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DECRETO PRESIDENZIALE 4 ottobre 2023, n. 643

G.U.R.S. 13 ottobre 2023, n. 43

Criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, e modalità di erogazione e rendicontazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 [N.d.R. recte: 29 dicembre 1962, n. 28] e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice della Terzo Settore" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 1 giugno 2022 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023- 2025", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1 marzo 2023;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2023-2025", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 1 marzo 2023;

VISTA la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale";

VISTO il comma 1 dell'art. 2 "Interventi a titolarità regionale", della citata legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, che stabilisce: "Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà":

a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;

b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;

c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.

VISTO altresì, il successivo comma 4 dell'art. 2, che sancisce: "Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni operanti nel settore del territorio regionale e possono consistere in iniziative ed attività di promozione socio-educativa e socioculturale anche in funzione di orientamento per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli di assistenza domiciliare, di contrasto alla devianza ed alla dispersione scolastica e di inserimento nell'ambito dei programmi di inclusione sociale esistenti";

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali n. 1514 del 23 luglio 2021 "Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 a valere del POC - SICILIA 2014/2020, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, e della deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 15 dicembre 2020", con il quale, a seguito della rinuncia da parte di alcuni Comuni dell'Isola, è stato dichiarato che le somme non utilizzate in quota POC di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del medesimo decreto, pari complessivamente a € 7.588.854,00, vanno a costituire copertura finanziaria della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16;

VISTO il parere favorevole reso dalla VI Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 35 del 12 settembre 2023, trasmesso con nota, prot. n. 001- 0001411 del 14 settembre 2023;

RITENUTO di dovere destinare € 5.000.000,00 per le "Azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16" in favore degli Enti elencati nell'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, che svolgono attività funzionali al perseguimento delle finalità previste dalla legge n. 16 del 2021 del territorio regionale e possono consistere in iniziative ed attività volte a potenziare l'efficacia dei programmi di inclusione sociale esistenti, soprattutto nelle aree di maggiore rischio di ciascuno dei quattro Distretti di competenza delle Corti d'Appello e dei Tribunali per i Minorenni della Regione, segnatamente con interventi:

- di promozione socio-educativa e socio-culturale anche di orientamento per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli di assistenza domiciliare,

- di contrasto alla devianza ed alla dispersione scolastica

- iniziative di completamento delle misure già attive.

VISTE le norme, di seguito specificate, rispetto alle quali è possibile prevedere forme di integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente individuabili nelle azioni corrispondenti a:

- Tutela del minore legge n. 184/83 e legge n. 149/2001

- Misura Centri per l'Affido di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184

- Programma P.I.P.P.I. di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

- Misura Care Leavers, di cui all'art. 1, comma 250, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 18/05/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6/7/2018) e s.m.i.;

- Misura Mamma di giorno, di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;

- Misura per l'Invecchiamento attivo, di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- Misura Banche del tempo, di cui all'articolo 14 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10;

- Misura per il Terzo settore, pari opportunità, antidiscriminazione e violenza di genere, di cui alla legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3

- Misura per i Tirocini di inclusione attiva

- Misura per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24

- Misura per il contrasto e la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, in particolare del crack, di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64 e s.m.i.

RITENUTO che è possibile prevedere interventi di potenziamento delle misure superiormente citate e già attive, con la previsione di una misura complementare che possa garantire il collegamento fra le stesse misure, elasticità di intervento, copertura di esigenze emergenti e non ancora tipizzate;

RITENUTO di dare esecuzione alla legge regionale sopra citata del 3 luglio 2021, n. 16 [N.d.R. recte: legge regionale sopra citata del 13 luglio 2021, n. 16] "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale" e di dovere determinare criteri per garantire che "Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni per l'emanazione di un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della predetta legge come sotto riportati:

- in possesso dei requisiti richiesti dal d. lgs 117/2017 e che dispongano di volontari per le specifiche attività per le quali presentano domanda di partecipazione al presente bando, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 dello stesso d. lgs 117 d3l 2015 [N.d.R. recte: d. lgs 117 del 2017];

- che abbiano svolto attività dimostrata e/o dichiarata nel territorio regionale per le finalità di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117 del 2017 e, in particolare, nei settori individuati dal comma 1, lettere a), c), d), g), h), i), j), k), l), m), p), q), r), t), u), v), w), z);

RITENUTO di dovere stabilire i criteri specifici per l'accesso al beneficio finanziario tenendo conto che le proposte progettuali presentate devono riguardare le tre sotto elencate aree di intervento per le quali è previsto un contributo massimo di € 80.000,00, per la prima e la terza misura, mentre per la misura 2 il contributo massimo da assegnare a ciascun Ente sarà pari a € 150.000,00:

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse sarà effettuata in rapporto al punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione alle voci riportate nei progetti pervenuti;

RITENUTO altresì, di dovere determinare le modalità di erogazione del beneficio finanziario come di seguito specificato:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso; erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa accettazione del contributo, da parte del beneficiario, nonché previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- Seconda tranche, pari al 30% del totale del contributo concesso; erogata a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione della prima tranche del contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- Terza tranche, pari al 10% del totale del contributo concesso; erogata a saldo a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione finale dell'intero contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate cui si rimanda, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, in esecuzione della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 "Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale" sono approvati i criteri relativi alla misura "Azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16", pari a € 5.000.000,00. a sostegno degli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, della predetta legge, in favore degli Enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale:

- in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 117/2017 e che dispongano di volontari per le specifiche attività per le quali presentano domanda di partecipazione al presente bando, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 117/2017;

- che abbiano svolto attività dimostrata e/o dichiarata nel territorio regionale per le finalità di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e, in particolare, nei settori individuati dal comma 1, lettere a), c), d), g), h), i), j), k), l), m), p), q), r), t), u), v), w), z).

Art. 2

Sono stabiliti i criteri specifici per l'accesso ai finanziamenti dei progetti tenendo conto delle seguenti tre aree di intervento sulle quali presentare i progetti per le quali è previsto un contributo massimo di € 80.000,00, per la prima e la terza misura, mentre per la misura 2 il contributo massimo da assegnare a ciascun Ente sarà pari a € 150.000,00:

Art. 3

Le istanze di partecipazione saranno valutate sulla base dei criteri di seguito specificati:

a) le istanze possono essere presentate separatamente per ciascuno dei tre interventi previsti al superiore art. 2;

b) le istanze saranno valutate separatamente per ciascun intervento sulla base della pertinenza alle attività specifiche, valutata in relazione alla dimostrata partecipazione di ciascun Ente (anche sulla base del partenariato disponibile) ad azioni previste da misure di riferimento di ciascun intervento e concluse con rendicontazione validata dall'Autorità competente. La partecipazione dimostrata sarà valutata con un punteggio attribuito in ragione degli anni di attività svolti per ciascuna misura per ciascun anno/misura. I punteggi conseguiti in ciascuna misura di riferimento si sommano nell'ambito della valutazione della domanda per ciascun intervento.

c) Le domande saranno valutate separatamente per ciascun intervento sulla base del partenariato dichiarato e validato mediante accordi preliminari sottoscritti da ciascun partner.

In particolare, i criteri di valutazione saranno articolati con l'attribuzione di punteggi distribuiti secondo la seguente tabella:

Art. 4

Le modalità di erogazione del beneficio finanziario sono così stabilite:

- Prima tranche, pari al 60% del totale del contributo concesso; erogata a seguito dell'emanazione dell'atto di impegno delle somme necessarie alla liquidazione dei benefici e previa accettazione del contributo, da parte del beneficiario, nonché previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, dell'Informazione Antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- Seconda tranche, pari al 30% del totale del contributo concesso; erogata a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione della prima tranche del contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni);

- Terza tranche, pari al 10% del totale del contributo concesso; erogata a saldo a seguito della presentazione, da parte degli Enti beneficiari, della rendicontazione finale dell'intero contributo assegnato dopo la puntuale verifica delle spese sostenute e liquidate, nonché della regolarità della documentazione amministrativa presentata (previa acquisizione delle certificazioni Durc, Equitalia e, laddove prescritta dalla norma, della Informazione Antimafia ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 5

Con successivo provvedimento saranno emanate dal Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali le linee guida per le modalità di rendicontazione.

Art. 6

Con successivo provvedimento il Dipartimento Regionale per la Famiglia e per le Politiche Sociali, provvederà ad emanare l'Avviso di selezione delle istanze a valere sulle risorse di cui alla legge regionale n. 16 del 13 luglio 2021, n. 16.

Palermo, 4 ottobre 2023.

SCHIFANI

Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro: ALBANO