Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2626 DELLA COMMISSIONE, 24 novembre 2023

G.U.U.E. 28 novembre 2023, Serie L

Decisione che modifica gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda le misure nazionali applicabili in Danimarca in relazione alla nefrobatteriosi (BKD) e alla necrosi pancreatica infettiva (IPN). (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 24 novembre 2023

Entrata in vigore il: 1 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 226, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (2) stabilisce, negli allegati I e II, gli elenchi degli Stati membri, o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o che sono soggetti a un programma di eradicazione per tali malattie.

2) La Danimarca ha informato la Commissione della comparsa di un focolaio di nefrobatteriosi (BKD) in uno dei compartimenti del suo territorio, elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, ossia nel compartimento Refsgårds Dambrug. Tale compartimento dovrebbe pertanto essere rimosso da detto elenco.

3) La Danimarca ha inoltre informato la Commissione della comparsa di un focolaio di BKD in uno dei compartimenti del suo territorio, elencato nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 in quanto soggetto a un programma di eradicazione per tale malattia, ossia nel compartimento Hulsig Dambrug. Tale compartimento dovrebbe pertanto essere rimosso da detto elenco.

4) La Danimarca ha inoltre informato la Commissione del fatto che due compartimenti del suo territorio elencati nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, ossia i compartimenti Lundby Dambrug and Hulsig Dambrug, hanno completato con successo i programmi di eradicazione della necrosi pancreatica infettiva (IPN). Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere rimossi dall'elenco di detto allegato e dovrebbero invece essere inseriti nell'elenco dei compartimenti considerati indenni da IPN di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

5) La Danimarca ha informato la Commissione del fatto che un compartimento situato nel suo territorio, elencato nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 nella sezione relativa all'IPN e nell'allegato II di tale decisione di esecuzione nella sezione relativa alla BKD, ossia il compartimento Ravning Avlsstation, ha cessato di esistere. Tale compartimento dovrebbe pertanto essere rimosso da detti elenchi.

6) La Danimarca ha infine informato la Commissione del fatto che in due compartimenti situati nel suo territorio, elencati rispettivamente nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260, ossia il compartimento FREA, e nell'allegato II della medesima decisione di esecuzione, ossia il compartimento Øster Højgård Avlsdambrug, non sono più necessarie misure nazionali per impedire l'introduzione e la diffusione, rispettivamente, dell'IPN e della BKD. Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere rimossi da detti elenchi.

7) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260.

8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all'articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021).

Art. 1

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN