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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2688 DELLA COMMISSIONE, 24 novembre 2023

G.U.U.E. 28 novembre 2023, Serie L

Regolamento che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 novembre 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

5) Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di sette focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province seguenti: Columbia britannica [5], Alberta [1] e Saskatchewan [1], confermati tra il 4 novembre 2023 e il 7 novembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

6) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 20 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame negli stati seguenti: California [1], Iowa [2], Minnesota [3], Missouri [1], North Dakota [2], Oregon [2] e South Dakota [9], confermati tra il 14 novembre 2023 e il 22 novembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitarne la diffusione.

8) Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

9) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone.

10) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità - situazione che aveva determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

11) Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Alberta [2] e Saskatchewan [1], confermati tra il 20 settembre 2023 e il 3 ottobre 2023.

12) Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato in Scozia, nell'isola di Lewis, confermato il 27 settembre 2023.

13) Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, essi hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori.

14) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ritiene che i paesi interessati abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all'origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all'interno dell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito interessate dalla sospensione dell'ingresso nell'Unione.

15) E' pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580 della Commissione (4) ha rettificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la numerazione dei codici relativi a due zone del Regno Unito. E' stato rilevato un errore per quanto riguarda il termine finale relativo a una di tali zone. E' pertanto opportuno rettificare gli allegati V e XIV di conseguenza.

17) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

18) La rettifica delle voci relative al Regno Unito nelle righe relative alla zona GB-2,323 di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e all'allegato XIV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580.

19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580 della Commissione, del 13 novembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2023/2580, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2580/oj).

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato, parte I, del presente regolamento.

Art. 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all'allegato, parte II, del presente regolamento.

Art. 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia l'allegato, parte II, si applica a decorrere dal 16 novembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN