
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1537 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 2023
G.U.U.E. 26 luglio 2023, n. L 187
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull'uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l'anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 agosto 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee relative agli input e agli output agricoli.
2) Le norme transitorie sulla tematica dettagliata dell'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano per gli anni 2025, 2026 e 2027, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379. In base a tali norme, i dati relativi all'uso devono essere trasmessi una sola volta, per l'anno di riferimento 2026.
3) Le statistiche sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere raccolte annualmente a partire dall'anno di riferimento 2025.
4) E' necessario specificare i requisiti in materia di dati per la produzione di statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prodotti fitosanitari al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l'armonizzazione.
5) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce che i dati statistici relativi alla dimensione della produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica nell'Unione. L'uso di prodotti fitosanitari nella produzione biologica costituisce una parte importante di tali dati.
6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.
7) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, per evitare incoerenze tra gli Stati membri. In particolare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, in deroga all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), è necessario specificare un elenco comune di colture affinché tutti gli Stati membri forniscano informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari. L'elenco dovrebbe coprire, insieme ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell'Unione. L'elenco può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale.
8) E' opportuno specificare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.
9) Qualora l'operazione sia ritenuta fattibile da un punto di vista tecnico, la copertura dei set di dati può essere riveduta per includere statistiche sull'uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e negli impianti di stoccaggio.
10) Affinché le statistiche sui prodotti fitosanitari mantengano la loro coerenza con gli aggiornamenti periodici dell'elenco delle sostanze attive approvate, è necessario che siano allineate al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).
11) Le statistiche sui prodotti fitosanitari sono necessarie ai fini del monitoraggio della politica agricola comune e delle pertinenti politiche a sostegno dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo, e dei relativi traguardi.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 315 del 7.12.2022.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011).
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Requisiti in materia di dati
1. Gli Stati membri forniscono dati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set aggregati di dati.
2. Le statistiche comprendono:
a) tutte le sostanze attive specificate ai punti i) e ii) del presente articolo e contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), comprese quelle immesse sul mercato con un permesso di commercio parallelo di cui all'articolo 52 di tale regolamento:
i) le sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
ii) le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in situazioni di emergenza di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, diverse da quelle di cui al punto i), e indipendentemente dal loro status di approvazione;
b) l'uso delle sostanze attive di cui al punto a) da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.
3. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009).
Set di dati (1)
1. Il contenuto dei set di dati è specificato nell'allegato I per le seguenti tematiche dettagliate:
a) prodotti fitosanitari immessi sul mercato;
b) uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.
2. Per ciascun set di dati la sezione I dell'allegato I specifica:
a) la descrizione del contenuto dei dati;
b) le variabili da compilare sulla produzione biologica;
c) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
d) i periodi di riferimento;
e) le unità di misura.
3. Per ciascun set di dati la sezione II dell'allegato I specifica se del caso:
a) la descrizione delle unità di misura;
b) eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.».
Articolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 14 settembre 2023, n. L 226.
Requisiti in materia di qualità
Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell'unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Classificazioni
Le sostanze attive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono comunicate utilizzando la classificazione di cui all'allegato II.
Descrizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato III.
Regime transitorio
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Le norme del regime transitorio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 per il periodo 2025-2027 si applicano solo ai dati sulla tematica dettagliata dell'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO III
Un prodotto fitosanitario è un prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinato ad uno degli usi descritti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Sostanze attive: le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Immissione sul mercato: l'immissione sul mercato come definita all'articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Colture: le colture agricole come definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione [1].
Classificazione delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari: aggregazione delle sostanze attive per gruppi principali, categorie di prodotti e classi chimiche.
Anno di raccolta Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l'impianto e l'applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l'anno civile precedente.
__________
[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (Cfr. della presente Gazzetta Ufficiale).