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REGOLAMENTO (UE) 2023/2613 DELLA COMMISSIONE, 23 novembre 2023

G.U.U.E. 24 novembre 2023, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 dicembre 2023

Applicabile dal: 14 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1069/2009 stabilisce che le farine di carne e ossa di categoria 1 siano smaltite mediante incenerimento, coincenerimento, combustione o in discarica per impedire la reintroduzione e la contaminazione della catena dei mangimi.

3) Nel 2021 le autorità competenti dell'Irlanda hanno comunicato la costruzione in corso di impianti per la combustione di farine di carne e ossa e hanno chiesto che per un periodo transitorio fossero autorizzati i flussi commerciali tradizionali di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento nel Regno Unito. La Commissione ha concesso la deroga richiesta fino al 31 dicembre 2023 con il regolamento (UE) 2021/899 della Commissione (3).

4) Nell'aprile 2023 le autorità competenti dell'Irlanda hanno informato la Commissione di diversi ritardi nella pianificazione prevista e hanno chiesto alla Commissione di prorogare il periodo transitorio dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025. La Commissione sostiene gli sforzi dell'Irlanda volti a sviluppare le proprie capacità di combustione per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. E' pertanto opportuno prorogare di 18 mesi il periodo transitorio a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale periodo dovrebbe essere adeguatamente utilizzato per portare a termine i progetti in corso relativi allo sviluppo di capacità degli impianti di combustione in Irlanda.

5) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 300 del 14.11.2009.

(2)

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).

(3)

Regolamento (UE) 2021/899 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le misure transitorie per l'esportazione di farine di carne e ossa come combustibile (GU L 197 del 4.6.2021).

Art. 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011, alla riga 3, terza colonna, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'autorità competente dell'Irlanda ha autorizzato l'esportazione verso l'impianto di combustione situato nel Regno Unito entro il 30 giugno 2025, purché i movimenti da tale Stato membro di farine di carne e ossa di materiali di categoria 1 destinati allo smaltimento avvenissero già prima del 1° gennaio 2021 alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 6, 7 e 8;».