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REGOLAMENTO (UE) 2023/2431 DELLA COMMISSIONE, 24 ottobre 2023

G.U.U.E. 30 ottobre 2023, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 19 novembre 2023

Applicabile dal: 19 novembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni applicabili alle modalità tecniche di interoperabilità dei set di dati territoriali, compresa la definizione degli elenchi di codici e i valori corrispondenti autorizzati da utilizzare per gli attributi e le relazioni dei tipi di oggetti territoriali e dei tipi di dati.

2) Nelle conclusioni della sua valutazione della direttiva 2007/2/CE (3) la Commissione ha espresso preoccupazioni in merito alla complessità e alla fattibilità dell'attuazione delle disposizioni relative all'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1089/2010 è stato riesaminato e si sono svolte diverse sessioni di consultazioni con gli esperti che hanno concluso che, per facilitarne l'attuazione, erano necessarie alcune semplificazioni e chiarimenti. Il presente atto modificativo dovrebbe attuare le modifiche tecniche e di semplificazione individuate, discusse e concordate dal comitato istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE. Occorre semplificare e rendere meno gravosa l'attuazione senza che vadano persi i vantaggi della normazione e dell'interoperabilità.

3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1089/2010 dovrebbe essere modificato al fine di precisare che non è necessario fornire dei valori per gli attributi per i quali, in realtà, non esistono valori. Questa modifica chiarisce ulteriormente il concetto di «voidability» (capacità di essere potenzialmente nullo) ed evita interpretazioni errate.

4) Una delle principali semplificazioni è l'eliminazione di tutti i valori degli elenchi di codici e delle elencazioni dal regolamento (UE) n. 1089/2010 in modo da consentire l'aggiornamento più regolare di tali valori in funzione del progresso tecnico e tecnologico. Inoltre, è opportuno armonizzare questi elenchi con gli elenchi di codici stabiliti nel contesto di altri atti legislativi dell'Unione o da organizzazioni internazionali. E' auspicabile modificare l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1089/2010 in modo da fare riferimento a un registro gestito dai servizi della Commissione (Centro comune di ricerca) con l'assistenza del gruppo di esperti esistente, quale luogo in cui sono gestiti i valori degli elenchi di codici. Poiché la terminologia del settore evolve nel tempo, questa modifica renderebbe più flessibile e più rapido il processo di gestione delle modifiche degli elenchi di codici e dei loro valori.

5) All'allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010, il punto 1.3.4 «Altri sistemi di riferimento di coordinate» dovrebbe essere modificato per consentire di utilizzare altri sistemi di riferimento di coordinate (Coordinate Reference Systems - CRS). Questa disposizione consentirebbe di ridurre gli oneri di attuazione: quando gli Stati membri aggiungono il proprio CRS nazionale all'elenco dei CRS supportati non devono più, ad esempio, creare e mantenere i dati sia nel CRS nazionale che in uno dei CRS previsti dalla direttiva 2007/2/CE. Per ridurre ulteriormente gli oneri di attuazione e manutenzione, i servizi della Commissione (Centro comune di ricerca), con l'assistenza del gruppo di esperti esistente, dovrebbero istituire e gestire un registro dei CRS che comprenda i relativi parametri di definizione e di trasformazione.

6) E' opportuno apportare una serie di adeguamenti di minore entità agli allegati I, II, III e IV per tener conto dell'evoluzione tecnologica e scientifica e per garantire la coerenza delle prescrizioni in materia di dati territoriali con gli sviluppi della legislazione tematica connessa. L'obiettivo più importante è l'armonizzazione con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativa alle emissioni industriali.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 108 del 25.4.2007.

(2)

Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010).

(3)

Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Evaluation accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Directive 2007/2/EC of March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) pursuant to article 23» (SWD/2016/0273 final).

(4)

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006).

(5)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. "elenco di codici": un tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco di valori letterali denominati,»;

b) il punto 7 è soppresso;

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per lo scambio e la classificazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all'articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV del presente regolamento per le tematiche cui i set di dati si riferiscono.

2. Nello scambio di oggetti territoriali, gli Stati membri rispettano le definizioni e i vincoli di cui agli allegati e forniscono valori per tutti gli attributi e le relazioni previsti per i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati interessati di cui agli allegati. Per gli attributi e le relazioni potenzialmente nulli (voidable) per i quali non esiste un valore, gli Stati membri possono ometterlo.»

;

b) il paragrafo 3 è soppresso.

3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Elenchi di codici per i set di dati territoriali

1. Gli elenchi di codici inclusi nel presente regolamento definiscono i tesauri multilingue da utilizzare per gli attributi chiave, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE.

2. La Commissione istituisce e gestisce un registro degli elenchi di codici INSPIRE a livello dell'Unione per la gestione e la messa a disposizione del pubblico dei valori inclusi negli elenchi di codici di cui al paragrafo 1.

3. Nella manutenzione e nell'aggiornamento dei valori degli elenchi di codici la Commissione è assistita dal suo gruppo di esperti INSPIRE.

4. Gli elenchi di codici sono di uno dei seguenti tipi:

a) elenchi di codici i cui valori comprendono esclusivamente i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE;

b) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori specificati dai fornitori di dati;

c) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori aggiuntivi di qualsiasi livello definiti dai fornitori di dati;

d) elenchi di codici i cui valori comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati.

5. Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore "parent" più generale.

6. Quando, per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 4, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel registro degli elenchi di codici INSPIRE, tale valore, la sua definizione e la relativa catalogazione (label) sono messi a disposizione in un altro registro.»;

4) all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali specificano inoltre se è possibile e con quali modalità rappresentare gli attributi e le relazioni per i quali esiste un valore corrispondente che non è contenuto nei set di dati territoriali gestiti da uno Stato membro o non può essere desunto dai valori esistenti a costi ragionevoli.»

;

5) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

6) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

7) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

8) L'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN