
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/878 DELLA COMMISSIONE, 3 febbraio 2025
G.U.U.E. 8 maggio 2025, Serie L
Regolamento che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2022/2059, al regolamento delegato (UE) 2022/2060 e al regolamento delegato (UE) 2023/1577 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite, i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio e il trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione in merci all'esterno del portafoglio di negoziazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 maggio 2025
Applicabile dal: 28 maggio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 325, paragrafo 9, terzo comma, l'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, terzo comma, e l'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 per introdurvi alcuni dei restanti requisiti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) che non erano stati attuati nel precedente pacchetto per il settore bancario e alcuni chiarimenti sui requisiti già in essere. E' pertanto opportuno riflettere tali modifiche nei regolamenti delegati (UE) 2022/2059 (3), (UE) 2022/2060 (4) e (UE) 2023/1577 (5) della Commissione, che integrano il regolamento (UE) n. 575/2013.
2) Ai fini di un allineamento più chiaro alle norme internazionali del CBVB e alle ulteriori modifiche introdotte nel diritto dell'Unione dal regolamento (UE) 2024/1623, è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2022/2059 per specificare che, per le unità di fascia verde così classificate conformemente al medesimo regolamento, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dovrebbero essere considerate prossime, mentre per le unità di fascia gialla le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dovrebbero essere considerate sufficientemente prossime, ma non prossime. Per le unità di fascia rossa e arancione, invece, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio non dovrebbero essere considerate né prossime né sufficientemente prossime.
3) E' necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2022/2059 per sopprimere la formula di aggregazione, che è attualmente stabilita dall'articolo 16 di tale regolamento delegato e contenuta nell'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
4) Per aiutare le autorità competenti a decidere se consentire agli enti di utilizzare nella valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio a norma dell'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 i dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni, è necessario adeguare gli obblighi di documentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2022/2060.
5) Onde assicurare maggiore chiarezza sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in relazione alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, gli enti dovrebbero disporre di politiche chiare che indichino le unità di negoziazione incaricate di gestire tali posizioni e dovrebbero essere in grado di stabilire se le posizioni in valuta estera si riferiscano unicamente al rischio di conversione. E' pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2023/1577 per garantire il conseguimento di tali obiettivi.
6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
7) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i costi e benefici potenziali collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
8) Le deleghe di potere di cui all'articolo 325, paragrafo 9, terzo comma, all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, terzo comma, e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 mirano a specificare ulteriormente gli elementi tecnici che le banche devono utilizzare nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni. Giacché tali deleghe sono strettamente collegate dal punto di vista tematico, le modifiche proposte nel presente regolamento offrono una visione d'insieme di tutte le modifiche che è necessario apportare ai modelli interni alternativi a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1623 ed è pertanto opportuno raggrupparle nel presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 276 del 26.10.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2059/oj).
Regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, di tale regolamento (GU L 276 del 26.10.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2060/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/1577 della Commissione, del 20 aprile 2023, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci e sul trattamento di tali posizioni ai fini dei requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite nell'ambito del metodo alternativo dei modelli interni (GU L 193 dell'1.8.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1577/oj).
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
Il regolamento delegato (UE) 2022/2059 è così modificato:
1) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti calcolano, per il portafoglio di una determinata unità di negoziazione, il coefficiente di correlazione di Spearman di cui all'articolo 7 del presente regolamento e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov di cui all'articolo 8 del presente regolamento e, sulla base dei risultati di tali calcoli, applicano i criteri di cui all'articolo 9 del presente regolamento.»
;
2) l'articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti classificano ciascuna unità di negoziazione come unità di fascia verde, arancione, gialla o rossa conformemente ai paragrafi da 2 a 5.»
;
b) sono aggiunti i paragrafi 6,7 e 8 seguenti:
«6. Ai fini dell'articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione classificata come unità di fascia verde sono considerate prossime.
7. Ai fini dell'articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione classificata come unità di fascia gialla sono considerate sufficientemente prossime, ma non prossime.
8. Ai fini dell'articolo 325 sexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione classificata come unità di fascia arancione o rossa non sono considerate né prossime né sufficientemente prossime.»
;
3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Calcolo del requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 2, è uguale a:
PLAmaggiorazione = k · max {ASAaima - AIMA; 0}
dove:
PLA maggiorazione = PLA maggiorazione come definito all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
k = come indicato al paragrafo 2;
ASA aima = ASA aima come definito all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
AIMA = AIMA come definito all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ai fini del paragrafo 1, il coefficiente k è calcolato secondo la formula seguente:
dove:
ASA i = i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione "i";
i y = gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia gialla conformemente all'articolo 9 del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i aima = gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
4) l'articolo 16 è soppresso.
Il regolamento delegato (UE) 2022/2060 è così modificato:
1) all'articolo 2, il paragrafo 4 è soppresso;
2) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Se le fonti di informazioni sui prezzi verificabili di cui al primo comma, lettera b), di un ente comprendono fornitori esterni, l'ente documenta anche, per ciascun fornitore esterno, il numero dei fattori di rischio che sono stati classificati come modellizzabili sulla base dei prezzi verificabili forniti da tale fornitore esterno e una valutazione della rilevanza di tali fattori di rischio.»;
Il regolamento delegato (UE) 2023/1577 è così modificato:
1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente all'articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono essere in grado di individuare, nei rispettivi sistemi interni di gestione del rischio, le posizioni che sono state incluse nell'esposizione al rischio di cambio dell'ente a causa del rischio di conversione risultante dalla conversione delle posizioni di ciascun ente o impresa del gruppo nella stessa valuta utilizzata per le segnalazioni conformemente a tale articolo.»
;
2) all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:
«7. Gli enti documentano, nell'ambito delle politiche interne di cui all'articolo 325 duosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio sono assegnate a un'unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 6, del medesimo regolamento o a un'unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Se alcune posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio sono assegnate a un'unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre altre sono assegnate a un'unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, le politiche interne specificano i criteri e le motivazioni dell'assegnazione a un'unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o a un'unità che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione.
8. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente all'articolo 325 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono essere in grado di individuare, nei rispettivi sistemi interni di misurazione del rischio, le posizioni che sono state incluse nell'esposizione al rischio di cambio dell'ente a causa del rischio di conversione risultante dalla conversione delle posizioni di ciascun ente o impresa del gruppo nella stessa valuta utilizzata per le segnalazioni conformemente a tale articolo.»
;
3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Gli enti documentano, nell'ambito delle politiche interne di cui all'articolo 325 duosexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, se le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di posizione in merci o soggette sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio sono assegnate a un'unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 6, del medesimo regolamento o a un'unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Se alcune posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio sono assegnate a un'unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104 ter, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre altre sono assegnate a un'unità di negoziazione che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, le politiche interne specificano i criteri e le motivazioni dell'assegnazione a un'unità di negoziazione che gestisce esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o a un'unità che gestisce sia posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione che posizioni esterne al portafoglio di negoziazione.».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN