
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1226 DELLA COMMISSIONE, 22 giugno 2023 (1)
G.U.U.E. 26 giugno 2023, n. L 160
Regolamento che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Titolo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 26 febbraio 2025, Serie L.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 27 giugno 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 3
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
5) Il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, localizzato nella regione Metropolitana e confermato il 4 giugno 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
6) A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Cile hanno istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.
7) Il Cile ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.
8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dalle autorità veterinarie del Cile, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tale zona.
9) Il Canada e il Regno Unito hanno fornito informazioni aggiornate in relazione alle situazioni che hanno determinato la sospensione dell'ingresso di alcuni prodotti nell'Unione.
10) Il Canada, in particolare, ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nelle province dell'Ontario e del Quebec, focolai confermati rispettivamente il 5 aprile 2023 e il 18 aprile 2023.
11) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione a quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli nella contea di Powys [3] in Galles e in quella del South Yorkshire [1] in Inghilterra (Regno Unito), focolai confermati tra il 13 aprile 2023 e il 29 aprile 2023.
12) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada e il Regno Unito hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.
13) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito. Essa ritiene che il Canada e il Regno Unito abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone di tali paesi interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.
14) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, in Cile e nel Regno Unito.
15) Anche il regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la zona CA-2.1 alle voci relative al Canada nei suddetti allegati. Poiché è stato rilevato un errore, la riga relativa alla zona CA-2 nell'allegato V, parte 2, dovrebbe essere rettificata di conseguenza.
16) Inoltre, le voci nell'allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono state oggetto di ripetute modifiche. Per motivi di chiarezza, detta sezione dell'allegato XV dovrebbe essere integralmente sostituita.
17) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, in Cile e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
18) Nell'allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa al Canada, la rettifica della riga concernente la zona CA-2 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/215.
19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione, del 17 febbraio 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti d'America negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 37 del 18.2.2022).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Nell'allegato V, parte 2, alla voce relativa al Canada, la riga relativa alla descrizione della zona CA-2 è sostituita dalla seguente:
«Canada | CA-2 | Territorio del Canada corrispondente a:». |
.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 19 febbraio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN