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N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2023, n. 1572

G.U.R.S. 12 gennaio 2024, n. 2

Riconoscimento dell'Autorità competente per i cosmetici nell'ambito delle attività REACH, CLP, BPR e individuazione quale "Autorità competente regionale per la sicurezza chimica".

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1 Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222;

VISTO il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), entrato in vigore il 01/06/2007 in tutti i paesi della Comunità Europea, inerente al sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione con l'obiettivo primario di migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente e di rafforzare la competitività dell'industria chimica europea attraverso la libera circolazione delle sostanze;

VISTO il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006", noto anche come Regolamento CLP;

VISTO l'Accordo di Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) del 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

VISTO il Decreto Assessoriale n. 1374/2011 con il quale viene individuato il Dirigente Generale del DASOE come Autorità Competente Regionale per il coordinamento delle attività previste dal Regolamento REACH;

VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (BPR), emanato il 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 2017, n. 257 "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 06 dicembre 2017, recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

VISTO il D.A. n. 1503 del 17 luglio 2019 relativo al Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017, recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento UE n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

CONSIDERATO che l'Art. 2 del suddetto decreto individua quale l'Autorità Competente per i controlli BPR la medesima autorità competente per i controlli REACH e CLP e che gli ispettori BIOCIDI sono identificati nei medesimi Ispettori REACH/CLP;

CONSIDERATO che l'attività di sorveglianza sui prodotti cosmetici rientra nella competenza istituzionale della Formazione, Controllo e Informazione sui Regolamenti Europei dei Prodotti chimici (REACH, CLP, BPR, COSMETICI, DETERGENTI);

CONSIDERATO che l'Autorità Nazionale per la Sorveglianza del Mercato in materia di Prodotti cosmetici è il Ministero della Salute e che le Regioni possiedono solo una competenza indiretta e secondaria in materia;

CONSIDERATO che i prodotti biocidi e i prodotti cosmetici vengono gestiti dallo stesso ufficio Ministeriale della Salute - Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico/Ufficio 8-Biocidi e Cosmetici;

PRESO ATTO dell'urgenza, manifestata dal Ministero per il tramite del Gruppo Tecnico Interregionale sui prodotti chimici, di definire entro la fine dell'anno l'elenco completo dei Referenti Regionali (Titolare e Sostituto) in materia di Formazione, Controllo ed Informazione sui Prodotti Cosmetici, anche ai fini dell'inserimento dei Referenti regionali nella piattaforma ICSMS;

RITENUTO opportuno che l'Autorità Competente per i controlli sui cosmetici coincida con la medesima Autorità Competente per i controlli REACH e CLP e BIOCIDI e che pertanto le correlate attività di sorveglianza vengano espletate dagli ispettori REACH-CPL formalmente individuati dall'Autorità Competente;

RITENUTO che, alla luce dell'ampliamento della sfera di competenze in tema di sicurezza chimica, debba essere modificata la dizione da "Autorità Competente Regionale REACH-CLP" in "Autorità Competente Regionale per la Sicurezza Chimica", in analogia a quanto già determinato a livello nazionale in seno al Gruppo tecnico regionale e che, conseguentemente, gli "Ispettori REACH e CLP BPR" assumono la denominazione di "Ispettori per la Sicurezza Chimica";

RITENUTO di dover individuare quali Referenti regionali in materia di Formazione, Controllo ed Informazione sui Prodotti Cosmetici, anche ai fini del loro inserimento nella piattaforma ICSMS, i seguenti professionisti:

Referente Regionale Titolare la D.ssa Maria Fascetto Sivillo, Ispettore REACH, Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Enna

Referente Regionale Sostituto il Dott. Francesco Zullo, Ispettore REACH, Tecnico della Prevenzione presso Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania;

Decreta:

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 1

Per quanto in premessa, l'Autorità Competente Regionale per i Cosmetici coincide con la medesima Autorità Competente Regionale per i controlli REACH e CLP e BRP ed assume la denominazione di "Autorità Competente Regionale per la Sicurezza Chimica".

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 2

Gli Ispettori REACH.-CLP, individuati con specifici provvedimenti regionali, assumono la denominazione di "Ispettori per la Sicurezza Chimica" ed effettuano le attività di vigilanza e controllo sulla base della programmazione regionale oltre che in ambito REACH, CLP e BPR anche, a regime, sui Cosmetici.

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 3

Per le suddette attività l'Autorità Competente Regionale per la Sicurezza Chimica si avvale della collaborazione del Servizio 1 del Dipartimento ASOE cui è già assegnate la materia REACH-CLP e BPR.

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 4

Sono individuati quali Referenti regionali in materia di Formazione, Controllo ed Informazione sui Prodotti Cosmetici, anche ai fini del loro inserimento nella piattaforma ICSMS, i seguenti professionisti:

- Referente Regionale Titolare la D.ssa Maria Fascetto Sivillo, Ispettore REACH dell'ASP di Enna, Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Enna

- Referente Regionale Sostituto il Dott. Francesco Zullo, Ispettore REACH, Tecnico della Prevenzione presso Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania.

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 4

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione ed al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato della Salute, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

Palermo, 19 dicembre 2023.

VOLO