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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 28 dicembre 2023

G.U.R.I. 14 febbraio 2024, n. 37

Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA E CON IL IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che delegano il Governo all'adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», come modificato in ultimo dall'art. 44, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l'art. 2-bis, comma 7, ai sensi del quale «Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;

Tenuto conto che l'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dispone che: «Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, «Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante «Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante «Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonchè, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59» e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come «d.p.c.m.»);

Ritenuto necessario, in attuazione dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, determinare su base regionale il contingente di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare nello svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso i centri multidisciplinari individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (di seguito indicati come «centri»), nonchè di provvedere alla determinazione dei criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore e dei tirocinanti;

Considerato che, per l'attuazione delle suindicate finalità, in base a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dall'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3815 del 9 agosto 2023, concernente la comunicazione del fabbisogno dei docenti per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n. 4545 del 17 ottobre 2023, concernente l'avvio dei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

Vista la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto in particolare, di non poter accogliere le seguenti osservazioni e proposte del CSPI contenute nel parere n. 112 del 25 ottobre 2023: (i) prevedere diverse tempistiche di attivazione degli esoneri e semiesoneri per l'a.s. 2023/24, richiesta non accoglibile in quanto dette tempistiche sono attuazione dalle previsioni di legge; (ii) indicare nell'art. 1 il numero minimo di tutor coordinatori, richiesta non accoglibile in quanto si è preso atto che il rapporto tutor coordinatore/n. corsisti può oscillare nel corso degli anni e consegue alle disponibilità finanziarie autorizzate; (iii) non attribuire al comitato di valutazione l'esame dei candidati per l'assegnazione dei compiti di tutor tirocinanti, richiesta non accoglibile in quanto si ritiene che il predetto comitato sia l'organismo che a livello di istituzione scolastica meglio possa, attraverso il colloquio, valutare le spinte motivazionali dei docenti sulla base dei titoli presentati e verificando il progetto di lavoro degli aspiranti;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nota prot. MEF-GAB 50451 del 27 novembre 2023;

Acquisito il concerto del Ministero dell'università e della ricerca, nota prot. GAB-MUR 12202 del 1° dicembre 2023;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, definisce:

a) i criteri e le modalità di determinazione annuale del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore previsto nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

b) i criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.

Art. 2

Determinazione e ripartizione del contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore

1. Per le finalità di cui all'art. 2-bis, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è determinato ai sensi dei commi seguenti, su base regionale, il contingente massimo complessivo di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i centri.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, tenuto conto dell'offerta formativa attivata su base regionale, è stabilito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il contingente, suddiviso tra gli uffici scolastici regionali (di seguito, USR), del personale docente delle istituzioni scolastiche statali da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i centri nel rispetto del limite di spesa previsto al citato art. 2-bis.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce la data, comunque antecedente il 1° agosto di ogni anno, entro la quale i centri dovranno aver completato le procedure di selezione e/o di conferma o di revoca del personale cui affidare gli incarichi di tutor coordinatori di cui all'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I dirigenti preposti agli USR procedono, sentiti in apposita conferenza di servizio, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, i centri che hanno istituito i percorsi, alla distribuzione del contingente tra le sedi e tra le classi di concorso.

5. L'attività svolta presso i centri per le finalità di cui al comma 1 è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

6. Il contingente complessivo di utilizzazioni di cui al comma 1 è determinato in un massimo di 1.588 unità di esoneri totali o in un massimo di 3.176 unità di semiesoneri fino al 50% dall'insegnamento.

7. Esclusivamente per l'anno accademico 2023/2024, riferito all'a.s. 2023/24, il contingente di cui al comma 6 è ripartito tra gli USR, come indicato nell'allegato B al presente decreto, sulla base delle esigenze formative individuate a livello regionale dalla rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi degli articoli 6 e 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul fabbisogno di docenti. E' possibile conferire l'incarico di docente tutor a partire dal mese di gennaio 2024. I dirigenti preposti agli USR procedono ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per l'anno scolastico 2023/2024 non si procede in ogni caso al collocamento in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento del personale docente selezionato a svolgere le funzioni tutoriali in caso di mancata attivazione dell'offerta formativa accreditata da parte dei centri.

Art. 3

Requisiti e titoli per lo svolgimento delle funzioni di tutor

1. Per l'esercizio dei relativi compiti è richiesto il possesso di requisiti e titoli che qualifichino il personale al quale affidare i compiti tutoriali. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti cui siano affidati i compiti di tutor dei tirocinanti, da quelli richiesti per i tutor coordinatori. Il collocamento in posizione di esonero o semiesonero dal servizio è consentito solo ai docenti che svolgono le funzioni di tutor coordinatori.

2. I tutor dei tirocinanti, le cui funzioni sono declinate all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi istituiti e aggiornati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i docenti confermati in ruolo o, per le istituzioni paritarie, con contratto a tempo indeterminato. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento nonchè dei requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato A.

3. I tutor coordinatori, le cui funzioni sono declinate all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono selezionati dai centri con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla tabella 2 dell'allegato A:

a) i requisiti di ammissione alle procedure di assegnazione degli incarichi;

b) i titoli valutabili;

c) l'articolazione del colloquio di valutazione.

4. Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 3 invia la domanda al centro a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, i centri comunicheranno le conseguenti graduatorie agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero e al fine della modifica del contratto individuale di lavoro per i docenti in posizione di semiesonero.

5. L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

Art. 4

Utilizzazione dei tutor

1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 10, commi 3 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente.

2. In caso di revoca dell'incarico di cui all'art. 10, commi 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.

3. In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 5

Articolazione dell'orario di servizio e sostituzione del personale destinato a compiti tutoriali in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento

1. L'orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.

2. L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento presso i centri, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nei centri non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

3. L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso i centri è quello stabilito per il personale amministrativo dei centri, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.

4. Sono fatti salvi dal limite massimo eventuali incarichi di insegnamento attribuiti dai centri in ragione di specifici bandi.

5. Per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per il periodo di durata dell'esonero o del semiesonero secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. Limitatamente all'a.s. 2023/24, per la sostituzione del personale utilizzato presso i centri a decorrere dal mese di gennaio 2024 si provvede con supplenze attribuite in base all'art. 2, comma 4, lettera c), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112.

Art. 6

Stato giuridico ed economico del personale docente impegnato in compiti di tutor coordinatore

1. Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso i centri si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i centri, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei centri competenti alla istituzione scolastica di titolarità del docente.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse autorizzate sulla base dell'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, tenuto conto dell'art. 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

2. Per l'a.s. 2023/24, per le mensilità da gennaio a giugno 2024 e a partire dall'a.s. 2024/2025 gli oneri per spese di supplenza per la sostituzione dei docenti con compiti di tutor, relative ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, gravano sui cap. 2155 - pg. 03 e 04, cap. 2149 - pg. 03 e 4, cap. 2128 - pg. 1 e cap. 2145 - pg. 1.

Art. 8

Disposizioni per la Regione Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le università e le istituzioni dell'AFAM del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nella legge 3 agosto 1998, n. 315.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

Il Ministro dell'università e della ricerca

BERNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 214

ALLEGATO A

Tabella 1

Titoli valutabili per l'individuazione dei tutor dei tirocinanti (punti 50 su 100).

A.1.1. Formazione specifica alla funzione di tutor dei tirocinanti con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 2 ogni venticinque ore/1 CFU/CFA di formazione fino a un massimo di punti 10).

A.1.2. Formazione alla funzione tutoriale con certificazione delle competenze in base ai risultati raggiunti e al numero di ore di formazione sostenute, rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati per la formazione del personale della scuola (punti 1 ogni venticinque ore/1 CFU/CFA di formazione fino a un massimo di punti 5).

A.1.3. Esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o nei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6) (punti 5).

A.1.4. Esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, ovvero di tutor accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria; nei percorsi di tirocinio formativo attivo o di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3).

A.1.5. Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE.(punti 5).

A.1.6. Funzione di tutor o formatore nei percorsi metodologico-didattici innovativi (es. flipped-classroom etc...) (punti 2).

A.1.7. Direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 5).

A.1.8. Titolo di dott. di ricerca in didattica (punti 7).

A.1.9. Altro titolo di dott. di ricerca (punti 3).

A.1.10. Attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (punti 5).

A.1.11. Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6).

Valutazione da parte del comitato (punti 50 su 100).

L'esame ai candidati per l'assegnazione di compiti tutoriali è svolto dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e consiste in un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, approfondire i titoli presentati e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Il comitato tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale. Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazione dei titoli presentati. La graduatoria finale è data dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'esame.

Tabella 2

Requisiti e titoli valutabili per l'assegnazione dell'incarico di tutor coordinatore.

Requisiti e titoli valutabili.

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.2.1. essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;

A.2.2. Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:

a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o di coordinamento dei di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 6);

b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno dieci ore (punti 2);

c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonchè di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 2);

d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'Indire o dall'Invalsi (3 punti);

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137, e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6);

f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);

g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);

h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);

i) titolo di dott. di ricerca in didattica (punti 6);

j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);

k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6);

l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM (punti 6);

m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6);

n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6);

o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purchè concernente la formazione docenti (punti 3).

Titoli valutabili (punti 50 su 100).

La commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nel punto A.2.2. per le quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta.

Colloquio di valutazione (punti 50 su 100).

La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando è costituita a seguito di un colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.

ALLEGATO B

Numero di esoneri complessivi per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie - a.s. 2023/24
Regione Numero posti offerta formativa universitaria Esoneri totali Semiesoneri
Abruzzo 696 28 56
Basilicata 485 19 38
Calabria 2.093 83 166
Campania 5.382 213 426
Emilia Romagna 2.213 88 176
Friuli Venezia Giulia 747 30 60
Lazio 4.833 192 384
Liguria 895 35 70
Lombardia 5.268 209 418
Marche 531 21 42
Molise 191 8 16
Piemonte 3.074 122 244
Puglia 3.053 121 242
Sardegna 1.798 71 142
Sicilia 3.380 134 268
Toscana 2.611 103 206
Umbria 460 18 36
Veneto 2.351 93 186
Totale complessivo 40.061 1.588 3.176

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