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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2023 

G.U.R.I. 30 dicembre 2023, n. 303

EU Pilot n. (2022) 10164 - Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e in particolare, il comma 1, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, dal periodo di imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto interministeriale previsto dal comma 3 del medesimo art. 10, anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

Visto il comma 2 dell'art. 10 della predetta legge n. 167 del 2017, ai sensi del quale le disposizioni di cui al citato comma 1, si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dall'art. 317 del codice della navigazione e dell'art. 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 167 del 2017, che demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 10;

Visto il regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante l'approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, gli articoli da 155 a 161, recanti le disposizioni per la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime;

Visto, altresì, l'art. 162 del citato testo unico delle imposte sui redditi, recante la definizione di «stabile organizzazione» ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali» e, in particolare, l'art. 12, comma 3, contenente i criteri di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora il soggetto passivo eserciti attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione»;

Visto l'art. 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997, relativo al trattamento fiscale applicabile ai soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 41, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che ha novellato il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e, in particolare, la lettera b), con la quale è stato inserito l'art. 6-ter, rubricato «Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

Visto l'art. 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997, e, in particolare, il comma 1, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 457, e al comma 2 che il trattamento fiscale previsto dall'art. 4 si applica previa annotazione delle navi in un apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che, a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge n. 457 del 1997 dall'art. 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, l'applicazione delle disposizioni che estendono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è disciplinata dal citato art. 6-ter del decreto-legge n. 457 del 1997;

Considerato che, conseguentemente, le disposizioni dell'art. 10 della legge n. 167 del 2017 trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle previsioni di cui all'art. 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che, pertanto, l'adozione del decreto interministeriale previsto dal comma 3 del medesimo art. 10 si rende necessaria ai soli fini dell'applicazione delle predette previsioni;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare con il presente decreto esclusivamente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 20 novembre 2017, n. 167, ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi e all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 nei confronti dei soggetti residenti e dei soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

Decreta:

Art. 1

Modalità applicative

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'art. 155, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano nei confronti dei soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 162 del TUIR, che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione che siano rispettate le disposizioni degli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dell'art. 317 del codice della navigazione e dell'art. 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. I soggetti di cui al comma 1 richiedono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'annotazione delle navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nell'elenco previsto dall'art. 6-ter, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del predetto decreto-legge n. 457 del 1997 e dal medesimo comma 2, nonchè dal decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 5 del citato art. 6-ter.

3. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'annotazione nell'elenco di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, e le disposizioni richiamate dal comma 1, corredata della pertinente documentazione tecnica della nave.

4. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell'annotazione comporta la cancellazione dall'elenco di cui al comma 2.

5. Le autorità marittime locali verificano il rispetto dell'impegno di cui al comma 3 e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi, al fine di verificare la permanenza dei requisiti.

6. Al fine di effettuare le verifiche e i controlli relativi alla fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, l'amministrazione finanziaria accede all'elenco di cui al comma 2 in via telematica.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 10 della legge 20 novembre 2017, n. 167.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 4014