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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2224 DELLA COMMISSIONE, 17 ottobre 2023

G.U.U.E. 19 ottobre 2023, Serie L

Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione relativi alle autorizzazioni del diritto di utilizzare il logo concesse, alle domande di aiuto ricevute e ammissibili e alle modifiche dei programmi di sostegno.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 22 ottobre 2023

Applicabile dal: 22 ottobre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. E' tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi.

2) Gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi di comunicazione sistematica alla Commissione di determinati dati o informazioni previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 (3) e (UE) n. 181/2014 (4) della Commissione dovrebbero essere ridotti sostituendoli con comunicazioni su richiesta della Commissione, senza modificare l'accesso a tali dati o informazioni.

3) L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 prevede che le autorità competenti debbano comunicare alla Commissione, su sua richiesta, i servizi o gli organismi responsabili per la concessione del riconoscimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014 (5), del diritto di utilizzare il simbolo grafico per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 228/2013 (il logo) e di effettuare i controlli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, nonché talune misure complementari.

4) L'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 dispone che le autorità competenti debbano comunicare alla Commissione ciascuna autorizzazione del diritto di utilizzare il logo, indicando il nome e la sede del produttore, i prodotti e il periodo per cui tale diritto è stato concesso. Inoltre, l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 dispone che tale notifica debba essere effettuata conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (6) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (7), il che implica la notifica sistematica di ciascun logo approvato. E' più opportuno richiedere la comunicazione delle approvazioni solo su richiesta della Commissione, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

5) L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e l'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 prevedono, per quanto riguarda il sostegno alla produzione locale, che gli Stati membri e la Grecia, rispettivamente, notifichino alla Commissione: a) entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di aiuto ricevute e gli importi interessati a titolo dell'anno civile precedente; b) entro il 31 luglio di ogni anno, le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell'anno civile precedente. Tali comunicazioni sistematiche, che devono essere effettuate a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, dovrebbero essere sostituite dall'obbligo di comunicare tali dati su richiesta della Commissione.

6) L'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 228/2013 stabilisce che gli Stati membri possono concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione dei programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (programmi POSEI) e l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 prevede che la Grecia possa concedere un finanziamento integrativo per l'attuazione del programma di sostegno. In tali casi gli Stati membri e la Grecia, rispettivamente, sono tenuti a notificare gli aiuti di Stato alla Commissione e la Commissione può approvarli a norma di detti regolamenti nell'ambito di tali programmi. Gli aiuti così notificati si considerano notificati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, prima frase, del trattato.

7) L'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e l'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 consentono agli Stati membri di apportare determinate modifiche ai programmi POSEI e alla Grecia di apportare determinate modifiche al programma di sostegno, senza ricorrere alla procedura di modifica di tali programmi di cui, rispettivamente, all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, a condizione che tali modifiche siano notificate alla Commissione. Con riguardo a tutte le misure, sono autorizzati adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013 per i programmi POSEI e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013 per il programma di sostegno, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata. Di conseguenza, l'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 prevedono la possibilità per gli Stati membri e la Grecia, rispettivamente, di aumentare l'importo assegnato a qualsiasi misura individuale mediante finanziamenti nazionali complementari fino al 20 % della dotazione finanziaria della misura mediante notifica. Tenuto conto delle recenti crisi dovute alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, i finanziamenti nazionali aggiuntivi sono diventati un elemento significativo per contribuire al miglioramento della sovranità alimentare nelle regioni ultraperiferiche e nelle SAI, sostanzialmente a causa della loro ultraperifericità, dell'isolamento, dell'insularità e della superficie ridotta.

8) Può accadere che la necessità di finanziamenti nazionali complementari per integrare l'importo delle misure POSEI o SAI, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o dal FEAGA e da una fonte nazionale, superi il limite del 20 % della dotazione finanziaria totale della misura. Pertanto, quando la fonte dell'aumento è costituita da finanziamenti nazionali complementari, è opportuno consentire, in casi debitamente motivati, una percentuale più elevata di dotazione supplementare, fino al 50 % della dotazione finanziaria per ogni singola misura dei programmi di sostegno conformemente alla procedura di notifica di cui all'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, e all'articolo 32, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014.

9) I regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza per semplificare i requisiti di cui sopra, in linea con la comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell'UE»: prospettive oltre il 2030» (8).

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 78 del 20.3.2013.

(2)

GU L 78 del 20.3.2013.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014).

(5)

Regolamento delegato (UE) n. 179/2014 della Commissione, del 6 novembre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al registro degli operatori, all'importo dell'aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all'esenzione dai dazi all'importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 63 del 4.3.2014).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017).

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017).

(8)

COM(2023) 168 final.

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 è così modificato:

1) all'articolo 32, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su richiesta della Commissione, le autorità competenti comunicano alla Commissione le approvazioni concesse del diritto di utilizzare il simbolo grafico (ossia il logo) di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 179/2014, indicando i nomi e le sedi dei produttori, i prodotti e il periodo per il quale tali diritti sono stati concessi.»

;

2) all'articolo 38, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, le domande di aiuto ricevute, nonché le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell'anno civile precedente.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185

;

3) all'articolo 40, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 228/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata. Tuttavia, se l'adeguamento consiste nell'aumentare l'importo di una misura mediante finanziamenti nazionali complementari, esso può raggiungere il 50 % della dotazione finanziaria per ogni singola misura in circostanze debitamente giustificate, comunicate alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo;».

Art. 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 è così modificato:

1) all'articolo 30, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per quanto riguarda il sostegno alle produzioni locali, la Grecia comunica alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, le domande di aiuto ricevute, nonché le domande di aiuto definitivamente ammissibili e gli importi interessati a titolo dell'anno civile precedente.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185

;

2) all'articolo 32, paragrafo 3, la lettera (b) è sostituita dalla seguente:

«b) con riguardo a tutte le misure, adeguamenti fino al 20 % della dotazione finanziaria di ogni singola misura, fatti salvi i massimali previsti all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 229/2013, a condizione che tali adeguamenti siano comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno civile a cui si riferisce la dotazione finanziaria modificata. Tuttavia, se l'adeguamento consiste nell'aumentare l'importo di una misura mediante finanziamenti nazionali complementari, esso può raggiungere il 50 % della dotazione finanziaria per ogni singola misura in circostanze debitamente giustificate, comunicate alla Commissione conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo;».

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN