
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2023, n. 1333
G.U.R.S. 29 dicembre 2023, n. 54
Riparto delle risorse destinate all'indennità di Pronto soccorso e delle particolari condizioni di lavoro tra le aziende del Servizio sanitario regionale per gli anni 2022, 2023.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Nuovo Patto per la Salute 2019-2021;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
VISTI i CCCCNNLL del comparto sanità 2019/2021 sottoscritto il 02/11/2022 e quello della dirigenza sanitaria 2016/2018, nonché il testo definitivo del rinnovo per il triennio 2019/2021, in fase di approvazione;
VISTA la L. 234/2021 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO in particolare l'art. 1 comma 293 il quale, ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Ssn ed operante nei servizi di pronto soccorso, prevede una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità;
VISTO altresì l'art. 1 comma 526 della L. 29/12/2022 n. 197 per come modificato dall'art. 11, comma 3 del D.L. 30 marzo 2023 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023 n. 56 che ha rideterminato i limiti di spesa annui lordi previsti dall'art. 1 comma 293 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, prevedendo un incremento, dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, di 100 milioni di euro complessivi, di cui 30 milioni di euro per la dirigenza medica e 70 milioni di euro per il personale del comparto sanità, e, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità;
VISTO l'articolo 107, comma 4, del CCNL 2019/2021 del comparto Sanità, che dà attuazione alla disposizione legislativa di cui alla L. 234/2021, disciplinando le modalità di riconoscimento della predetta indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso prevedendo che a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai predetti servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro;
CONSIDERATO altresì che il medesimo comma 4 dell'articolo 107 prevede che le Regioni individuino la quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle somme individuate per ciascuna delle stesse regioni nella tabella G allegata al CCNL;
CONSIDERATO che la predetta tabella G, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021, attribuisce alla Regione Sicilia per l'anno 2022 la somma di euro 2.812.318,00 al netto degli oneri riflessi, pari a € 3.825.000 (compresi gli oneri riflessi), mentre per l'anno 2023 l'importo di € 4.400.000 (compresi gli oneri riflessi);
DATO ATTO che l'articolo 7 del CCNL del 2 novembre 2022 del comparto dà facoltà alle Regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021;
PRECISATO per quanto attiene la dirigenza sanitaria, medica e non, è stato approvato il testo del CCNL per il triennio 2019/2021 sebbene risulta non ancora concluso l'iter previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, la cui Tabella A contiene i coefficienti percentuali per il riparto tra le Regioni delle risorse previste dall'art. 1 comma 293 della L. 234/2021 prevedendo per la Regione siciliana dall'anno 2022 una percentuale pari a 8,686% corrispondente a € 2.322.000 al netto degli oneri riflessi (€ 2.605.800 al lordo degli oneri riflessi nella misura del 37%);
CONSIDERATO che dopo ampio confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni sindacali del Comparto e della dirigenza sanitaria e da ultimo nel corso della riunione del 06/11/2023, sono stati definiti congiuntamente in un apposito documento i criteri di riparto alle aziende del SSR delle risorse assegnate alla Regione Sicilia per le particolari condizioni di lavoro e per le prestazioni aggiuntive;
CONSIDERATA la ratio dell'indennità, finalizzata a ristorare il disagio a cui sono sottoposti tutti i dipendenti nell'ambiente lavorativo dei servizi di pronto soccorso, le risorse assegnate alla Regione per il comparto sanità e per la dirigenza sanitaria, sono ripartite tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) operanti presso i predetti servizi (PS, PS pediatrici e PS ginecologici), nella misura del 70% del loro ammontare, ed in relazione al numero di accessi effettuati per il restante 30%, secondo la tabella di seguito riportata:
PRECISATO che per la dirigenza medica, le Aziende nelle more della definitiva approvazione del relativo CCNL provvederanno ad erogare il 70% delle rispettive risorse assegnate al predetto personale medico, salvo il definitivo conguaglio da effettuare a seguito della definizione dell'iter di approvazione del rinnovo del relativo CCNL;
VISTO, altresì, il DL 30/03/2023 n. 34, nel testo convertito dalla L. 26/05/2023 n. 56 ed in particolare l'art. 11 che prevede "Per l'anno 2023 le aziende e gli enti del Ssn, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Ssn e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 del CCNL dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019, per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24 comma 6 del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel limite degli importi di cui alla tabella B, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2023. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
CONSIDERATO che il successivo comma 1-bis prevede che le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere sulla base dei richiamati criteri sopra indicati per come concordati con le OO.SS. della dirigenza sanitaria e del comparto, alla ripartizione delle risorse previste nella tabella B per il personale medico e del comparto presso i servizi di emergenza urgenza ospedalieri secondo la tabella di seguito riportata:
Per i motivi di cui in premessa,
Decreta:
In applicazione dell'art. 1 comma 293 della L. 234/2021 che prevede il riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro per il personale medico e del comparto che opera nei PS ospedalieri (PS, Ps pediatrici e PS ginecologici) secondo gli importi rideterminati di cui all'art. 1 comma 526 della L. 29/12/2022 n. 197, per come modificato dall'art. 11 comma 3 del DL 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023 n. 56 sono approvati i criteri di ripartizione di cui al documento condiviso con le OO.SS. che costituisce parte integrante secondo le risorse assegnate alla Regione Sicilia, come di seguito riportate, fermo restando che per la dirigenza medica, le Aziende nelle more della definitiva approvazione del relativo CCNL provvederanno ad erogare il 70% delle rispettive risorse assegnate al predetto personale medico, salvo il definitivo conguaglio da effettuare a seguito della definizione dell'iter di approvazione del rinnovo del relativo CCNL:
In applicazione dell'art. 11 del DL 30/03/2023 n. 34 nel testo convertito dalla L. 26/05/2023 n. 56 che prevede la possibilità per le Aziende del SSR di ricorrere a prestazioni aggiuntive per il personale medico di cui all'art. 115 comma 2 del CCNL area sanità del 19/12/2019 per i quali la tariffa può essere aumentata fino ad € 100,00 e per il personale infermieristico alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per i quali la tariffa può essere aumentata fino ad € 50,00 sono approvati i criteri di ripartizione di cui al documento condiviso con le OO.SS. che costituiscono parte integrante secondo le risorse assegnate alla Regione Sicilia, come di seguito riportate:
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse assegnate a tal fine dalle citate disposizioni legislative statali e ripartite alle Aziende sulla base degli importi ivi previsti nell'ambito dei trasferimenti disposti a favore delle Aziende del SSR e al di fuori dei tetti di spesa assegnati con il DA 2201/2019 e ss.mm.ii. alle singole aziende per il personale dipendente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Assessorato, nonché notificato alle Aziende del SSR per i conseguenziali adempimenti.
Palermo, 12 dicembre 2023.
VOLO
N.B. - L'allegato al decreto è consultabile al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2023-12/Allegato%20al% 20D.A%20n. %201333.pdf.
N.d.R.: Si riporta di seguito l'allegato del presente decreto, tratto dal sito del Dipartimento per la pianificazione strategica.