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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2652 DELLA COMMISSIONE, 15 settembre 2023

G.U.U.E. 28 novembre 2023, Serie L

Regolamento che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/2292 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di miele, carni, prodotti altamente raffinati, capsule di gelatina e prodotti della pesca e le prescrizioni relative all'attestato privato e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 18 dicembre 2023

Applicabile dal: 18 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 77, paragrafo 1, lettera k), e l'articolo 126, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare al fine di garantire che le partite di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni e destinate al consumo umano che entrano nell'Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano.

3) L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 dovrebbe indicare chiaramente quali sono il miele e i prodotti dell'apicoltura che rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni relative al miele e ai prodotti dell'apicoltura di cui a tale regolamento delegato. E' pertanto necessario fare riferimento alla definizione di tali prodotti contenuta nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio (3).

4) Per i prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, la prova della conformità alle prescrizioni supplementari di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 fornisce sufficienti garanzie della conformità alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Per tali prodotti della pesca, la contaminazione derivante dall'ambiente costituisce il principale pericolo per la sicurezza alimentare. La conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 fornisce garanzie per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni dell'UE relative alla contaminazione derivante dall'ambiente, in particolare alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (4). Sui prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico devono inoltre essere effettuati controlli ufficiali dai paesi terzi per quanto riguarda i residui e i contaminanti in conformità all'articolo 70 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (5). E' pertanto opportuno esentare detti prodotti della pesca dalle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

5) I risultati di una recente azione coordinata dell'Unione hanno evidenziato che sul mercato dell'Unione è presente una percentuale significativa di miele o altri prodotti dell'apicoltura adulterati importati (6).

6) Al fine di garantire che il miele e gli altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi e destinati all'immissione in commercio nell'Unione siano conformi alla normativa in materia di alimenti, sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, è necessario intensificare i controlli ufficiali su questi prodotti.

7) L'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti degli Stati membri di intensificare i controlli ufficiali sulle partite se hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli. L'articolo 65, paragrafo 5, dello stesso regolamento impone a dette autorità competenti di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri la propria decisione di intensificare tali controlli ufficiali. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione (7) stabilisce norme relative alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su determinati prodotti che entrano nell'Unione ai fini dell'immissione in commercio, al fine di garantire un approccio armonizzato all'esecuzione coordinata di tali controlli ufficiali intensificati. L'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione prevede che, nel notificare alla Commissione e agli altri Stati membri la loro decisione di intensificare i controlli ufficiali, le autorità competenti indichino lo stabilimento di origine, che deve figurare in un elenco redatto conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625. Non esiste un tale elenco di stabilimenti di paesi terzi che producono miele o altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano. E' pertanto necessario stabilire detto elenco.

8) Conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, le partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente, determinati prodotti a base di carne, gelatina e collagene possono entrare nell'Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca situati in paesi terzi autorizzati e figuranti in un elenco conformemente all'articolo 13 del medesimo regolamento delegato. Dovrebbe essere consentito l'ingresso nell'Unione di tali prodotti di origine animale anche quando sono derivati da materie prime ottenute negli Stati membri, in quanto tali materie prime soddisfano ugualmente le prescrizioni della normativa dell'Unione. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

9) Conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti destinati al consumo umano è consentito solo se sono accompagnate da un certificato ufficiale. E' opportuno chiarire che tale prescrizione si applica anche agli animali destinati alla produzione di alimenti. L'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato prevede inoltre che l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti sia consentito solo se sono accompagnate da un certificato ufficiale, tranne nel caso di partite per le quali l'Unione non è la destinazione finale. Gli animali e le merci destinati al consumo umano solo in transito attraverso l'Unione sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/2292. Per coerenza con l'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2022/2292, è opportuno modificare l'articolo 21, paragrafo 1, di tale regolamento delegato sopprimendo il riferimento al caso in cui l'Unione non sia la destinazione finale.

10) Nelle prescrizioni relative ai prodotti composti di cui agli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 si fa riferimento alle carni trasformate. Dato che la nozione di «carni trasformate» non è definita nella normativa dell'Unione e per coerenza con altre prescrizioni relative ai prodotti composti stabilite in tale regolamento delegato, è opportuno sostituire l'espressione «carni trasformate» con «prodotti a base di carne» negli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

11) L'articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2022/2292 stabilisce una deroga alle prescrizioni in materia di certificazione ufficiale per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti gelatina e collagene. L'articolo 21, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento delegato dovrebbe essere modificato per chiarire che la deroga in questione non si applica quando la gelatina e il collagene sono ottenuti da ossa di ruminanti poiché la certificazione ufficiale di tale gelatina e collagene è richiesta a norma dell'articolo 16 e dell'allegato IX, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

12) L'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 stabilisce inoltre una deroga alle prescrizioni in materia di certificazione ufficiale per le capsule di gelatina nel caso in cui non siano ottenute da ossa di ruminanti. E' opportuno chiarire che tale deroga si applica non solo all'ingresso nell'Unione di capsule vuote, ma anche alle capsule di gelatina riempite con prodotti di origine animale, fatte salve le prescrizioni in materia di certificazione che si applicano ai prodotti di origine animale contenuti in tali capsule di gelatina riempite, o che entrano nell'Unione come prodotti composti. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

13) I prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono la vitamina D3, gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari o gli aromi alimentari rappresentano un rischio trascurabile per la salute umana e animale. Per tale motivo i suddetti prodotti composti sono esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commission (9) e dalle prescrizioni di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292. I prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri sono considerati a basso rischio per la salute umana e animale e sono soggetti alla prescrizione relativa all'attestato privato. Dato che si ritiene che i prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono la vitamina D3, gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari o gli aromi alimentari rappresentino un rischio trascurabile per la salute umana e animale, tali prodotti composti dovrebbero essere esenti dall'obbligo di essere accompagnati da un attestato privato al momento dell'immissione in commercio. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/630 e l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

14) Le norme relative ai prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai controlli ufficiali da eseguire su tali prodotti composti sono sostanzialmente collegate e sono destinate a essere applicate in parallelo. Poiché le modifiche dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/630 e dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 sono collegate tra loro nella misura in cui riguardano l'esenzione dall'obbligo che i prodotti composti a lunga conservazione in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono miglioratori alimentari, in particolare vitamina D3, additivi alimentari, enzimi alimentari o aromi alimentari, siano accompagnati da un attestato privato al momento dell'immissione in commercio, nell'interesse della semplicità e della trasparenza, al fine di facilitare l'applicazione delle norme ed evitarne il moltiplicarsi in atti diversi, e poiché entrambe le modifiche dovrebbero avere effetto dalla stessa data per evitare l'incertezza giuridica, è opportuno che esse siano stabilite in un unico atto.

15) Conformemente all'articolo 14, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2022/2292, gli stabilimenti che producono prodotti altamente raffinati di origine animale o capsule di gelatina non sono tenuti a figurare negli elenchi di cui all'articolo 13 di tale regolamento delegato. Dato che l'articolo 14 crea ambiguità riguardo alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di tali prodotti e per motivi di coerenza con l'articolo 13 di detto regolamento delegato, le capsule di gelatina e i prodotti altamente raffinati identificati dai codici NC e dalle voci SA non menzionati all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 non dovrebbero essere menzionati all'articolo 14 del medesimo regolamento delegato. E' pertanto opportuno rettificare l'articolo 14, lettere d) ed e), del suddetto regolamento delegato.

16) All'articolo 21 si sono verificati errori nell'elenco delle sottovoci del sistema armonizzato relative ai germogli e ai semi destinati alla produzione di germogli di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (10). Tali errori sono sostanziali in quanto identificano i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli cui si applicano le condizioni per l'ingresso nell'Unione. E' pertanto opportuno rettificare tali sottovoci all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/2292.

17) E' stato commesso un errore nel numero del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione (11) citato nell'allegato I, parte II, sezione C, punto 2), lettera a). Ai fini della certezza del diritto, è opportuno rettificare tale errore.

18) E' opportuno concedere ai paesi terzi tempo sufficiente per conformarsi alla nuova prescrizione relativa all'inserimento in elenco degli stabilimenti autorizzati a esportare nell'Unione miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano interessati dalle modifiche apportate dal presente regolamento all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292. E' pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio per tale prescrizione.

19) E' opportuno modificare e rettificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2022/2292 e (UE) 2021/630,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 95 del 7.4.2017.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).

(3)

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002).

(4)

Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019).

(6)

Commissione europea, Centro comune di ricerca, Ždiniaková, T., Lörchner, C., De Rudder, O.et al., Azione coordinata dell'UE per scoraggiare determinate pratiche fraudolente nel settore del miele - Risultati delle prove analitiche effettuate sul miele importato, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023: https://data.europa.eu/doi/10.2760/184511 e Commissione europea, direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, Azione coordinata dell'UE « From the Hives » - Campionamento, indagini e risultati: https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-03/official-controls_food-fraud_2021-2_honey_report_euca.pdf.

(7)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un'esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi (GU L 289 dell'8.11.2019).

(8)

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001).

(9)

Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione del 16 febbraio 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021).

(10)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

(11)

Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui (GU L 248 del 26.9.2022).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292

Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così modificato:

1) all'articolo 2, dopo il punto 34) sono inseriti i punti 34 bis) e 34 ter) seguenti:

«34 bis) "miele": miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio (*1), anche per quanto riguarda le principali varietà di miele;

34 ter) "prodotti dell'apicoltura": miele, cera d'api, pappa reale, propoli o polline destinati al consumo umano;

__________

(*1) Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002).»;"

2) all'articolo 5, paragrafo 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«- ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico, agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili.»;

3) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente:

«c) miele e altri prodotti dell'apicoltura per cui nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono state stabilite le seguenti voci SA: 0409, 0410, 1212, 1521 o 1702.»;

4) all'articolo 15, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell'Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 o ottenute negli Stati membri:»;

5) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«Ciascuna partita dei seguenti animali e merci entra nell'Unione per essere immessa in commercio solo se è accompagnata da un certificato ufficiale:»;

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) prodotti composti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di carne diversi:

i) da gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti;

ii) dai prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non è richiesto un certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, né per le capsule di gelatina facenti parte dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o parte dei prodotti composti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento, se tali capsule non sono ottenute da ossa di ruminanti.»

;

6) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le partite di prodotti composti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o prodotti a base di carne diversi:

i) da gelatina o collagene non ottenuti da ossa di ruminanti;

ii) dai prodotti altamente raffinati quali descritti nell'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano;»;

7) all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, conformemente all'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l'attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell'immissione in commercio, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento, per i quali non è richiesto un attestato privato.»

.

Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2022/2292

Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 è così rettificato:

1) l'articolo 14 è così rettificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui alle voci SA 2932 o 3503 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.»;

b) la lettera e) è soppressa;

2) all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) germogli e semi destinati alla produzione di germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0713 34, 0713 35, 0713 39, 0713 40, 0713 50, 0713 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

3) nell'allegato I, parte II, sezione C, punto 2), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'allegato II, punto A.1, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le sostanze del gruppo A di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644;».

Art. 3

Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/630

All'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/630, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al momento dell'immissione in commercio, i prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono accompagnati da un attestato privato conformemente al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*2).

__________

(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).».

Art. 4

Disposizione transitoria

L'ingresso nell'Unione di partite di miele e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano da stabilimenti che non figurano in un elenco conformemente all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 è consentito per un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN