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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1577 DELLA COMMISSIONE, 20 aprile 2023

G.U.U.E. 1 agosto 2023, n. L 193

Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci e sul trattamento di tali posizioni ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 21 agosto 2023

Applicabile dal: 21 agosto 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 325, paragrafo 9, terzo comma, l'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, terzo comma, e l'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) In considerazione delle diverse misure del valore applicabili alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, è necessario specificare se gli enti debbano utilizzare il valore contabile o il valore equo di tali posizioni come base per calcolare, in conformità del metodo standardizzato alternativo o del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 575/2013, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, al rischio di posizione in merci o a entrambi i rischi.

2) Poiché il valore delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione non è determinato solo da fattori di rischio di mercato, gli enti non dovrebbero essere tenuti a effettuare una valutazione giornaliera di tali posizioni per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio secondo il metodo standardizzato alternativo. Essi dovrebbero invece riflettere nel valore delle posizioni utilizzate come base di calcolo solo le variazioni associate alle componenti del rischio di cambio di tali posizioni.

3) Per fini di coerenza con le prassi contabili, gli enti dovrebbero utilizzare l'ultimo valore contabile disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come base di calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di cambio in conformità del metodo standardizzato alternativo. Tuttavia anche il valore equo di tali posizioni è considerato una base appropriata per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Pertanto se valutano almeno trimestralmente tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione al valore equo, gli enti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare quest'ultimo anziché l'ultimo valore contabile disponibile come base del calcolo dei requisiti di fondi propri.

4) Onde limitare potenziali rappresentazioni errate del rischio di cambio all'esterno del portafoglio di negoziazione, la frequenza con cui gli enti sono tenuti ad aggiornare la base utilizzata per riflettere le variazioni dei fattori di rischio di cambio dovrebbe essere mensile. Tale frequenza è proporzionata, in particolare rispetto alla frequenza giornaliera con cui gli enti sono tenuti ad aggiornare i fattori di rischio di cambio secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

5) Considerando che talune posizioni in valuta estera esterne al portafoglio di negoziazione potrebbero derivare da elementi non monetari il cui valore non è aggiornato a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio, è necessario stabilire un trattamento specifico per armonizzare il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di tali elementi in conformità del metodo basato sulle sensibilità di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

6) In linea con i principi contabili internazionali, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri gli enti sono in generale tenuti a valutare al valore equo gli strumenti finanziari che comportano un rischio di posizione in merci. Tuttavia se un ente detiene fisicamente una merce e non utilizza il valore equo di tale posizione a fini contabili, il valore equo di detta posizione dovrebbe essere utilizzato come base di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, in quanto garantisce un'applicazione accurata e lineare del metodo standardizzato alternativo. Inoltre l'utilizzo del valore equo come base consente agli enti di contabilizzare accuratamente le coperture e gli effetti di diversificazione tra le posizioni detenute all'esterno del portafoglio di negoziazione e quelle detenute al suo interno. Tale base dovrebbe essere aggiornata mensilmente onde assicurare un metodo proporzionato, in particolare rispetto alla frequenza giornaliera con cui gli enti sono tenuti ad aggiornare i fattori di rischio di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

7) Il quadro normativo generale per la valutazione delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni dovrebbe essere allineato al quadro normativo per il metodo standardizzato alternativo, considerando che potrebbero esistere unità di negoziazione le cui posizioni sono capitalizzate utilizzando il metodo standardizzato alternativo in un trimestre e il metodo alternativo dei modelli interni in un altro trimestre. E' tuttavia necessario precisare che, diversamente dal metodo standardizzato alternativo, il metodo alternativo dei modelli interni richiede il calcolo di dati su base giornaliera.

8) Ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite di cui agli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni, è necessario specificare in che modo gli enti devono calcolare le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio, in particolare in relazione al valore delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Pertanto, onde tenere conto delle caratteristiche specifiche delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci, è necessario specificare il modo in cui il regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione (2) dovrebbe essere applicato a tali posizioni.

9) Al fine di garantire la coerenza con la portata dei rischi rilevati nel modello di misurazione dei rischi, le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dovrebbero generalmente riflettere solo quelle relative ai fattori di rischio di mercato. Tuttavia, data la probabile difficoltà di isolare le variazioni relative al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci e per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che non variano linearmente in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio, gli enti dovrebbero essere autorizzati a riflettere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio le variazioni relative a tutte le componenti che determinano il valore di dette posizioni esterne al portafoglio di negoziazione.

10) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, in quanto tutte riguardano il trattamento delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, al rischio di posizione in merci o a entrambi i rischi. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, favorirne una visione globale e assicurarne un facile accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che le stesse fissano, è opportuno riunirle tutte in un unico regolamento.

11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (nel seguito l'«ABE») ha presentato alla Commissione.

12) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 276 del 26.10.2022).

(3)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo standardizzato alternativo

1. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio secondo il metodo basato sulle sensibilità conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l'ultimo valore contabile disponibile di tali posizioni.

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare l'ultimo valore equo disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di cambio, a condizione che valutino al valore equo tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione almeno su base trimestrale. Quando si avvalgono di tale deroga, gli enti la applicano in modo sistematico a tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio.

3. Gli enti aggiornano almeno su base mensile l'ultimo valore disponibile utilizzato come base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio conformemente ai paragrafi 1 e 2, riflettendovi le variazioni di valore dei fattori di rischio di cambio.

4. Gli enti identificano la valuta di denominazione dell'elemento come la valuta estera il cui deprezzamento rispetto alla valuta utilizzata per le segnalazioni comporterebbe la massima riduzione di valore dell'elemento, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'elemento non è valutato al valore equo;

b) l'elemento è soggetto al rischio di riduzione di valore derivante dal rischio di cambio;

c) il valore contabile dell'elemento non è aggiornato a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta utilizzata per le segnalazioni.

Quando calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata, gli enti identificano la valuta di denominazione di un elemento come la valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente che contabilizza tale elemento nel proprio bilancio individuale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) l'elemento non è valutato al valore equo;

b) l'elemento è soggetto al rischio di riduzione di valore derivante dal rischio di cambio;

c) la valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente differisce dalla valuta che l'ente che contabilizza l'elemento nel proprio bilancio individuale utilizza per le segnalazioni;

d) il valore contabile dell'elemento non è aggiornato a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente che contabilizza l'elemento nel proprio bilancio individuale.

5. Il valore della sensibilità delta al rischio di cambio calcolata in conformità dell'articolo 325 novodecies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 corrispondente agli elementi di cui al paragrafo 4 del presente articolo è pari al valore che tali elementi hanno nella valuta di denominazione identificata conformemente a tale paragrafo, moltiplicato per il tasso di cambio a vista tra la valuta di denominazione e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni.

Art. 2

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci in conformità del metodo standardizzato alternativo

Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci secondo il metodo basato sulle sensibilità conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l'ultimo valore equo disponibile di tali posizioni.

Gli enti valutano tali posizioni al valore equo almeno su base mensile.

Art. 3

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni

1. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l'ultimo valore contabile disponibile di tali posizioni.

2. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare l'ultimo valore equo disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di cambio, a condizione che valutino al valore equo tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione almeno su base trimestrale. Quando si avvalgono di tale deroga, gli enti la applicano in modo sistematico a tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio.

3. Gli enti aggiornano su base giornaliera l'ultimo valore disponibile utilizzato come base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio conformemente ai paragrafi 1 e 2, riflettendovi le variazioni di valore dei fattori di rischio di cambio.

4. Nell'aggiornare su base giornaliera l'ultimo valore disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione, gli enti aggiornano il valore di tutti i fattori di rischio per la posizione per la quale si sono avvalsi della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

5. Nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 e la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quatersexagies del medesimo regolamento in relazione alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio, gli enti applicano rispettivamente gli scenari di shock futuri o gli scenari estremi di shock futuri solo ai fattori di rischio che appartengono alla categoria generale dei fattori di rischio di cambio di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del predetto regolamento.

6. Nei loro modelli di misurazione del rischio gli enti tengono conto del rischio di riduzione di valore, dovuto alle variazioni dei tassi di cambio pertinenti, che comportano gli elementi soggetti a tale rischio, laddove detti elementi non siano valutati al valore equo e i rispettivi valori contabili non siano aggiornati a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta utilizzata per le segnalazioni dall'ente che contabilizza l'elemento nel proprio bilancio individuale.

Art. 4

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci o soggette sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni

1. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci o soggette sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l'ultimo valore equo disponibile di tali posizioni. Gli enti valutano tali posizioni al valore equo su base giornaliera.

2. In relazione a posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette unicamente al rischio di posizione in merci, nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quatersexagies del medesimo regolamento, gli enti applicano rispettivamente gli scenari di shock futuri o gli scenari estremi di shock futuri solo ai fattori di rischio che appartengono alla categoria generale dei fattori di rischio di posizione in merci di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del predetto regolamento.

3. In relazione a posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci e al rischio di cambio, nel calcolare la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quinquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quatersexagies del medesimo regolamento, gli enti applicano rispettivamente gli scenari di shock futuri o gli scenari estremi di shock futuri ai fattori di rischio che appartengono alle categorie generali dei fattori di rischio di posizione in merci o di rischio di cambio di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1, del predetto regolamento.

Art. 5

Calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio relative alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità dell'articolo 325 novoquinquagies e dell'articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013

1. In deroga agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059, gli enti che calcolano le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio di cui agli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione a una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di cambio calcolano il valore di tale posizione alla chiusura del giorno successivo al calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 325 novoquinquagies del predetto regolamento utilizzando il valore di detta posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornando la componente che riflette il rischio di cambio di tale posizione.

Se il valore di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione non varia linearmente in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio cui è soggetta, gli enti possono calcolare il valore di tale posizione alla chiusura del giorno successivo al calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il valore di detta posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornando tutte le componenti che l'ente utilizza per valutare tale posizione.

Quando applicano il secondo comma, gli enti lo applicano in modo sistematico a tutte le posizioni nell'unità di negoziazione che non variano linearmente in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio cui tali posizioni sono soggette.

2. In deroga agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059, gli enti che calcolano le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio di cui agli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione a una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio calcolano il valore di tale posizione alla chiusura del giorno successivo al calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 325 novoquinquagies del predetto regolamento secondo uno dei metodi seguenti:

a) gli enti utilizzano il valore di tale posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornano unicamente le componenti che riflettono il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci;

b) gli enti utilizzano il valore di tale posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornano tutte le componenti che l'ente utilizza per valutare tale posizione.

Quando applicano il primo comma, gli enti lo applicano in modo sistematico a tutte le posizioni soggette al rischio di posizione in merci nell'unità di negoziazione.

3. Gli enti applicano i paragrafi 1 e 2 unicamente alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono incluse nel portafoglio sia il giorno del calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sia il giorno successivo al calcolo di tale misura.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN