
REGOLAMENTO (UE) 2023/2431 DELLA COMMISSIONE, 24 ottobre 2023
G.U.U.E. 30 ottobre 2023, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 19 novembre 2023
Applicabile dal: 19 novembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni applicabili alle modalità tecniche di interoperabilità dei set di dati territoriali, compresa la definizione degli elenchi di codici e i valori corrispondenti autorizzati da utilizzare per gli attributi e le relazioni dei tipi di oggetti territoriali e dei tipi di dati.
2) Nelle conclusioni della sua valutazione della direttiva 2007/2/CE (3) la Commissione ha espresso preoccupazioni in merito alla complessità e alla fattibilità dell'attuazione delle disposizioni relative all'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1089/2010 è stato riesaminato e si sono svolte diverse sessioni di consultazioni con gli esperti che hanno concluso che, per facilitarne l'attuazione, erano necessarie alcune semplificazioni e chiarimenti. Il presente atto modificativo dovrebbe attuare le modifiche tecniche e di semplificazione individuate, discusse e concordate dal comitato istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE. Occorre semplificare e rendere meno gravosa l'attuazione senza che vadano persi i vantaggi della normazione e dell'interoperabilità.
3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1089/2010 dovrebbe essere modificato al fine di precisare che non è necessario fornire dei valori per gli attributi per i quali, in realtà, non esistono valori. Questa modifica chiarisce ulteriormente il concetto di «voidability» (capacità di essere potenzialmente nullo) ed evita interpretazioni errate.
4) Una delle principali semplificazioni è l'eliminazione di tutti i valori degli elenchi di codici e delle elencazioni dal regolamento (UE) n. 1089/2010 in modo da consentire l'aggiornamento più regolare di tali valori in funzione del progresso tecnico e tecnologico. Inoltre, è opportuno armonizzare questi elenchi con gli elenchi di codici stabiliti nel contesto di altri atti legislativi dell'Unione o da organizzazioni internazionali. E' auspicabile modificare l'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1089/2010 in modo da fare riferimento a un registro gestito dai servizi della Commissione (Centro comune di ricerca) con l'assistenza del gruppo di esperti esistente, quale luogo in cui sono gestiti i valori degli elenchi di codici. Poiché la terminologia del settore evolve nel tempo, questa modifica renderebbe più flessibile e più rapido il processo di gestione delle modifiche degli elenchi di codici e dei loro valori.
5) All'allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010, il punto 1.3.4 «Altri sistemi di riferimento di coordinate» dovrebbe essere modificato per consentire di utilizzare altri sistemi di riferimento di coordinate (Coordinate Reference Systems - CRS). Questa disposizione consentirebbe di ridurre gli oneri di attuazione: quando gli Stati membri aggiungono il proprio CRS nazionale all'elenco dei CRS supportati non devono più, ad esempio, creare e mantenere i dati sia nel CRS nazionale che in uno dei CRS previsti dalla direttiva 2007/2/CE. Per ridurre ulteriormente gli oneri di attuazione e manutenzione, i servizi della Commissione (Centro comune di ricerca), con l'assistenza del gruppo di esperti esistente, dovrebbero istituire e gestire un registro dei CRS che comprenda i relativi parametri di definizione e di trasformazione.
6) E' opportuno apportare una serie di adeguamenti di minore entità agli allegati I, II, III e IV per tener conto dell'evoluzione tecnologica e scientifica e per garantire la coerenza delle prescrizioni in materia di dati territoriali con gli sviluppi della legislazione tematica connessa. L'obiettivo più importante è l'armonizzazione con il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) relativa alle emissioni industriali.
7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1089/2010.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2007/2/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 108 del 25.4.2007.
Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010).
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Evaluation accompanying the document Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of Directive 2007/2/EC of March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) pursuant to article 23» (SWD/2016/0273 final).
Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006).
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).
Il regolamento (UE) n. 1089/2010 è così modificato:
1) L'articolo 2 è così modificato:
a) il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5. "elenco di codici": un tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco di valori letterali denominati,»;
b) il punto 7 è soppresso;
2) L'articolo 4 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per lo scambio e la classificazione di oggetti territoriali provenienti da set di dati che rispettano le condizioni stabilite all'articolo 4 della direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri utilizzano i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici associati definiti negli allegati II, III e IV del presente regolamento per le tematiche cui i set di dati si riferiscono.
2. Nello scambio di oggetti territoriali, gli Stati membri rispettano le definizioni e i vincoli di cui agli allegati e forniscono valori per tutti gli attributi e le relazioni previsti per i tipi di oggetti territoriali e i tipi di dati interessati di cui agli allegati. Per gli attributi e le relazioni potenzialmente nulli (voidable) per i quali non esiste un valore, gli Stati membri possono ometterlo.»
;
b) il paragrafo 3 è soppresso.
3) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Elenchi di codici per i set di dati territoriali
1. Gli elenchi di codici inclusi nel presente regolamento definiscono i tesauri multilingue da utilizzare per gli attributi chiave, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE.
2. La Commissione istituisce e gestisce un registro degli elenchi di codici INSPIRE a livello dell'Unione per la gestione e la messa a disposizione del pubblico dei valori inclusi negli elenchi di codici di cui al paragrafo 1.
3. Nella manutenzione e nell'aggiornamento dei valori degli elenchi di codici la Commissione è assistita dal suo gruppo di esperti INSPIRE.
4. Gli elenchi di codici sono di uno dei seguenti tipi:
a) elenchi di codici i cui valori comprendono esclusivamente i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE;
b) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori specificati dai fornitori di dati;
c) elenchi di codici i cui valori comprendono i valori indicati nel registro degli elenchi di codici INSPIRE e valori aggiuntivi di qualsiasi livello definiti dai fornitori di dati;
d) elenchi di codici i cui valori comprendono tutti i valori definiti dai fornitori di dati.
5. Gli elenchi di codici possono essere gerarchici. I valori degli elenchi di codici gerarchici possono avere un valore "parent" più generale.
6. Quando, per un attributo il cui tipo è un elenco di codici di cui al paragrafo 4, lettere b), c) o d), un fornitore di dati comunica un valore che non è precisato nel registro degli elenchi di codici INSPIRE, tale valore, la sua definizione e la relativa catalogazione (label) sono messi a disposizione in un altro registro.»;
4) all'articolo 7 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Tutte le regole utilizzate per la codifica dei dati territoriali specificano inoltre se è possibile e con quali modalità rappresentare gli attributi e le relazioni per i quali esiste un valore corrispondente che non è contenuto nei set di dati territoriali gestiti da uno Stato membro o non può essere desunto dai valori esistenti a costi ragionevoli.»
;
5) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
6) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
7) L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
8) L'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN