
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 dicembre 2023
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 8 gennaio 2024, n. 5
Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti, per l'anno 2022.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";
VISTO, in particolare, l'articolo 30-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi", il quale prevede, ai commi 1 e 2, la concessione di agevolazioni in favore di soggetti esercenti attività nei settori dell'artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti;
VALUTATO che, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 30-ter, le agevolazioni ivi previste consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene la riapertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al menzionato comma 2 e per i tre annui successivi, e che la misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al cento per cento dell'importo;
VISTO, inoltre, il comma 6 del summenzionato articolo 30-ter, il quale dispone che i comuni di cui al citato comma 1 istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un Fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al richiamato comma 5 e che, a tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022, e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato comma 6 dell'articolo 30-ter, il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
VISTO, altresì, il comma 9 del menzionato articolo 30-ter, il quale stabilisce che i soggetti che intendono usufruire delle relative agevolazioni devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai richiamati commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base ad un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti, e che il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, con provvedimento del responsabile dell'ufficio competente per i tributi, determina la misura del contributo spettante, con le modalità ed i criteri ivi specificati;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, con il quale si è proceduto ad assegnare il Fondo per le annualità 2020 e 2021 e a stabilire i criteri e le modalità di riparto delle relative risorse anche per gli anni successivi, prevedendo:
- che le ulteriori dotazioni annue sono ripartite con analoghi provvedimenti, attribuendo a ciascun ente l'importo complessivo annuo delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 30-ter, certificato dagli enti interessati al Ministero dell'interno con procedura telematica;
- che a tal fine il Ministero dell'interno rende disponibile entro il 31 marzo di ciascun anno decorrente dal 2023, sul proprio sito internet istituzionale, alla pagina web https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, la certificazione telematica concernente l'importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui all'articolo 30- ter, comma 2;
- che la certificazione è trasmessa a cura del responsabile del servizio finanziario dell'ente tramite le modalità di cui sopra, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno decorrente dal 2023;
VISTO il comunicato del 16 marzo 2023, pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, e la relativa circolare indirizzata a tutti i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, con i quali è stata resa nota l'attivazione della procedura informatica finalizzata ad acquisire le certificazioni attestanti l'importo complessivo delle agevolazioni riconosciute per l'anno 2022 ai sensi del menzionato articolo 30-ter;
VALUTATO che nel periodo di apertura della suddetta procedura informatica sono pervenute 44 certificazioni, tutte trasmesse da comuni rientranti nella citata fascia demografica;
VISTA la Nota metodologica con la quale sono stati esplicitati:
- i criteri utilizzati per la valutazione della congruità degli importi delle agevolazioni attestate per l'anno 2022 dai 44 comuni che hanno trasmesso la richiamata certificazione;
- la procedura amministrativa seguita sia per l'annullamento dei certificati prodotti da 14 comuni per i quali è stata accertata l'insussistenza del diritto ad usufruire del contributo statale che per la riduzione dell'importo dichiarato da un altro ente;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato nella richiamata Nota metodologica, occorre procedere al riparto del Fondo per l'anno 2022 a favore dei 30 comuni che hanno validamente certificato la concessione nel medesimo anno di agevolazioni per la promozione dell'economia locale ai soggetti esercenti le attività e secondo l'iter definito dall'articolo 30- ter più volte citato;
SENTITA la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2023;
Decreta:
Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2022
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, il Fondo per la promozione dell'economia locale di 13 milioni di euro per l'anno 2022 è parzialmente ripartito a favore dei 30 comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti che, sulla base delle valutazioni e della procedura esplicitate nell'allegato A "Nota metodologica", hanno validamente certificato al Ministero dell'interno, con la procedura telematica richiamata in premessa, la concessione nel medesimo anno delle relative agevolazioni.
2. Il riparto viene effettuato assegnando a ciascun comune di cui al primo comma un contributo di importo pari delle agevolazioni certificate per l'anno 2022, secondo le misure indicate pro quota nell'allegato B "Piano di riparto", per l'importo complessivo di euro 70.679,75.
3. L'importo assegnato al comune della regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia viene erogato per il tramite della predetta regione.
4. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2023
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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