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REGOLAMENTO (UE) 2023/2391 DELLA COMMISSIONE, 4 ottobre 2023

G.U.U.E. 5 ottobre 2023, Serie L

Regolamento che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 25 ottobre 2023

Applicabile dal: 25 ottobre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

1) Nel 2019, la Commissione ha avviato una valutazione dei risultati ottenuti, a partire dalla loro adozione nel 2014-2015, degli strumenti settoriali applicabili agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tra cui il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (2), in vista di una loro modifica o sostituzione per il periodo 2021-2027. I risultati della valutazione indicano che il regolamento (UE) n. 717/2014 rimane uno strumento pertinente, efficiente ed efficace (3) per gli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2) Nel contesto di tale valutazione e anche per garantire che gli Stati membri potessero continuare a concedere aiuti di importo modesto in attesa, all'epoca, dell'adozione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (UE) 2020/2008 (5) della Commissione ha prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 fino al 31 dicembre 2022.

3) A seguito delle consultazioni del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato e alla luce delle osservazioni ricevute nel contesto della consultazione pubblica dei portatori di interessi in merito alla revisione degli strumenti applicabili agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento (UE) 2022/2514 della Commissione (6) ha prorogato il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 fino al 31 dicembre 2023, per consentire alla Commissione di definire la sua posizione in materia e per garantire che gli Stati membri potessero continuare a concedere aiuti di importo modesto conformemente a quest'ultimo regolamento.

4) Il regolamento (UE) n. 717/2014 si applica attualmente agli aiuti concessi alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, ivi comprese le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, mentre il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (7) si applica solo alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Di conseguenza, le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono soggette allo stesso massimale individuale stabilito dal regolamento (UE) n. 717/2014 per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tuttavia, le imprese che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono soggette al massimale individuale più elevato stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (8).

5) Il trattamento differenziato della trasformazione e della commercializzazione di prodotti provenienti da catene alimentari diverse può in ultima analisi rischiare di alterare le dinamiche del settore alimentare. In considerazione della natura delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e delle analogie con altre attività di trasformazione e commercializzazione, il regolamento (UE) n. 1407/2013 dovrebbe applicarsi alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché siano soddisfatte determinate condizioni. A tal fine, né le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione dovrebbero essere considerate attività di trasformazione o commercializzazione.

6) E' pertanto opportuno modificare i regolamenti (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1407/2013 per consentire alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di beneficiare degli aiuti «de minimis» previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Al fine di garantire la coerenza tra i regolamenti de minimis, anche il regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (9) dovrebbe integrare lo stesso approccio per quanto riguarda il trattamento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini di tale allineamento, è opportuno modificare anche il regolamento (UE) n. 1408/2013.

7) Attualmente, gli importi cumulativi massimi degli aiuti «de minimis» che possono essere concessi per Stato membro a tutte le imprese nell'arco di tre esercizi finanziari sono elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 717/2014, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Tali importi cumulativi massimi rappresentano il 2,5 % del fatturato annuo del settore della pesca, comprendente le attività di cattura, trasformazione e acquacoltura. Alla luce delle modifiche necessarie ai regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012, è opportuno rivedere tali importi cumulativi massimi per escludere le attività di trasformazione. E' inoltre necessario aggiornare il fatturato relativo alle attività di cattura e acquacoltura sulla base di dati settoriali più recenti. In particolare, gli importi cumulativi massimi dovrebbero basarsi su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura e acquacoltura in ciascuno Stato membro, ottenuta escludendo l'anno con il fatturato più elevato e quello con il fatturato più basso del quinquennio 2014-2018. Per garantire continuità nella pianificazione e nella distribuzione degli aiuti «de minimis» alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e un margine d'azione sufficiente a tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro dovrebbe perdere più del 60 % dell'importo cumulativo massimo precedentemente stabilito nell'allegato del regolamento (UE) n. 717/2014.

8) Tenuto conto della necessità crescente di utilizzare gli aiuti «de minimis», è opportuno aumentare il massimale individuale, ovverosia l'importo massimo di aiuto per singola impresa, stabilito nel regolamento (UE) n. 717/2014. Alla luce delle circostanze del settore della pesca e dell'acquacoltura, tale aumento richiede un controllo più rigoroso degli aiuti concessi, e gli Stati membri che optano per tale massimale individuale più elevato dovrebbero pertanto utilizzare un registro centrale al fine di conservare una traccia di tutti gli aiuti «de minimis» concessi e verificare che non siano superati né il massimale individuale né il limite nazionale.

9) I criteri per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo per i prestiti e le garanzie ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 dovrebbero essere adeguati di conseguenza per tenere conto dell'aumento del massimale «de minimis».

10) Tenuto conto della situazione delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, alcune operazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 dovrebbero eccezionalmente essere incluse solo per tali regioni ultraperiferiche. Le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri rappresentano una parte sostanziale delle flotte pescherecce delle regioni ultraperiferiche, e le operazioni volte all'ammodernamento di tali imbarcazioni sono adeguate per affrontare i problemi di sicurezza, dovuti in particolare all'obsolescenza delle flotte come pure alla forte esposizione a eventi meteorologici estremi. A causa della lontananza, delle dimensioni ridotte e del carattere artigianale delle attività di pesca in queste regioni, e considerato che gli aiuti «de minimis» per queste operazioni sono soggetti ai massimali «de minimis» e ai limiti nazionali stabiliti nel regolamento (UE) n. 717/2014, tali aiuti restano al di sotto di un livello che possa incidere sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno.

11) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'«accordo di recesso»), di cui costituisce parte integrante il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (il «protocollo»), è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.

12) L'articolo 126 dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, trascorso il quale il diritto dell'Unione non è più applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

13) L'articolo 10 del protocollo stabilisce tuttavia che alcune disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 5 di detto protocollo e che includono il regolamento (UE) n. 717/2014, si applichino al Regno Unito in relazione alle misure che incidono sugli scambi di prodotti agricoli tra l'Irlanda del Nord e l'Unione.

14) Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'accordo di recesso e del protocollo, è necessario sostituire l'importo cumulativo massimo relativo all'intero Regno Unito di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 717/2014 con l'importo corrispondente relativo alla sola Irlanda del Nord.

15) Al fine di garantire condizioni di parità, l'importo cumulativo massimo relativo all'Irlanda del Nord dovrebbe essere calcolato applicando lo stesso metodo utilizzato per gli Stati membri.

16) Al fine di garantire continuità e certezza del diritto e di allineare il regolamento (UE) n. 717/2014 al quadro giuridico applicabile al settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare al regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione (10), è opportuno prorogarne il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2029.

17) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 248 del 24.9.2015.

(2)

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014).

(3)

Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 dicembre 2022, relativo alla relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, regolamento (UE) .../... della Commissione, del XXX, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura [SWD(2022) 408 final].

(4)

Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021).

(5)

Regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014, per quanto riguarda la durata della loro applicazione e altri adeguamenti pertinenti (GU L 414 del 9.12.2020).

(6)

Regolamento (UE) n. 2022/2514 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 717/2014 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (GU L 326 del 21.12.2022).

(7)

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013).

(8)

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013).

(9)

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012).

(10)

Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022).

Art. 1

Modifiche al regolamento (UE) n. 717/2014

Il regolamento (UE) n. 717/2014 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, con le seguenti eccezioni:

a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;

b) aiuti concessi ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;

e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;

f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;

g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;

h) aiuti all'arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;

j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;

k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

2. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (*2), agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore o settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (*3), il presente regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione al primo settore, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il paragrafo 1, lettere da d) a g), non si applica alle imprese situate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato rispetto alle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.

_________________

(*1) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021)."

(*2) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013)."

(*3) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013).»;"

2) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) "prodotti della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

b) "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura": tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;

c) "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura": l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco - o della raccolta, nel caso dell'acquacoltura - che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

_________________

(*4) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).»;"

b) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) "imprese situate nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato": imprese che hanno il luogo principale di registrazione in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 del trattato e che operano in tale regione.»;

3) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 30 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.»

;

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può decidere che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una singola impresa non superi i 40 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari, purché lo Stato membro abbia istituito un registro centrale nazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.»

;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo cumulativo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.»

;

d) i paragrafi da 5 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I massimali "de minimis" di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e il limite nazionale di cui all'allegato si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo da esso perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali "de minimis" di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e del limite nazionale di cui all'allegato, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Se la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporta il superamento dei massimali "de minimis" di cui ai paragrafi 2 e 2 bis o del limite nazionale di cui all'allegato, i nuovi aiuti non beneficiano del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il pertinente massimale "de minimis" o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.»

;

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni, oppure, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 200 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 100 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione ai massimali "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafi 2 o 2 bis; o»;

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il pertinente massimale "de minimis".

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il pertinente massimale "de minimis".»

;

c) al paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni, oppure, per le misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 300 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito che non supera 150 000 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafi 2 o 2 bis; o»;

5) all'articolo 5, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacultura opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento per le attività di produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacultura possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi in relazione a quest'ultimo settore o settori o attività a concorrenza del pertinente massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacultura non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per la produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura a norma del presente regolamento a concorrenza del pertinente massimale da questo previsto, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento.»

;

6) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se intende concedere un aiuto "de minimis" a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa, in forma scritta o elettronica, circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto "de minimis" è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. Questa somma fissa sarà usata per determinare se il pertinente massimale "de minimis" è stato raggiunto e se il limite nazionale di cui all'allegato non è stato superato. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.»

;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Se concede un aiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, lo Stato membro si sarà dotato di un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da qualsiasi autorità di tale Stato membro. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi all'impresa interessata a un livello superiore ai pertinenti massimali "de minimis" di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 2 bis, e al limite nazionale di cui all'allegato e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.»

;

7) all'articolo 8, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2029.»;

8) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Modifiche al regolamento (UE) n. 1407/2013

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;»;

ii) è inserita la seguente lettera aa):

«aa) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, se l'importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se un'impresa che opera nei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), aa), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.»

;

2) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

_________________

(*5) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).»;"

b) sono aggiunte le seguenti lettere d), e) ed f):

«d) "prodotti della pesca e dell'acquacoltura": i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;

e) "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura": tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;

f) "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura": l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco - o della raccolta, nel caso dell'acquacoltura - che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.».

Art. 3

Modifiche al regolamento (UE) n. 1408/2013

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applica il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (*6), a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi in conformità del medesimo regolamento.

_________________

(*6) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014).»;"

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);

b) "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura": tutte le operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;

_________________

(*7) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).»;"

3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" a favore di attività in quest'ultimo settore concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale di cui allo stesso regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014

;

4) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se intende concedere un aiuto "de minimis" a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa, in forma scritta o elettronica, circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se un aiuto "de minimis" è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa sarà usata per determinare se il pertinente massimale "de minimis" è stato raggiunto e se i pertinenti limiti nazionali e settoriali non sono stati superati. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.»

.

Art. 4

Modifiche al regolamento (UE) n. 360/2012

Il regolamento (UE) n. 360/2012 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;»;

b) è inserita la seguente lettera aa):

«aa) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, se l'importo degli aiuti è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se un'impresa opera nei settori di cui alle lettere a), aa), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest'ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti "de minimis" a norma del presente regolamento.»;

2) l'articolo 1, paragrafo 3, è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura»;

b) sono aggiunte le seguenti lettere d), e) ed f):

«d) per "prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si intendono i prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8);

e) per "produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura" si intende l'intera serie di operazioni relative alla pesca, all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell'azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione;

f) "trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura": l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco - o della raccolta, nel caso dell'acquacoltura - che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

_________________

(*8) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013). »."

Art. 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR)
Stato membro Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura [1]
Belgio 4 496 000
Bulgaria 760 118
Repubblica ceca 1 208 000
Danimarca 20 688 000
Germania 22 208 000
Estonia 1 572 000
Irlanda 11 969 529
Grecia 25 343 906
Spagna 66 336 000
Francia 56 551 178
Croazia 6 372 370
Italia 38 524 000
Cipro 1 324 372
Lettonia 1 780 000
Lituania 3 328 000
Lussemburgo 0
Ungheria 846 353
Malta 4 234 963
Paesi Bassi 13 633 923
Austria 613 703
Polonia 16 532 000
Portogallo 11 786 313
Romania 1 443 731
Slovenia 396 000
Slovacchia 344 000
Finlandia 3 149 148
Svezia 7 544 000
Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord 1 206 336

_________________

[1] In particolare, gli importi cumulativi massimi degli aiuti «de minimis» si basano su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura e acquacoltura in ciascuno Stato membro, ottenuta escludendo l'anno con il fatturato più elevato e quello con il fatturato più basso del quinquennio 2014-2018. Per garantire continuità nella pianificazione e nella distribuzione degli aiuti «de minimis» alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e un margine d'azione sufficiente a tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro debba perdere più del 60 % dell'importo cumulativo massimo precedentemente stabilito dal presente regolamento.