
DECISIONE (EURATOM) 2023/2781 DEL CONSIGLIO, 8 dicembre 2023
G.U.U.E. 12 dicembre 2023, Serie L
Decisione che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) E' opportuno concludere l'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (Korean Penisula Energy Development Organisation - KEDO) («accordo»).
2) L'accordo dovrebbe essere applicato retroattivamente dal 31 maggio 2021 e dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 maggio 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo Unico
E' approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO).
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARI'A
ALLEGATO
ACCORDO TRA LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E L'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO ENERGETICO DELLA PENISOLA COREANA
LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominata «la Comunità», e
L'ORGANIZZAZIONE PER LO SVILUPPO ENERGETICO DELLA PENISOLA COREANA,
in appresso denominata «KEDO»,
considerando quanto segue:
1. La KEDO è stata istituita in virtù dell'accordo relativo alla creazione dell'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana, del 9 marzo 1995, come modificato il 19 settembre 1997, tra i governi della Repubblica di Corea, del Giappone e degli Stati Uniti d'America.
2. L'ottavo accordo concluso tra la Comunità e la KEDO è giunto a termine il 31 maggio 2021.
3. Dopo la decisione di porre fine al progetto della KEDO relativo ai reattori nucleari ad acqua leggera e la decisione, adottata nel 2007, di ridurre drasticamente il personale e i locali adibiti allo svolgimento delle funzioni del segretariato, nel 2021 il comitato esecutivo della KEDO ha deciso di mantenere l'Organizzazione oltre il 31 maggio 2021.
4. Sia la Comunità che la KEDO hanno manifestato la volontà di proseguire la cooperazione con l'obiettivo di dare attuazione alla cessazione del progetto relativo ai reattori nucleari ad acqua leggera e a un ordinato scioglimento della KEDO.
5. Dopo il 31 maggio 2021 l'accordo è stato automaticamente rinnovato ogni anno. E' pertanto necessario prevedere un'applicazione retroattiva dell'accordo. L'accordo dovrebbe restare in vigore fino al 31 maggio 2024,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Applicazione delle disposizioni dell'accordo precedente
Salvo indicazioni contrarie contenute in uno degli articoli qui di seguito, le disposizioni dell'accordo precedente tra la Comunità e la KEDO, giunto a termine il 31 maggio 2021, restano in vigore nel quadro del presente accordo.
Articolo 2
Contributo della Comunità
Il presente accordo non prevede alcun contributo finanziario da parte della Comunità al bilancio della KEDO.
Articolo 3
Durata
Il presente accordo resta in vigore fino al 31 maggio 2024.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore all'atto della firma da parte della Comunità e della KEDO e ha effetto retroattivo a decorrere dal 1° giugno 2021.
Fatto a Bruxelles, ... addì ... 2023, in due originali
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Fatto a New York, ... addì ... 2023, in due originali
Per l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana