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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2023, n. 1083

G.U.R.S. 20 ottobre 2023, n. 44

Istituzione del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (S.R.P.S.), di cui all'art. 2, comma 2, lett. A), del decreto del Ministero della salute 9 giugno 2022 e in attuazione dell'art. 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;

VISTA il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70;

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 nel testo modificato con il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i di riordino del Sistema Sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;

VISTO l'art. 18 della Legge 6 gennaio 1981 n. 6, istitutiva dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016 con cui vengono riorganizzati i nuovi Dipartimenti in cui si articola l'Assessorato Regionale della Sanità;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" agli articoli 85, comma 1, lett. b), art. 98 e art. 110;

VISTO il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, riguardante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Parere n. 227 del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2018, espresso ai sensi dell'art. 20 comma 2 e art. 154 comma 1, lett. g) del Codice per la protezione dei dati personali, sullo schema tipo definito dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;

VISTO lo schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 21 giugno 2018 prot. n. 18/79/CR7c/C7 a seguito del parere reso dal Garante;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 17 dicembre 2020, con Repertorio n. 228/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sull'integrazione al Piano Nazionale per la Prevenzione (PNP) 2020-2025;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 5 maggio 2021, con Repertorio n. 51/CSR, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani Regionali della Prevenzione di cui al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del 6 agosto 2020);

VISTO il succitato Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, in linea con gli orientamenti europei e internazionali e tenendo conto degli orientamenti produttivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, nonché dei nuovi LEA e in continuità con il PNP 2014-2019, che propone una strategia intersettoriale e integrata, finalizzata a realizzare sinergie tra i servizi sanitari, preposti alla salute umana e a quella animale, e quelli preposti alla tutela ambientale, per potenziare l'approccio "One Health";

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, che approva il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di Euro per gli anni dal 2021 al 2026, e in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lettera e), punto 1, che individua tra gli interventi finanziati con le risorse nazionali del PNC il piano di investimenti in materia di "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" che è collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute Health del PNRR "Istituzione del Sistema Nazionale Salute, Ambiente e Clima (SNPS)" come nuovo assetto di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, in linea con l'approccio "One Health", nella più recente evoluzione "Planetary Health";

VISTA la Delibera Giunta della Regione Siciliana n. 2144 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025, nel cui ambito, tra l'altro, è delineato il Programma sulla tematica "Ambiente, Clima e Salute", di seguito specificato: Programma Predefinito PP09 "Ambiente, Clima e Salute";

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77 recante "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" ed, in particolare, la tematica "Prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico";

CONSIDERATI che i commi 1, 3 e 4 dell'art. 27 del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, istituiscono il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici (SNPS) e definiscono le funzioni ed i soggetti che fanno parte del succitato SNPS;

CONSIDERATO il Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022 recante "Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici (SNPS)" e in particolare:

- l'art. 2 che individua i compiti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano allo scopo di espletare le funzioni previste dal SNPS e, tra l'altro, prevede che le Regioni e le Province Autonome:

a) Istituiscano il "Sistema Regionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici, di seguito «SRPS», assicurando l'approccio integrato «One Health» nella sua evoluzione «Planetary Health», che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i Dipartimenti di Prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., tra di loro e con le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché gli altri Enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali";

b) Individuino tra i "soggetti che costituiscono SRPS la struttura che svolge le funzioni di coordinamento ed è responsabile dell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria di competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi";

c) Definiscano e attuino "a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, individuano una task force a garanzia dell'intersettorialità coinvolgendo quegli ambiti le cui politiche a vario titolo hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima nei processi riguardanti le funzioni del SRPS";

d) Sviluppino e consolidino "le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria";

e) Garantiscano "l'integrazione dei sistemi informativi regionali, di quelli dei Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l'analisi dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici";

f) Provvedano "ad assicurare ai Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale";

g) Programmino e realizzino "interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il miglioramento della capacità gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, nonché per sensibilizzare la popolazione sulle medesime tematiche";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. n. 77/2022, "le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare l'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard di cui al presente decreto, in coerenza anche con gli investimenti previsti dalla Missione 6 Component 1 del PNRR";

RILEVATO che il Sistema Regionale SRPS debba essere costituito dai seguenti Enti e strutture regionali e territoriali:

- Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

- Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana;

- ARPA Sicilia;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;

- A.O.U.P. "Paolo Giaccone" U.O.C. Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia;

- A.O.U.P. "G. Rodolico -San Marco" U.O.C. Igiene Ospedaliera e Registro Tumori integrato di Catania Enna e Messina;

- U.O.S.D. Igiene Ospedaliera - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Martino" Messina;

VALUTATO opportuno che il Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico svolga le funzioni di coordinamento regionale del SRPS e partecipi al coordinamento nazionale garantito dal Ministero della Salute di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità secondo quando previsto all'art. 5 del Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2022;

RITENUTO altresì di:

a) prevedere l'istituzione di una Task Force (Task Force SRPS), come previsto dall'art. 2 comma 2 lettera c) del DM 09.06.2022, a livello regionale a supporto del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, per assicurare il coordinamento delle politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, a garanzia dell'intersettorialità e coinvolgendo quegli ambiti le cui politiche a vario titolo hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima nei processi riguardanti le funzioni del SRPS;

b) prevedere che il coordinamento della Task Force SRPS di cui al punto tre precedente sia assicurato dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute o suo delegato;

c) prevedere una specifica assegnazione di personale dirigenziale e di comparto da destinare alle funzioni del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici "SRPS", di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), e), g) del D.M. 09.06.2022, presso tutte le articolazioni organizzative coinvolte; presso il Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'assessorato Regionale della Salute, attraverso il ricorso all'utilizzo di unità dei ruoli regionali o in subordine delle aziende sanitarie regionali, nel rispetto della normativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, è istituito il Sistema Regionale Prevenzione Salute dai Rischi Ambientali e Climatici (SRPS) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 27 del Decreto- Legge 30 aprile 2022 n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ed anche in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025 costituito dai seguenti Enti e strutture regionali e territoriali:

- Regione Siciliana - Assessorato della Salute - Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico:

- Direzione Generale

- Servizio 1 "Prevenzione Secondaria, Malattie Professionali e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"

- Servizio 2 "Formazione"

- Servizio 3 "Progetti, ricerca, innovazione, internalizzazione;

- Servizio 4 "Igiene pubblica e Rischi Ambientali";

- Servizio 5 "Promozione della salute e Comunicazione";

- Servizio 7 "Sicurezza Alimentare;

- Servizio 9 "Sorveglianza ed Epidemiologia Valutativa";

- Servizio 10 "Sanità Veterinaria";

- Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana;

- Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana;

- ARPA Sicilia;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia;

- A.O.U.P. "Paolo Giaccone" U.O.C. Epidemiologia Clinica con Registro Tumori di Palermo e Provincia;

- A.O.U.P. "G. Rodolico - San Marco" U.O.C. Igiene Ospedaliera e Registro Tumori integrato di Catania Enna e Messina;

- U.O.S.D. Igiene Ospedaliera - Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Martino" Messina;

Le funzioni di coordinamento del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (S.R.P.S.), con particolare riferimento alle azioni di sanità pubblica a tutela della salute della popolazione, sono assegnate alla Direzione Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute.

Art. 2

Le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima sono assicurate tramite il Servizio 9, struttura intermedia competente in materia di Epidemiologia, e a livello aziendale, finalizzate a garantire quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lettera d) del DM 09.06.2022, sono assicurate dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 3

Le funzioni di coordinamento dei servizi veterinari e i rapporti con l'IZS sono garantite dal Servizio 10 DASOE, competente struttura intermedia in materia di sanità animale.

Art. 4

Le funzioni di coordinamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. in materia di ambiente e salute sono garantite dal Servizio 4 DASOE, struttura intermedia competente.

Art. 5

Il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, istituirà con proprio atto una Task Force per assicurare il coordinamento delle politiche di prevenzione primaria includendo la salute nei processi decisionali territoriali, a garanzia dell'intersettorialità e coinvolgendo quegli ambiti le cui politiche a vario titolo hanno impatto sulla relazione ambiente-salute-clima nei processi riguardanti le funzioni del SRPS; All'interno della Task Force sarà istituita la cabina di Regia per l'interpretazione e fruizione dei dati e delle evidenze su inquinanti ed esiti sanitari, anche attraverso l'utilizzo dell'Atlante integrato dei dati e delle evidenze su inquinanti ed esiti sanitari, di cui al progetto PREV-A-2022-12376981 finanziato dal Ministero della Salute all'interno del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR, Obiettivo E.1 SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA E CLIMA investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute - ambiente - biodiversità - clima.

Art. 6

La Task Force di cui al precedente articolo sarà coordinata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute o suo delegato ed è composta da:

- I Dirigenti dei Servizi DASOE richiamate nel presente decreto;

- I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali;

- I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle Aziende Sanitarie Provinciali;

- Un docente dell'area di igiene e medicina preventiva designato da ciascun Ateneo della Sicilia;

- Due esperti nella materia ambiente e salute;

- Un rappresentante dell'ARPA;

- Un rappresentante dell'IZS Sicilia.

Art. 7

Le funzioni di supporto operativo e segreteria del SRPS e della Task Force e della Cabina di Regia sono affidate alla Direzione del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Art. 8

Il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute, sentite le esigenze delle articolazioni organizzative coinvolte, è autorizzato all'attivazione delle procedure per la specifica assegnazione di personale aggiuntivo da destinare alle funzioni del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici "SRPS", di cui all'art. 2 comma 2 lettere a), b), e), g) del DM 09.06.2022, attraverso il ricorso all'utilizzo di unità dei ruoli regionali o delle Aziende Sanitarie Regionali e impartire opportune direttive per assicurare le risorse strumentali ed umane adeguate a garantire la compiuta attuazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione collettiva, con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale.

Art. 9

L'istituzione del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (S.R.P.S.) non comporta oneri diretti a carico dell'Amministrazione regionale gli Enti e i Soggetti che concorrono al perseguimento degli obiettivi del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (S.R.P.S.) svolgono le attività nell'ambito del rispettivo mandato istituzionale.

Art. 10

Il presente provvedimento viene trasmesso alla G.U.R.S. per la sua pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ex art. 68, comma 4, L.r. 12 agosto 2014 n. 21 e D.lgs. n. 33/2103 [N.d.R. recte: D.lgs. n. 33/2013].

Palermo, 28 settembre 2023.

VOLO