
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2057 DELLA COMMISSIONE, 26 settembre 2023
G.U.U.E. 27 settembre 2023, n. L 238
Regolamento recante modifica degli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l'approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per determinate malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 settembre 2023
Applicabile dal: 30 settembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, e l'articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).
2) Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l'approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.
3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L'evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.
4) Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte in tutto il territorio del Land della Baviera, nella maggior parte del territorio del Land della Bassa Sassonia, ad eccezione dei distretti di Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg e Stade, nella maggior parte del territorio del Land della Renania settentrionale-Vestfalia, ad eccezione dei distretti di Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve e Paderborn, e nella maggior parte del territorio del Land dello Schleswig-Holstein, ad eccezione del distretto di Rendsburg-Eckernförde. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell'allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.
5) Per l'infezione da BTV, il Lussemburgo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV sono soddisfatte per l'intero territorio del Lussemburgo. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l'infezione da BTV. Il Lussemburgo dovrebbe pertanto essere elencato nell'allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenne da infezione da BTV.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 84 del 31.3.2016.
Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021).
Gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Gli allegati VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:
1) l'allegato VII è così modificato:
a) nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:
Stato membro | Territorio |
«Germania | Bundesland Baden-Württemberg Bundesland Bayern Bundesland Brandenburg Bundesland Bremen Bundesland Hamburg Bundesland Hessen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern Bundesland Niedersachsen, ad eccezione di Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg, Stade Bundesland Nordrhein-Westfalen, ad eccezione di Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn Bundesland Schleswig-Holstein, ad eccezione di Kreis Rendsburg-Eckernförde Bundesland Rheinland-Pfalz Bundesland Saarland Bundesland Sachsen Bundesland Sachsen-Anhalt Bundesland Thüringen»; |
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b) nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:
Stato membro | Territorio | Data di approvazione iniziale di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 |
«Germania | Bundesland Berlin Bundesland Niedersachsen: Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg, Stade Bundesland Nordrhein-Westfalen: Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn Bundesland Schleswig-Holstein: Kreis Rendsburg-Eckernförde |
21 febbraio 2022»; |
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2) nell'allegato VIII, parte I, la seguente voce relativa al Lussemburgo è inserita tra la voce relativa alla Lituania e la voce relativa all'Ungheria:
Stato membro | Territorio |
«Lussemburgo | Intero territorio». |
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