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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1128 DELLA COMMISSIONE, 24 marzo 2023

G.U.U.E. 9 giugno 2023, n. L 149

Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per stabilire formalità doganali semplificate destinate agli operatori affidabili e per l'invio di pacchi verso l'Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 giugno 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 7, lettera a), l'articolo 131, lettera a), gli articoli 160 e 183,

considerando quanto segue:

1) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'«accordo di recesso») è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso (il «periodo di transizione»), è terminato il 31 dicembre 2020.

2) Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (il «protocollo») costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

3) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, e all'articolo 5, paragrafi 3 e 4 del protocollo, la normativa doganale di cui all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 e gli atti dell'Unione che la attuano o la integrano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito relativamente all'Irlanda del Nord, dopo la fine del periodo di transizione.

4) Di conseguenza, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3), le merci introdotte in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito devono essere corredate di una dichiarazione doganale con l'insieme di dati stabilito per le merci destinate all'immissione in libera pratica nella colonna H1 dell'allegato B del presente regolamento, che include oltre 80 dati.

5) Al fine di tenere conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, si dovrebbero facilitare le formalità doganali per gli operatori economici («operatori affidabili») autorizzati ai sensi degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (4) («decisione n. 1/2023») per introdurre in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto merci che sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione nella loro forma oppure come parte di altra merce ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo («merci non a rischio»). A tal fine è opportuno stilare un insieme di dati super ridotto (H8) per l'immissione in libera pratica di tali merci.

6) E' necessario stabilire le condizioni affinché gli operatori affidabili possano beneficiare della semplificazione doganale che consiste nell'iscrizione nelle scritture del dichiarante quando introducono merci non a rischio in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito mediante trasporto diretto, anche nel caso in cui gli operatori affidabili non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 952/2013.

7) Al fine di agevolare il trasporto di merci non a rischio prive di carattere commerciale inviate in pacchi mediante trasporto diretto da un privato da un'altra parte del Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord, oppure di merci non a rischio inviate in pacchi mediante trasporto diretto tramite un vettore registrato a norma degli articoli 12 e 13 della decisione n. 1/2023 («vettore autorizzato») da un operatore economico stabilito nel Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord, è opportuno sopprimere talune formalità doganali per tali merci.

8) Al fine altresì di agevolare il trasporto di merci inviate in pacchi che sono reintrodotte a norma dell'articolo 203 del codice a un operatore economico stabilito in Irlanda del Nord da un privato da un'altra parte del Regno Unito tramite un vettore autorizzato, è opportuno sopprimere talune formalità doganali per tali merci, in quanto sono reintrodotte immutate in Irlanda del Nord.

9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(4)

Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (GU L 102 del 17.4.2023).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1) all'articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 55 e 56:

«55. "operatore affidabile": un operatore economico autorizzato a norma degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 (*1) del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (*2) ("decisione n. 1/2023");

56. "vettore autorizzato": un operatore economico che trasporta pacchi, compreso l'operatore postale designato nel Regno Unito, autorizzato a norma dell'articolo 12 della decisione n. 1/2023 a trasportare merci in pacchi verso l'Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto.

____________

(*1) Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (GU L 102 del 17.4.2023)."

(*2) GU L 29 del 31.1.2020.»;"

2) all'articolo 104, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere r), s) e t):

«r) merci prive di carattere commerciale, diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord.

L'applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

s) merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord.

L'applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

t) merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall'Irlanda del Nord a un privato residente in un'altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l'Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.»;

3) all'articolo 138 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m):

«k) le merci prive di carattere commerciale, diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord;

l) le merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord;

m) le merci diverse dalle "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall'Irlanda del Nord a un privato residente in un'altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell'articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all'articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l'Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.»;

4) all'articolo 141, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1. Per le merci di cui all'articolo 138, lettere da a) a d) e lettere h), k), l) ed m), all'articolo 139 e all'articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione:»

;

b) alla lettera d), sono aggiunti i seguenti punti vi), vii) e viii):

«vi) per le merci di cui all'articolo 138, lettera k), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all'allegato 52-02 al più tardi il giorno successivo alla consegna delle merci.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

vii) per le merci di cui all'articolo 138, lettera l), del presente regolamento, a condizione che il vettore autorizzato trasmetta alle autorità doganali i dati a livello di articolo di cui all'allegato 52-03 prima della consegna delle merci al privato. In casi debitamente giustificati dall'urgenza della situazione, l'autorità doganale del Regno Unito può consentire che una parte di tale insieme di dati sia trasmessa dopo la consegna del pacco.

In deroga al paragrafo 1, se il pacco ivi menzionato è stato introdotto per la prima volta in una parte del Regno Unito diversa dall'Irlanda del Nord prima di essere spedito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord, il vettore autorizzato mette a disposizione dell'autorità doganale la dichiarazione doganale presentata quando le merci sono entrate nel Regno Unito prima dell'entrata del pacco in Irlanda del Nord.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;

viii) per le merci di cui all'articolo 138, lettera m), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all'allegato 52-03 prima della consegna delle merci.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.»;

5) all'articolo 142, dopo la lettera c) è aggiunto il punto iii) seguente:

«iii) le merci di cui all'articolo 138, lettere k), l) e m), del presente regolamento.

L'applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.»;

6) è aggiunto il seguente articolo 143 ter:

«Articolo 143 ter

Dichiarazione per l'immissione in libera pratica di merci considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (*3) ("il protocollo")

(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)

Un operatore affidabile può dichiarare merci che si ritiene non siano a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e che devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto per l'immissione in libera pratica sulla base di uno specifico insieme di dati di cui all'allegato B, anche quando tali merci sono spedite in pacchi a un altro operatore economico.

L'applicazione del primo comma del presente articolo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.

Il presente articolo non si applica alle merci denominate "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023.

____________

(*3) Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).»;"

7) all'articolo 150 è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione a presentare una dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se:

1) il richiedente è un operatore affidabile;

2) le merci devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo; e

3) il richiedente assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà.

L'applicazione del presente paragrafo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.

Il presente paragrafo non si applica alle merci denominate "merci della categoria 1" quali definite nell'allegato IV della decisione n. 1/2023.»

;

8) l'allegato B è modificato conformemente all'allegato I;

9) è inserito un nuovo allegato 52-02 che figura nell'allegato II del presente regolamento;

10) è inserito un nuovo allegato 52-03 che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2024, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le due dichiarazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023.

Se entrambe le dichiarazioni di cui al secondo comma sono state rilasciate prima del 30 settembre 2024 o se una di queste dichiarazioni non è stata rilasciata entro tale data, esso si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l'ultima di tali dichiarazioni.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO II

«ALLEGATO 52-02

Informazioni che il vettore è tenuto a fornire a norma dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vi)

1) Nome del vettore

2) Nome e indirizzo dello speditore in una parte del Regno Unito diversa dall'Irlanda del Nord

3) Nome e indirizzo del destinatario in Irlanda del Nord

4) Luogo di consegna in Irlanda del Nord se diverso dall'indirizzo del destinatario

5) Descrizione delle merci in linguaggio semplice a livello di spedizione

6) Numero di colli/pezzi spediti

7) Peso lordo

8) Valore (se noto)

9) Data di consegna»

ALLEGATO III

«ALLEGATO 52-03

Dati che il vettore deve fornire conformemente all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punti vii) e viii), primo comma

Nome del dato Descrizione
1) Numero di articolo Numero dell'articolo contenuto in ciascun pacco oggetto della dichiarazione, se vi è più di un articolo di merci
2) Documento giustificativo Se del caso, riferimento a tutti i documenti presentati a sostegno della dichiarazione
3) Documento di trasporto Se disponibile, numero di riferimento del documento di trasporto
4) Numero di riferimento locale Numero di riferimento per la tracciabilità del pacco
5) Autorizzazione Riferimento all'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 12 della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica
6) Esportatore

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), si tratta del nome e dell'indirizzo dell'operatore economico stabilito nel Regno Unito che spedisce il pacco al privato residente in Irlanda del Nord.

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto viii), si tratta del nome e dell'indirizzo del privato in una parte del Regno Unito diversa dall'Irlanda del Nord che restituisce il pacco a un operatore economico in Irlanda del Nord.

7) Importatore

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), si tratta del nome e l'indirizzo del privato (consumatore finale) residente in Irlanda del Nord al quale viene spedito il pacco

Nel contesto dell'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto viii), si tratta del nome e dell'indirizzo dell'operatore economico in Irlanda del Nord al quale viene restituito il pacco.

8) Dichiarante La persona che fa o per conto della quale viene fatta la dichiarazione
9) Rappresentante Da indicare se diverso dal dichiarante
10) Importo totale fatturato Valore totale delle merci incluse nel pacco
11) Regione di destinazione La regione di destinazione è automaticamente l'Irlanda del Nord.
12) Luogo di consegna Luogo in cui il pacco è effettivamente consegnato, quale noto al momento della presentazione dei dati Da fornire, se diverso dall'indirizzo dell'importatore
13) Massa lorda Peso totale del pacco
14) Descrizione delle merci Descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci
15) Codice della sottovoce del sistema armonizzato Codice delle merci a 6 cifre
16) Indicatore di merci in reintroduzione Indicazione che le merci contenute nel pacco possono essere considerate merci in reintroduzione a norma dell'articolo 138, lettera m)

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