso;
j) una descrizione delle eventuali sottostrutture del collegio, se del caso;
k) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali;
l) gli accordi per la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, tra cui i piani di emergenza e gli strumenti e le procedure di comunicazione;
m) le procedure per informare l'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza prima e dopo l'imposizione di sanzioni importanti ai soggetti appartenenti al gruppo di imprese di investimento;
n) la politica di comunicazione dell'autorità di vigilanza del gruppo e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza nei confronti dell'impresa madre nell'Unione e dei soggetti del gruppo;
o) le procedure e i tempi concordati per la diffusione dei documenti per le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza;
p) ogni altro accordo tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui gli indicatori concordati per individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità;
q) gli accordi riguardanti la situazione in cui un membro o un osservatore interrompe la propria partecipazione al collegio, in particolare per quanto concerne il dovere di conservare e di fornire accesso ai dati che sono stati scambiati prima di tale interruzione.
2. Gli accordi scritti di cui all'articolo 48, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva (UE) 2019/2034 possono prevedere altri elementi concordati tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio.
Individuazione degli osservatori
1. L'autorità di vigilanza del gruppo, ove opportuno e in aggiunta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza e all'ABE, invita le autorità seguenti a partecipare alle riunioni e alle attività del collegio delle autorità di vigilanza in qualità di osservatori:
a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali ritenute significative conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c);
b) l'ESMA;
c) la banca centrale nazionale di uno Stato membro in cui è autorizzato o stabilito un soggetto del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, o la Banca centrale europea;
d) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o preposti all'esercizio della vigilanza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento, tra cui le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e della protezione dei consumatori, nonché le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un partecipante diretto o le autorità competenti della QCCP di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2019/2034;
e) le autorità di risoluzione di cui all'articolo 4, punto 2, punto v), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. L'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, specifica negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all'articolo 4 le modalità di partecipazione al collegio delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), del presente articolo. L'autorità di vigilanza del gruppo informa tutti i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza in merito a tali modalità.
Partecipazione alle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza
1. Nell'organizzare una riunione del collegio di cui all'articolo 48, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034, l'autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione tutti gli elementi seguenti:
a) le questioni da discutere, le attività da considerare e gli obiettivi della riunione, in particolare per quanto riguarda la loro pertinenza per tutti i soggetti del gruppo di imprese di investimento in base alla classificazione effettuata conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;
b) la rilevanza di ciascun soggetto del gruppo di imprese di investimento in base alla classificazione effettuata conformemente all'articolo 1 del presente regolamento, sia per il gruppo di imprese di investimento sia per lo Stato membro in cui il soggetto è autorizzato o stabilito.
2. L'autorità di vigilanza del gruppo, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, nella misura massima possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri o di osservatori del collegio, per le discussioni e le decisioni in programma in tali riunioni.
3. L'autorità di vigilanza del gruppo può invitare rappresentanti di soggetti del gruppo di imprese di investimento a partecipare alle riunioni in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione del collegio delle autorità di vigilanza.
Delega di compiti e di responsabilità
1. Nel definire e aggiornare il programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 14, l'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza considerano la possibilità di stipulare accordi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2019/2034, specialmente se si prevede che tale delega comporti una vigilanza più efficiente ed efficace, in particolare eliminando inutili duplicazioni dei requisiti in materia di vigilanza, anche per quanto riguarda le richieste di informazioni.
2. La conclusione di un accordo sulla delega di compiti e di responsabilità è notificata dall'autorità di vigilanza del gruppo all'impresa madre nell'Unione e dall'autorità competente delegante all'impresa di investimento interessata.
Scambio di informazioni tra i membri del collegio delle autorità di vigilanza e un gruppo di imprese di investimento
1. L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza coordinano la comunicazione e la richiesta di informazioni a un soggetto del gruppo di imprese di investimento nel modo seguente:
a) l'autorità di vigilanza del gruppo comunica informazioni e richiede informazioni all'impresa madre nell'Unione;
b) i membri del collegio delle autorità di vigilanza comunicano informazioni e richiedono informazioni ai soggetti del gruppo di imprese di investimento che rientrano nel loro mandato di vigilanza, in base alla classificazione effettuata in conformità dell'articolo 1.
2. Un membro del collegio delle autorità di vigilanza che intenda in via eccezionale comunicare informazioni o richiedere informazioni all'impresa madre nell'Unione, ne informa anticipatamente l'autorità di vigilanza del gruppo.
3. Qualora, in via eccezionale, l'autorità di vigilanza del gruppo intenda comunicare informazioni o richiedere informazioni a un soggetto del gruppo di imprese di investimento che non rientra nel suo mandato di vigilanza diretta in base alla classificazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, ne informa anticipatamente il membro interessato del collegio responsabile della vigilanza di tale soggetto.
Condizioni generali per lo scambio di informazioni in seno al collegio delle autorità di vigilanza
1. L'autorità di vigilanza del gruppo, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l'esercizio delle loro funzioni e attribuzioni, compresi i compiti di cui agli articoli 48 e 49 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tutte le informazioni pertinenti, indipendentemente dal fatto che provengano da un soggetto del gruppo o da una succursale, da un'autorità competente o di vigilanza o da qualsiasi altra fonte, e sono scambiate in modo adeguato, accurato e tempestivo.
Scambio di informazioni per accrescere l'efficacia della vigilanza sui gruppi di imprese di investimento
1. L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano regolarmente le informazioni seguenti:
a) le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/2034, come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione (1);
b) le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di cooperazione stabiliti all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;
c) se del caso, le informazioni sul contesto macroeconomico in cui operano il gruppo di imprese di investimento e i suoi soggetti.
2. Sulla base delle informazioni scambiate in conformità del paragrafo 1, l'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza identificano e scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire al processo di revisione e valutazione prudenziale.
Regolamento delegato (UE) 2023/1117 della Commissione, del 12 gennaio 2023, che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni che devono scambiare le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).
Scambio di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale
1. L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano informazioni sui risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:
a) gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), della direttiva (UE) 2019/2034 che sono stati sottoposti a revisione e valutazione prudenziale;
b) i risultati della valutazione secondo cui è stata identificata una delle situazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, comprese, se del caso, informazioni su eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti in conformità degli articoli 39 e 40 della direttiva (UE) 2019/2034 e qualsiasi informazione sulle conclusioni del riesame effettuato in conformità dell'articolo 41 di tale direttiva e, se del caso, le relative richieste di fondi propri aggiuntivi;
c) i risultati della valutazione dell'adeguatezza della liquidità effettuata ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 e, se del caso, informazioni su eventuali requisiti specifici in materia di liquidità imposti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), e dell'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034;
d) informazioni relative ad altre misure di vigilanza o misure d'intervento precoce adottate o pianificate al fine di risolvere le inefficienze individuate a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale;
e) informazioni relative alle risultanze delle ispezioni in loco e del monitoraggio non in loco pertinenti per la valutazione del profilo di rischio del gruppo di imprese di investimento o di uno dei suoi soggetti.
Scambio di informazioni in merito al riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di modelli interni
1. L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni pertinenti relative ai risultati del riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di modelli interni di cui all'articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Se l'autorità di vigilanza del gruppo o qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza si rende conto che un soggetto del gruppo di imprese di investimento, compresa l'impresa madre nell'Unione, non soddisfa più i requisiti per applicare i modelli interni, oppure individua carenze ai sensi dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2019/2034, tale autorità di vigilanza del gruppo o tale membro del collegio delle autorità di vigilanza scambia immediatamente le informazioni seguenti, a seconda dei casi:
a) una valutazione dell'effetto delle carenze individuate e di eventuali questioni di non conformità ai requisiti per l'uso di modelli interni, nonché del carattere sostanziale di tali carenze e questioni;
b) una valutazione del piano presentato dal soggetto pertinente del gruppo di imprese di investimento per ripristinare la conformità e colmare le carenze individuate, comprese le informazioni sul calendario di attuazione di tale piano;
c) informazioni relative all'intenzione dell'autorità di vigilanza del gruppo o di un membro competente del collegio delle autorità di vigilanza di revocare l'autorizzazione all'uso del modello interno o di limitarne l'uso ai settori conformi, a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato oppure a quelli non interessati dalle carenze individuate;
d) informazioni relative a eventuali proposte di requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034, quale misura di vigilanza per risolvere le questioni di non conformità o colmare le carenze individuate.
3. L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano inoltre informazioni in merito alle estensioni dell'autorizzazione all'uso dei modelli interni o alle modifiche apportate a tali modelli interni.
Cooperazione concernente la non conformità e le sanzioni
1. I membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza comunicano all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni relative alle situazioni per le quali hanno accertato che un soggetto di un gruppo di imprese di investimento che rientra nel loro mandato di vigilanza:
a) non ha rispettato i requisiti in materia di vigilanza prudenziale o di vigilanza della condotta sul mercato di cui agli atti seguenti:
i) il regolamento (UE) 2019/2033 e, ove pertinente, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
ii) la direttiva (UE) 2019/2034;
iii) il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
iv) la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
v) la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
b) è soggetto a una delle sanzioni amministrative o ad altre misure amministrative imposte ai sensi dell'articolo 54 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Sulla base delle informazioni scambiate conformemente al paragrafo 1, i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza discutono con l'autorità di vigilanza del gruppo il possibile impatto delle questioni di non conformità o delle sanzioni per i soggetti del gruppo interessati o per l'intero gruppo di imprese di investimento.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
Attuazione del processo di revisione e valutazione prudenziale
1. Ai fini dell'esecuzione del processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034, l'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, definisce un programma di revisione prudenziale del collegio e lo mantiene aggiornato.
2. Nel definire il programma di revisione prudenziale, l'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, individua le attività di vigilanza da svolgere in relazione ai soggetti del gruppo o all'intero gruppo di imprese di investimento. Tale programma di revisione prudenziale del collegio contiene tutti gli elementi seguenti:
a) i settori di lavoro congiunto individuati a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 oppure a seguito di altre attività intraprese dal collegio delle autorità di vigilanza, tra cui le azioni volte a contribuire a un'efficace vigilanza e a sopprimere l'inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), di tale direttiva;
b) i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell'autorità di vigilanza del gruppo e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza per l'impresa madre nell'Unione e i soggetti o le succursali del gruppo di imprese di investimento;
c) le principali aree d'intervento del collegio delle autorità di vigilanza e le attività di vigilanza pianificate, tra cui un programma di controlli in loco e ispezioni di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2034;
d) i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
e) i calendari previsti, in termini sia di tempi che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.
SEZIONE 4
PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA IN PREPARAZIONE PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA E NEL CORSO DI ESSE
Quadro del collegio in previsione di potenziali situazioni di emergenza
1. L'autorità di vigilanza del gruppo, in consultazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza, istituisce un quadro del collegio in previsione di potenziali situazioni di emergenza, tenendo conto delle caratteristiche e della struttura specifiche del gruppo di imprese di investimento.
2. Il quadro del collegio di cui al paragrafo 1 è formalizzato negli accordi scritti stipulati conformemente all'articolo 4 e contiene tutti gli elementi seguenti:
a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034;
b) le informazioni da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), contengono tutti gli elementi seguenti:
a) una descrizione della situazione di emergenza venutasi a creare, tra cui la causa alla base della stessa, e l'impatto previsto della situazione di emergenza sui soggetti del gruppo di imprese di investimento o sull'intero gruppo, sui suoi clienti, sui mercati e sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione europea;
b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o programmate dall'autorità di vigilanza del gruppo o da uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza o dai soggetti del gruppo di imprese di investimento in risposta alla situazione di emergenza;
c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità delle imprese di investimento del gruppo.
Scambio di informazioni in situazioni di emergenza
1. L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie a facilitare l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2019/2034.
2. Quando è informata di una situazione di emergenza da un membro o da un osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo aver individuato una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza del gruppo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sull'impresa di investimento o sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza, all'ABE e al Comitato europeo per il rischio sistemico le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), seguendo le procedure stabilite conformemente alla lettera a) di tale paragrafo.
3. A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l'autorità di vigilanza del gruppo possono decidere di scambiarsi informazioni aggiuntive.
4. Ove applicabili, le informazioni indicate nei paragrafi 2 e 3 sono aggiornate immediatamente qualora siano disponibili nuove informazioni.
5. Se la comunicazione di cui al presente articolo si svolge oralmente, le autorità competenti interessate confermano tempestivamente il contenuto di tale comunicazione per iscritto.
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza e della relativa risposta prudenziale
1. Se si verifica una situazione di emergenza, l'autorità di vigilanza del gruppo coordina la valutazione della situazione di emergenza in collaborazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se del caso, consulta gli osservatori del collegio. In particolare, tale valutazione comprende:
a) la natura e la gravità della situazione di emergenza;
b) l'impatto o il potenziale impatto della situazione di emergenza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento e sull'intero gruppo, nonché sui suoi clienti e sui mercati;
c) il rischio di contagio transfrontaliero, tenendo conto in particolare delle potenziali conseguenze sistemiche in tutti gli Stati membri nei quali sono autorizzati o stabiliti i soggetti del gruppo di imprese di investimento.
2. L'autorità di vigilanza del gruppo, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, coordina l'elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza in collaborazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se del caso, si consulta con gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza.
3. La risposta prudenziale coordinata specifica le azioni di vigilanza necessarie, la loro portata e il calendario di attuazione.
4. L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili dell'esercizio della vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sulle modalità di attuazione della risposta prudenziale coordinata.
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza
L'autorità di vigilanza del gruppo e i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili dell'esercizio della vigilanza sui soggetti o sulle succursali del gruppo di imprese di investimento che sono o possono essere interessati da una situazione di emergenza, coordinano nella misura del possibile le attività di comunicazione esterna, tenendo conto degli obblighi e dei vincoli giuridici imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN