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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 settembre 2023

G.U.R.I. 20 ottobre 2023, n. 246

Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 n. 72»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione e di una varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023, al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023, al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023, al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Viste le note Masaf n. 288693/2023 e n. 377616/2023 della Regione Basilicata e la nota Masaf n. 0379121/2023 della Regione Sicilia, con le quali sono state inoltrate le domande e le successive integrazioni finalizzate all'iscrizione al registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie corredate dai relativi pareri favorevoli;

Vista la nota Masaf n. 389744/2023 della Regione Toscana, con la quale si chiede una modifica della ragione sociale dell'Associazione grani antichi di Montespertoli, responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà da conservazione di specie agrarie in «Comunità del cibo e della biodiversità dei grani antichi di Montespertoli e delle Colline del Chianti»;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016 nella riunione del 6 settembre 2023;

Ritenuto di accogliere le richieste sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà da conservazione sotto riportate corredate dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, l'investimento unitario nonchè i limiti quantitativi di produzione annuale delle sementi.

Art. 2

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sottoelencate varietà da conservazione, già assegnata ad altri responsabili con precedente decreto, nonchè la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi di produzione annuale di semente, relativi a ciascuna di esse, vengono modificati come di seguito riportato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2023

Il direttore generale: ANGELINI