
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2460 DELLA COMMISSIONE, 22 agosto 2023
G.U.U.E. 6 novembre 2023, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 7 novembre 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira all'eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura. Nel Mar Mediterraneo esso si applica anche alle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 l'obbligo di sbarco si applica alla piccola pesca pelagica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
3) Per evitare costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione (3) ha consentito il rigetto di una piccola percentuale delle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione. Esso prevede un'esenzione de minimis combinata che si applica all'attività di pesca dei piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli per la cattura di acciuga, sardina, sgombro e suro nelle sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mar Mediterraneo occidentale), 17 e 18 (Mar Adriatico) e 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mar Mediterraneo sudorientale). Il regolamento delegato (UE) 2020/2012 della Commissione (4) ha prorogato l'applicazione dell'esenzione de minimis combinata fino al 31 dicembre 2023.
4) Nel maggio 2023 il gruppo ad alto livello Pescamed nel Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia e Italia), il gruppo ad alto livello Adriatica nel Mare Adriatico (Croazia, Italia e Slovenia) e il gruppo ad alto livello Sudestmed nel Mediterraneo sudorientale (Cipro, Grecia, Italia e Malta) hanno presentato le raccomandazioni comuni iniziali per chiedere la proroga delle esenzioni de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2018/161.
5) Il 15 giugno 2023 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato le prove scientifiche a sostegno di tali raccomandazioni comuni iniziali (5).
6) Per quanto riguarda i costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate e i livelli di tali catture, anche se lo CSTEP ha osservato che le informazioni sono migliorate, sono necessari ulteriori lavori sulla raccolta di dati per flotte specifiche.
7) Per quanto riguarda i dati e le informazioni sui costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate forniti dai gruppi ad alto livello Adriatica e Pescamed, lo CSTEP ha osservato che gli studi condotti indicavano l'impossibilità di aumentare la selettività e i costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate.
8) Per quanto riguarda i dati e le informazioni sui costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate forniti dal gruppo ad alto livello Sudestmed per i pescherecci a cianciolo, lo CSTEP ha osservato che, sebbene le informazioni trasmesse dalla Grecia rafforzino la giustificazione dell'esenzione, sono necessari ulteriori lavori per valutare la rappresentatività di tali informazioni per le altre flotte del gruppo ad alto livello Sudestmed che operano nel Mar Mediterraneo sudorientale. Lo CSTEP ha inoltre rilevato il basso livello dei rigetti.
9) Il 27 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Sudestmed e il 28 giugno 2023 i gruppi ad alto livello Adriatica e Pescamed hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate.
10) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata dei gruppi ad alto livello Pescamed, Adriatica e Sudestmed alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP per garantire che le raccomandazioni comuni aggiornate siano compatibili con le misure di conservazione pertinenti dell'Unione, compreso l'obbligo di sbarco.
11) La Commissione ha inoltre tenuto conto degli elementi seguenti: i) la prossima valutazione dell'obbligo di sbarco (6) dovrebbe fornire maggiori informazioni sull'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato che l'attuale processo di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria un'ulteriore riflessione su come possa essere ulteriormente migliorato e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
12) La Commissione rileva inoltre che nel Mar Mediterraneo le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.
13) Nelle raccomandazioni comuni aggiornate gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno a migliorare ulteriormente la raccolta dei dati per flotte specifiche al fine di ottenere una migliore rappresentatività dei dati.
14) Per i motivi di cui ai considerando da 4) a 13), e per evitare costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate e l'interruzione delle attività di pesca in questione e delle attività economiche correlate, la Commissione ritiene pertanto che le esenzioni debbano essere concesse dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
15) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle attività economiche correlate, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 354 del 28.12.2013.
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).
Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 30 del 2.2.2018).
Regolamento delegato (UE) 2020/2012 della Commissione, del 5 agosto 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione (GU L 415 del 10.12.2020).
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (STECF-23-04 e 23-06).
COM(2023) 103 final.
Attuazione dell'obbligo di sbarco
L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo conformemente al presente regolamento.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «specie soggette a taglia minima»: qualsiasi specie elencata nell'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241;
b) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36' di longitudine ovest;
c) «sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
d) «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
e) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM;
f) «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
g) «Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM.
Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011).
Esenzione de minimis
In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i quantitativi di specie seguenti:
- per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo occidentale (GSA 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12) da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche e ciancioli;
- per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 5 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18) da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche;
- per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 3 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18) da pescherecci che utilizzano ciancioli;
- per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino all'1 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25) da pescherecci che utilizzano reti da traino pelagiche;
- per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino al 3 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 20, 22 e 23) da pescherecci che utilizzano ciancioli;
- per l'acciuga, la sardina, lo sgombro e i suri/sugarelli fino all'1 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate nel Mar Mediterraneo sudorientale (GSA 15, 16, 19 e 25) da pescherecci che utilizzano ciancioli.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN