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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1466 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2023

G.U.U.E. 17 luglio 2023, n. L 180

Regolamento che modifica gli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, alla Namibia, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna e uova e ovoprodotti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 luglio 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella contea di Cumbria, Inghilterra [1] e nella contea di Aberdeenshire, Scozia [1], confermati rispettivamente il 2 e il 9 luglio 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) A seguito della comparsa di tali recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza di HPAI e limitarne la diffusione.

7) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

9) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l"HPAI che aveva motivato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

10) In particolare, il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a 32 focolai di HPAI in stabilimenti avicoli situati nelle province seguenti: Alberta [6], Columbia britannica [11], Nova Scotia [1], Ontario [2], Québec [6] e Saskatchewan [6], che erano stati confermati tra il 14 aprile 2022 e il 6 maggio 2023.

11) Anche il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle contee di Lincolnshire [2] e East Sussex [1] in Inghilterra (Regno Unito), confermati tra il 17 maggio 2023 e il 25 maggio 2023.

12) Inoltre, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli stati North Dakota, South Dakota e Tennessee, confermati tra il 5 gennaio 2023 e il 19 aprile 2023.

13) Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

14) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Essa ritiene che il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.

15) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

16) Inoltre la Namibia, che non esporta da molti anni e non prevede alcuna esportazione nell'Unione di pollame e materiale germinale di pollame, carni fresche di ratiti, prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna, uova e ovoprodotti, ha chiesto di essere depennata dall'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di detti prodotti, stabilito negli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. E' opportuno pertanto modificare di conseguenza detti allegati.

17) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1226 della Commissione (4) ha modificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 fissando nelle voci relative al Canada il termine iniziale applicabile alla zona CA-2.187, precedentemente chiusa. E' stato rilevato un errore nella riga relativa a tale zona, nell'allegato V, parte 1, che è opportuno rettificare. L'allegato dovrebbe quindi essere rettificato di conseguenza.

18) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e della richiesta della Namibia, le modifiche da apportare agli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

19) Nell'allegato V, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, alla voce relativa al Canada, la rettifica della riga concernente la zona CA-2.187 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1226.

20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1226 della Commissione, del 22 giugno 2023, che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 160 del 26.6.2023).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V, XIV, XV e XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente alla parte I dell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è rettificato conformemente alla parte II dell'allegato del presente regolamento.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia la parte II dell'allegato del presente regolamento si applica a partire dal 27 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN