
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2683 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 2023
G.U.U.E. 1 dicembre 2023, Serie L
Decisione recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 30 novembre 2023
Entrata in vigore il: 4 dicembre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
1) La direttiva (UE) 2019/904 fissa obiettivi sul contenuto minimo di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande di cui alla parte F dell'allegato della direttiva medesima, comprese le bottiglie in PET. A norma della direttiva (UE) 2019/904, l'obiettivo per il 2025 è almeno il 25 % di plastica riciclata per le bottiglie in PET, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione, e l'obiettivo per il 2030 è almeno il 30 % di plastica riciclata per le bottiglie per bevande, calcolato come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione. La Commissione deve stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi sul contenuto di plastica riciclata e il formato in cui gli Stati membri devono comunicare ogni anno i dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET e nelle bottiglie per bevande.
2) Ai fini del calcolo e della verifica degli obiettivi sul contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, è opportuno considerare le etichette, anche termoretraibili, come parti delle bottiglie per bevande. In primo luogo una bottiglia per bevande, nel formato in cui è comunemente venduta ai consumatori, è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall'etichetta o dall'etichetta termoretraibile. Le etichette e le etichette termoretraibili sono usate per comunicare informazioni ai consumatori, anche a fini di immagine e pubblicità. Di solito le etichette termoretraibili avvolgono le bottiglie a 360 gradi, mentre le altre etichette coprono generalmente una minore porzione della bottiglia. In secondo luogo le etichette e le etichette termoretraibili sono spesso attaccate alla bottiglia nella stessa fase di produzione in cui vengono attaccati tappi e coperchi. Il loro peso dovrebbe pertanto essere incluso nel peso delle bottiglie per bevande, e l'eventuale plastica riciclata contenuta nelle etichette, anche termoretraibili, dovrebbe essere inclusa nel peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande. La parte F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 specifica che le bottiglie per bevande comprendono tappi e coperchi. A differenza di questi ultimi, le etichette e le etichette termoretraibili, sono di rado gettate separatamente dal corpo della bottiglia, il che spiega perché la direttiva (UE) 2019/904 non le menziona esplicitamente come elementi della bottiglia.
3) Gli obiettivi sul contenuto minimo di plastica riciclata stabiliti nella direttiva (UE) 2019/904 sono espressi in percentuale per le bottiglie in PET e per tutte le bottiglie per bevande immesse sui mercati degli Stati membri. Dato che, come indicato nel considerando 17 della direttiva, gli obiettivi sono intesi a promuovere la diffusione della plastica riciclata sul mercato per garantire l'uso circolare della plastica, nel definire le norme per il calcolo e la verifica del contenuto di plastica riciclata è opportuno considerare solo le parti in plastica delle bottiglie per bevande. L'unica parte di una comune bottiglia di plastica monouso per bevande che potrebbe non essere di plastica è presumibilmente l'etichetta, che può essere di carta. Poiché si stima che il peso dell'etichetta rappresenti al massimo il 5 % del peso della bottiglia, l'esclusione delle parti non in plastica delle bottiglie per bevande dal calcolo non incide in modo significativo sulla valutazione del conseguimento degli obiettivi.
4) Ai fini del calcolo e della verifica del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e della relativa comunicazione, è opportuno definire il termine «plastica riciclata». La plastica riciclata dovrebbe includere solo i materiali che sono stati rifiuti di plastica post-consumo prima di essere riciclati in quanto vi sono già sufficienti incentivi di mercato per il riciclaggio dei rifiuti pre-consumo. Inoltre la direttiva (UE) 2019/904 intende ridurre l'impatto di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e di solito i rifiuti di plastica pre-consumo non vengono dispersi nell'ambiente. I «rifiuti di plastica post-consumo» sono da intendersi come rifiuti di plastica generati a partire da prodotti di plastica immessi sul mercato. I rifiuti di plastica provenienti dagli imballaggi di prodotti che sono stati immessi sul mercato ma che hanno superato la data di scadenza prima di essere venduti ai consumatori dovrebbero pertanto essere considerati rifiuti di plastica post-consumo. Di conseguenza i materiali e i rifiuti di plastica prodotti durante i processi di produzione o di fabbricazione, compresi tutti i processi di lavorazione secondaria, i controlli, lo stoccaggio e gli spostamenti prima dell'immissione del prodotto sul mercato, non dovrebbero essere considerati rifiuti post-consumo.
5) A norma della direttiva (UE) 2019/904, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET e in tutte le bottiglie per bevande per dimostrare il conseguimento degli obiettivi relativi a detto contenuto. Mentre il contenuto riciclato corrisponde alla quantità di materiale riciclato, gli obiettivi sono espressi in percentuale, che rappresenta la percentuale di plastica riciclata contenuta nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET. Per dimostrare il conseguimento degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare non solo la somma del peso del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET, ma anche la somma del peso delle parti in plastica delle bottiglie stesse, affinché sia possibile calcolare la percentuale di contenuto suddetto.
6) Il regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione (2) istituisce una catena di comunicazione lungo tutte le fasi consecutive della fabbricazione, che comprende la comunicazione della percentuale di plastica riciclata presente in ciascun lotto di materiale contenente plastica riciclata e destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari. La catena di comunicazione obbliga gli operatori economici attivi nelle fasi iniziali della catena di fabbricazione, vale a dire i riciclatori e i trasformatori, a presentare una dichiarazione di conformità. I trasformatori che non immettono sul mercato le bottiglie per bevande e i riciclatori non sono tenuti a calcolare il peso della plastica presente in tali bottiglie. La dichiarazione di conformità deve essere consegnata agli operatori economici attivi nelle fasi successive della catena di fabbricazione, compresi quelli che immettono sul mercato le bottiglie per bevande. Gli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento (UE) 2022/1616 riguardano tutte le parti in plastica con contenuto riciclato delle bottiglie per bevande che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/904. Gli operatori economici che immettono sul mercato le bottiglie per bevande sono pertanto in grado di calcolare il peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie sulla base della percentuale di contenuto di plastica riciclata indicata nella dichiarazione di conformità per ciascuna parte delle bottiglie. Poiché l'obiettivo della presente decisione è consentire un calcolo e una verifica uniformi degli obiettivi relativi al contenuto riciclato stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/904, il calcolo deve essere effettuato in modo coerente in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto basare il calcolo del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande sui dati generati conformemente al regolamento (UE) 2022/1616. Tale metodologia riduce al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori economici e gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere presso gli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie per bevande i loro dati di mercato sul peso delle parti in plastica di tali bottiglie e sul peso della plastica riciclata in esse contenuta.
7) Le definizioni di «plastica» di cui al regolamento (UE) 2022/1616 e alla direttiva (UE) 2019/904 differiscono perché fanno riferimento a definizioni diverse di «polimero»; la prima si basa sul modo in cui il materiale è stato prodotto mentre la seconda si basa sulle sue attuali proprietà strutturali. Inoltre la definizione di «plastica» della direttiva (UE) 2019/904 esclude i polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. Tuttavia queste differenze non sono rilevanti per le bottiglie per bevande che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/904. La definizione di «materia plastica riciclata» del regolamento (UE) 2022/1616 differisce dalla definizione introdotta dalla presente decisione in quanto, teoricamente, può comprendere la plastica vergine aggiunta nel processo di decontaminazione. Tuttavia l'eventuale aggiunta di materiale vergine troverebbe riscontro nelle informazioni fornite dai riciclatori e trasmesse lungo la catena del valore. Tale materiale non sarà conteggiato ai fini del contenuto di plastica riciclata quale definito nella presente decisione. Pertanto le differenze tra le definizioni di «plastica» e «plastica riciclata» non sono rilevanti ai fini della presente decisione.
8) Poiché tutte le parti delle bottiglie per bevande sono materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) si applica alle bottiglie per bevande, compresi i controlli ufficiali della percentuale di plastica riciclata che i riciclatori e i trasformatori devono fornire nella dichiarazione di conformità a norma del regolamento (UE) 2022/1616. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere tenuti soltanto a introdurre ulteriori disposizioni in materia di verifica relative alla trasmissione delle informazioni agli Stati membri da parte degli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie per bevande, richiesta dalla presente decisione.
9) La plastica riciclata contenuta nelle bottiglie per bevande è soggetta al regolamento (UE) 2022/1616 o al regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (4), a seconda della tecnologia di riciclaggio con cui la si ottiene. A norma del regolamento (UE) 2022/1616, l'unica tecnologia di riciclaggio adeguata attualmente utilizzabile per ottenere plastica riciclata per le bottiglie per bevande è il riciclaggio meccanico dei rifiuti di PET post-consumo. La plastica ottenuta mediante tecnologie di riciclaggio chimico che scompongono i rifiuti in ingresso in sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 e successivamente utilizzata per produrre nuova plastica conformemente a detto regolamento non è distinguibile dal materiale vergine. Pertanto la documentazione di conformità rilasciata a norma di tale regolamento attualmente non indica la quantità di contenuto riciclato presente nella nuova plastica. La presente decisione tiene conto solo della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/1616.
10) Per tenere conto anche della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande che non è stata ottenuta mediante riciclaggio meccanico dei rifiuti di PET, la Commissione prevede di redigere una modifica della presente decisione al fine di includere una metodologia per il calcolo, la verifica e la comunicazione del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande basata sull'applicazione di determinati modelli di catena di custodia come definita nella norma ISO 22095-2020 (Catena di custodia - terminologia generale e modelli). In particolare, un possibile modello di catena di custodia è la miscelazione controllata, che consente di tenere conto anche del PET riciclato in modo non meccanico. Inoltre è possibile includere come modello ammissibile di catena di custodia un approccio basato sull'equilibrio di massa per tenere conto anche della plastica derivante dal riciclo delle materie prime presente nelle bottiglie non in PET.
11) Le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi relativi al contenuto di plastica riciclata e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni sul contenuto di plastica riciclata sono strettamente collegati perché riguardano la stessa plastica riciclata e le stesse bottiglie. Al fine di garantire la coerenza, è opportuno stabilire in un unico atto le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi relativi al contenuto e il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni.
12) Il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni tiene conto dei metodi di misurazione e delle tabelle per la comunicazione per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di cui alla decisione 2005/270/CE della Commissione (5), anch'essi basati sul peso e sul materiale.
13) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 155 del 12.6.2019.
Regolamento (UE) n. 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011).
Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005).
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008).
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti, quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, composti di plastica e che derivano da prodotti di plastica immessi sul mercato;
2) «plastica riciclata»: plastica che prima del riciclaggio quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE era un rifiuto di plastica post-consumo e che è stata prodotta mediante riciclaggio;
3) «bottiglia per bevande»: bottiglia di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi il tappo o il coperchio e l'eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, escluse:
- le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che sono in forma liquida.
4) «bottiglia in PET»: bottiglia per bevande prodotta usando il polietilene tereftalato come componente principale;
5) «operatore economico»: uno dei seguenti operatori, a condizione che immetta sul mercato bottiglie per bevande:
- trasformatore quale definito all'articolo 2, paragrafo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2022/1616;
- operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013).
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002).
Metodologia per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande
1. La quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie. Il quoziente è espresso in percentuale.
2. La quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie in PET immesse sul mercato per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie. Il quoziente è espresso in percentuale.
3. Per calcolare la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET si applicano le formule dell'allegato I.
Metodologia per calcolare il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande
1. Il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato è calcolato sommando il peso delle parti in plastica delle bottiglie raccolte presso gli operatori economici.
2. Esso può essere adeguato per tenere conto delle importazioni, delle esportazioni o degli spostamenti delle bottiglie per bevande da e verso altri Stati membri applicando la formula 5 dell'allegato I.
Metodologia per calcolare il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande
1. Il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato è calcolato sommando il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande raccolte presso gli operatori economici.
2. Se il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato viene adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, anche il peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande viene adeguato per tenere conto delle importazioni, delle esportazioni o degli spostamenti delle bottiglie per bevande da e verso altri Stati membri applicando la formula 4 dell'allegato I.
Obbligo di raccogliere dati dagli operatori economici e verifica dei dati
1. Gli Stati membri raccolgono presso gli operatori economici dati sul peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato e sul peso della plastica riciclata presente in tali bottiglie.
2. Gli Stati membri devono assicurarsi che i dati raccolti sul peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande siano stati calcolati dagli operatori economici moltiplicando, per ciascuna parte di ciascuna bottiglia, la percentuale di contenuto di plastica riciclata per il peso e sommando i risultati.
3. La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all'allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.
4. Gli Stati membri verificano i dati comunicati dagli operatori economici sulla base della valutazione dell'affidabilità dei dati.
Raccolta e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri
1. Ogni anno gli Stati membri calcolano il peso delle parti in plastica delle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all'articolo 3, il peso della plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all'articolo 4 e la conseguente quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all'articolo 2.
2. Gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell'allegato II e presentano la relazione di controllo della qualità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell'allegato III.
Altri tipi di riciclaggio
Entro il 31 marzo 2024 la Commissione propone una modifica della presente decisione per stabilire una metodologia per il calcolo, la verifica e la comunicazione del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande che consideri la plastica riciclata derivante da altri tipi di riciclaggio quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE.
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
Formule per calcolare la percentuale di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET
Le formule del presente allegato si applicano sia alle bottiglie per bevande che alle bottiglie in PET.
Per «bottiglia» si intende «bottiglia per bevande» se le formule sono applicate alle bottiglie per bevande, o «bottiglia in PET», se sono applicate alle bottiglie in PET.
La percentuale di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie immesse sul mercato di cui all'articolo 2 è calcolata con la formula seguente:
1. RC = R/W x 100 %
dove:
RC è la quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie immesse sul mercato di cui all'articolo 2
R è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie immesse sul mercato di cui all'articolo 4
W è il peso della plastica usata nelle bottiglie immesse sul mercato di cui all'articolo 3 Poiché una bottiglia è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall'eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie è calcolato con la formula seguente:
2. R = R_b + R_c + R_l
dove:
R_b è il peso della plastica riciclata usata nei corpi delle bottiglie immesse sul mercato
R_c è il peso della plastica riciclata usata nei tappi/coperchi delle bottiglie immesse sul mercato
R_l è il peso della plastica riciclata usata nelle etichette/etichette termoretraibili delle bottiglie immesse sul mercato.
Poiché una bottiglia è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall'eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, il peso della plastica usata nelle bottiglie è calcolato con la formula seguente:
3. W = W_b + W_c + W_l
dove:
W_b è il peso della plastica usata nei corpi delle bottiglie immesse sul mercato
W_c è il peso della plastica usata nei tappi/coperchi delle bottiglie immesse sul mercato
W_l è il peso della plastica usata nelle etichette/etichette termoretraibili delle bottiglie immesse sul mercato.
Se uno Stato membro adegua il peso della plastica usata nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e il peso della plastica riciclata nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, per tenere conto delle importazioni, delle esportazioni o degli spostamenti delle bottiglie da o verso altri Stati membri, si applicano le formule seguenti:
4. R = R_MS + R_in from other MS + R_imported - R_out to other MS - R_exported
dove:
R_MS è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie prodotte e immesse sul mercato nello stesso Stato membro
R_in from other MS è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie provenienti da altri Stati membri e immesse sul mercato nello Stato membro
R_imported è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie che sono state importate, vale a dire spostate nell'Unione da paesi terzi, e immesse sul mercato nello Stato membro
R_out to other MS è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie spostate in altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro
R_exported è il peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie che sono state esportate, vale a dire spostate in paesi terzi, dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro.
5. W = W_MS + W_in from other MS + W_imported - W_out to other MS - W_exported
dove:
W_MS è il peso della plastica usata nelle bottiglie prodotte e immesse sul mercato nello Stato membro
W_in from other MS è il peso della plastica usata nelle bottiglie provenienti da altri Stati membri e immesse sul mercato nello Stato membro
W_imported è il peso della plastica usata nelle bottiglie che sono state importate, vale a dire spostate nell'Unione da paesi terzi, e immesse sul mercato nello Stato membro
W_out to other MS è il peso della plastica usata nelle bottiglie spostate in altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro
W_exported è il peso della plastica usata nelle bottiglie che sono state esportate, vale a dire spostate in paesi terzi, dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro.
Poiché una bottiglia è costituita dal corpo, dal tappo o coperchio e dall'eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, gli addendi delle formule 4 e 5 sono calcolati con le formule seguenti:
6. R_x = R_x_b + R_x_c + R_x_l
dove:
x deve essere sostituito da «MS», «in from other MS», «imported», «out to other MS», o «exported»
R_x è uno qualsiasi degli addendi sul lato destro dell'equazione della formula 4
R_x_b è il peso della plastica riciclata usata nel corpo di R_x
R_x_c è il peso della plastica riciclata usata nel tappo/coperchio di R_x
R_x_l è il peso della plastica riciclata usata nell'etichetta/etichetta termoretraibile di R_x
7. W_x = W_x_b + W_x_c + W_x_l
dove:
x deve essere sostituito da «MS», «in from other MS», «imported», «out to other MS», o «exported»
W_x è uno qualsiasi degli addendi sul lato destro dell'equazione della formula 5
W_x_b è il peso della plastica usata nel corpo di W_x
W_x_c è il peso della plastica usata nel tappo/coperchio di W_x
W_x_l è il peso della plastica usata nell'etichetta/etichetta termoretraibile di W_x
ALLEGATO II
FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI
1. Formato per la comunicazione dei dati calcolati in base alla metodologia di cui all'articolo 3
Tabella 1
Peso della plastica usata nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET immesse sul mercato, calcolato conformemente all'articolo 3 (in tonnellate)
Bottiglie in PET (C1) | bottiglie per bevande diverse dalle bottiglie in PET (C2) | Bottiglie per bevande (C1+C2) | |
PAESE: | |||
ANNO DI RIFERIMENTO: | |||
Peso della plastica usata nelle bottiglie calcolato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 | |||
Peso della plastica usata nelle bottiglie prodotte e immesse sul mercato nello Stato membro [1] | |||
Adeguamento del peso della plastica usata nelle bottiglie calcolato conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 | |||
Peso della plastica usata nelle bottiglie spostate da altri Stati membri e immesse sul mercato [2] | |||
Peso della plastica usata nelle bottiglie importate e immesse sul mercato [3] | |||
Peso della plastica usata nelle bottiglie spostate in altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro [4] | |||
Peso della plastica usata nelle bottiglie esportate dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro [5] | |||
Adeguamento del peso della plastica usata nelle bottiglie immesse sul mercato [6] | |||
Note: Caselle grigio scuro: comunicazione facoltativa [1] Calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1. W_MS [2] Calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2. W_in from other MS [3] Calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2. W_imported [4] Calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2. W_out to other MS [5] Calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2. W_exported [6] Calcolato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2. W Per dimostrare la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904 e per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario compilare la colonna 1 (C1). Per dimostrare la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 e per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario compilare le colonne 1 (C1) e 2 (C2), o le colonne 1 (C1) e 3 (C1 + C2). La compilazione della colonna rimanente è facoltativa. |
.
2. Formato per la comunicazione dei dati calcolati in base alla metodologia di cui all'articolo 4
Tabella 2
Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET immesse sul mercato, calcolato conformemente all'articolo 4 (in tonnellate), e quota di contenuto di plastica riciclata (in percentuale)
Bottiglie in PET (C1) | bottiglie per bevande diverse dalle bottiglie in PET (C2) | Bottiglie per bevande (C1+C2) | |
PAESE: | |||
ANNO DI RIFERIMENTO: | |||
Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 | |||
Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie prodotte e immesse sul mercato nello Stato membro [1] | |||
Adeguamento del peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 | |||
Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie spostate da altri Stati membri e immesse sul mercato [2] | |||
Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie importate e immesse sul mercato [3] | |||
Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie spostate in altri Stati membri dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro [4] | |||
Peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie esportate dopo essere state immesse sul mercato nello Stato membro [5] | |||
Adeguamento del peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie immesse sul mercato [6] | |||
Quota di contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie, espressa in percentuale [7] | |||
Note: Caselle grigio scuro: comunicazione facoltativa [1] Calcolato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1. R_MS [2] Calcolato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. R_in from other MS [3] Calcolato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. R_imported [4] Calcolato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. R_out to other MS [5] Calcolato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. R_exported [6] Calcolato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2. R [7] Calcolato in conformità dell'articolo 2. RC Per dimostrare la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904 e per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario compilare la colonna 1 (C1). Per dimostrare la conformità agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 e per adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), di detta direttiva, è necessario compilare le colonne 1 (C1) e 2 (C2), o le colonne 1 (C1) e 3 (C1 + C2). La compilazione della colonna rimanente è facoltativa. |
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ALLEGATO III
FORMATO DA UTILIZZARE PER LA RELAZIONE SUL CONTROLLO DELLA QUALITA'
1. Informazioni generali
1.1. Stato membro: | |
1.2. Organismo che trasmette i dati e la relazione di controllo della qualità: | |
1.3. Nome del referente: | |
1.4. Indirizzo email del referente: | |
1.5. Numero di telefono del referente: | |
1.6. Anno di riferimento: | |
1.7. Data di trasmissione/versione: | |
1.8. Eventuale link alla pubblicazione dei dati da parte dello Stato membro: |
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2. Descrizione delle istituzioni coinvolte nella raccolta dei dati
Nome dell'istituzione | Descrizione del ruolo e delle responsabilità principali | Data di trasmissione dei dati | Periodo di riferimento | Fonti di dati (specificare la proporzione relativa dei dati complessivi ricavati da ciascuna fonte e includere link a tutti i riferimenti, pubblicazioni ecc.) |
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(Aggiungere righe se del caso).
3. Descrizione dei metodi utilizzati
3.1. Descrizione della portata del calcolo del contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande quale recepito nel diritto nazionale
Descrivere il livello al quale è calcolato il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/904. Per esempio, gli obiettivi potrebbero configurarsi come requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia per bevande immessa sul mercato, come media per le bottiglie per bevande immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nello Stato membro.
(Aggiungere righe se del caso).
3.2. Metodi di raccolta e compilazione dei dati
Per tutti gli strumenti usati per raccogliere dati, descrivere i metodi di raccolta e compilazione.
(Aggiungere righe se del caso).
3.3. Altre ipotesi
Descrivere altre ipotesi o fattori di aggiustamento utilizzati per il calcolo, il metodo per stimarli ed eventuali elementi di prova.
(Aggiungere righe se del caso).
4. Sistema di verifica e controllo dei dati
4.1. Verifica dei dati relativi alle bottiglie per bevande e alle bottiglie in PET
Procedure di verifica e di controllo | Richiesta di dati sulle bottiglie in PET immesse sul mercato (sì/no) | Richiesta di dati sulle bottiglie per bevande immesse sul mercato diverse dalle bottiglie in PET (sì/no) | Eventuali osservazioni supplementari |
Controlli della completezza dei dati | |||
Controlli incrociati | |||
Controlli delle serie temporali | |||
Controlli di audit | |||
Altro (precisare) |
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4.2. Verifica dei dati relativi al contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET
Descrivere la metodologia usata per la garanzia della qualità e la verifica dei dati sul contenuto di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande e nelle bottiglie in PET
(Aggiungere righe se del caso).
4.3. Descrizione dei principali fattori che incidono sull'accuratezza dei dati comunicati sulle bottiglie per bevande e sulle bottiglie in PET immesse sul mercato e sulla plastica riciclata usata in tali bottiglie
Potenziali fattori che incidono sull'attendibilità dei dati | Bottiglie in PET immesse sul mercato (sì/no) | Bottiglie per bevande immesse sul mercato diverse dalle bottiglie in PET (sì/no) | Plastica riciclata usata nelle bottiglie in PET immesse sul mercato (sì/no) | Plastica riciclata usata nelle bottiglie per bevande immesse sul mercato diverse dalle bottiglie in PET (sì/no) | Descrizione del modo in cui è influenzata l'accuratezza dei dati | Descrizione dei metodi applicati per ridurre al minimo l'impatto dei dati inesatti |
Errori di campionamento [1] (ad esempio coefficienti di variazione) | ||||||
Errori di copertura [2] (ad esempio regimi de minimis, copertura regionale) | ||||||
Errori di misurazione [3] (ad esempio unità di misura) | ||||||
Strumenti per testare la raccolta di dati [4] (ad esempio test dei questionari) | ||||||
Errori di trattamento [5] (ad esempio identificazione degli errori, correzione degli errori) | ||||||
Errori di mancata risposta [6] | ||||||
Errori di ipotesi del modello [7] | ||||||
Altro (precisare) |
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4.4. Spiegazione della portata e della validità delle indagini per raccogliere dati sulle bottiglie per bevande e le bottiglie in PET immesse sul mercato e sulla plastica riciclata usata in tali bottiglie
(Aggiungere righe se del caso).
4.5. Differenze rispetto ai dati comunicati per gli anni di riferimento precedenti
Eventuali modifiche rilevanti introdotte nella metodologia di calcolo applicata per l'anno di riferimento corrente rispetto a quella applicata per gli anni di riferimento precedenti (in particolare, revisioni retrospettive, relativa natura ed eventuale discontinuità delle serie per un dato anno).
(Aggiungere righe se del caso).
4.6. Spiegazione della differenza di tonnellaggio
Sezione da compilare se i dati comunicati mostrano una variazione superiore al 10 % rispetto ai dati trasmessi per l'anno di riferimento precedente.
Motivi della differenza o causa alla base della differenza di peso delle bottiglie per bevande, delle bottiglie in PET immesse sul mercato o della plastica riciclata usata in tali bottiglie.
Variazioni di peso delle bottiglie per bevande o delle bottiglie in PET immesse sul mercato | Variazione (%) | Motivo principale della variazione |
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(Aggiungere righe se del caso).
Variazioni di peso della plastica riciclata usata nelle bottiglie per bevande o nelle bottiglie in PET immesse sul mercato | Variazione (%) | Motivo principale della variazione |
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(Aggiungere righe se del caso).
5. Riservatezza
Motivi della richiesta di non pubblicare i dati comunicati o alcune informazioni contenute nella presente relazione, unitamente a un elenco delle parti specifiche di cui si chiede la non pubblicazione.
(Aggiungere righe se del caso).
[1] Descrivere i coefficienti di variazione stimati e le metodologie applicate per la stima della varianza.
[2] Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di copertura.
[3] Descrivere gli strumenti per ridurre i rischi potenziali ed evitare errori.
[4] Descrivere gli strumenti e le metodologie applicati per garantire la qualità e la pertinenza degli strumenti di raccolta dei dati.
[5] Descrivere le fasi di trattamento tra la raccolta dei dati e la produzione di statistiche ed elencare eventuali errori di trattamento individuati e la loro portata.
[6] Descrivere i tassi di mancata risposta per unità e per voci per le variabili principali e i metodi di imputazione (se del caso).
[7] Descrivere il tipo e le dimensioni degli errori di ipotesi del modello.