
TRATTATO DI ISTITUZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM); Roma, 25 marzo 1957
Ratificato con Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
S.O. G.U.R.I. 23 dicembre 1957, n. 317
TESTO COORDINATO
Redatto ai sensi dei seguenti trattati ed atti:
- Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee (Trattato di fusione), 8 aprile 1965 (G.U.C.E. 13 luglio 1967 n. L 152, ratificato con legge 3 maggio 1966 n. 437 in S.O. G.U.R.I. 25 giugno 1966 n. 155);
- Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee, 22 aprile 1970 (G.U.C.E. 2 gennaio 1971 n. L 2, ratificato con legge 23 dicembre 1970 n. 1185 in G.U.R.I. 22 gennaio 1971 n. 17);
- Atti relativi all'adesione alle Comunità europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 22 gennaio 1972 (G.U.C.E. 27 marzo 1972 n. L 73, ratificato con legge 21 dicembre 1972 n. 826 in S.O. G.U.R.I. 29 dicembre 1972 n. 336);
- Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975 (G.U.C.E. 31 dicembre 1977 n. L 359, ratificato con legge 6 aprile 1977 n. 148 in S.O. G.U.R.I. 30 aprile 1977 n. 116);
- Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (allegato alla Decisione 76/787/CECA, CEE, EURATOM), 20 settembre 1976 (G.U.C.E. 8 ottobre 1976, n. L 278, approvato con legge 6 aprile 1977 n. 150 in S.O. G.U.R.I. 30 aprile 1977 n. 116);
- Atti relativi all'adesione della Repubblica Ellenica alle Comunità europee, 28 maggio 1979 (G.U.C.E. 19 novembre 1979 n. L 291, ratificato con legge 12 febbraio 1980 n. 52 in S.O. G.U.R.I. 10 marzo 1980 n. 68);
- Trattato che modifica i trattati che istituiscono le Comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia, 13 marzo 1984 (G.U.C.E. 1 febbraio 1985 n. L 29, ratificato con legge 22 dicembre 1984 n. 871 in G.U.R.I. 28 dicembre 1984 n. 355);
- Atti relativi all'adesione del regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alle Comunità europee, 12 giugno 1985 (G.U.C.E. 15 novembre 1985 n. L 302, ratificato con legge 11 dicembre 1985 n. 775 in S.O. G.U.R.I. 28 dicembre 1985 n. 304);
- Atto Unico Europeo (AUE), 17 febbraio 1986 (G.U.C.E. 29 giugno 1987 n. L 169, ratificato con legge 23 dicembre 1986 n. 909 in S.O. n. 123 G.U.R.I. 29 dicembre 1986 n. 300)
- Trattato sull'Unione Europea (UE), Maastricht, 7 febbraio 1992 (G.U.C.E. 29 luglio 1992, n. C 191, ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454 in S.O. n. 126 G.U.R.I. 24 novembre 1992 n. 277).
- Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, 24 giugno 1994 (G.U.C.E. 29 agosto 1994 n. C 241, ratificato con legge 14 dicembre 1994 n. 686 in S.O. n. 162 G.U.R.I. 16 dicembre 1994 n. 293).
TRATTATO CHE ISTITUISCE
LA COMUNITA' EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)
PREAMBOLO
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Coscienti che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il progresso delle opere di pace,
Convinti che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio e possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacita creativa dei loro paesi,
Risoluti a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e cosi pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli,
Solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni,
Desiderosi di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica,
Hanno deciso di creare una Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
S. E. Paul-Henri SPAAK,
Ministro degli affari esteri;
S. E. Barone J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS,
Segretario generale del Ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
S. E. Konrad ADENAUER,
Cancelliere federale;
S. E. Walter HALLSTEIN,
Segretario di Stato agli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
S. E. Christian PINEAU,
Ministro degli affari esteri;
S. E. Maurice FAURE,
Segretario di Stato agli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. Antonio SEGNI,
Presidente del Consiglio dei ministri;
S. E. Gaetano MARTINO,
Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
S. E. Joseph BECH,
Presidente del Governo, Ministro degli affari esteri;
S. E. Lambert SCHAUS,
Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:
S. E. Joseph LUNS,
Ministro degli affari esteri;
S. E. J. LINTHORST HOMAN,
Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa;
I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Con il presente Trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra Loro una COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).
La Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.
Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente Trattato:
a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,
b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione,
c) agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità,
d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari,
e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,
f) esercitare il diritto di proprietà che le e riconosciuto sulle materie fissili speciali,
g) assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la libertà d'impiego degli specialisti all'interno della Comunità,
h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare.
(integrato dall'art. 19 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975 e sostituito dall'art. I 1 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:
- un PARLAMENTO EUROPEO,
- un CONSIGLIO,
- una COMMISSIONE,
- una CORTE DI GIUSTIZIA,
- una CORTE DEI CONTI.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.
1. La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità.
2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato.
L'elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Questa ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'articolo 134.
Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda.
Dopo aver dato agli interessati la più ampia facoltà di formulare le proprie osservazioni, la Commissione può esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione. Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione e tenuta ad esprimere tale parere.
Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. la Commissione non può rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati.
La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati.
La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, può riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.
Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione può:
a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione,
b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone,
c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti,
d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.
Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.
I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunità.
La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.
La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunità.
1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.
Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.
Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.
Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.
2. per motivi di ordine geografico o funzionale, le attivati del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare, nell'ambito del centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.
La Commissione regola le modalità dell'insegnamento.
2. Sarà creato un istituto di livello universitario le cui modalità di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunità a Stati membri, persone o imprese, e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10, nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.
Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità, sempreché essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto.
Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di brevetto, quando la Comunità benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facoltà.
La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sublicenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facoltà per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate.
In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia perché siano fissate condizioni idonee.
La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'articolo 12, acquisite dalla Comunità, che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facoltà di disporne liberamente.
Tuttavia, la Commissione può subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.
La Commissione non può comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.
La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunità e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea, dei modelli di utilità o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.
La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche sempreché non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunità mediante ricerche svolte per incarico della Commissione.
Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione, al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che, tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore, della comunicazione non abbia consentito.
b) comunicazione d'ufficio alla Commissione
1. Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilità, il cui oggetto sia specificatamente nucleare, è depositata presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda.
Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda.
La Commissione può richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l'esistenza.
La Commissione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma.
Lo Stato membro al quale è rivolta la richiesta della Commissione è tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato, la comunicazione avviene senza indugio.
In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro è nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda.
2. gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenuto deposito, l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilità non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame, senza essere specificatamente nucleare, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.
A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le è comunicato nel termine di due mesi.
3. Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello utilità concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione, per consentire nel più breve termine la pubblicazione delle domande stesse.
4. Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tuttavia, la Commissione può utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso del richiedente ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
c) Concessione di licenze d'uso con procedimento arbitrale o d'ufficio
1. In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:
a) alla Comunità o alle Imprese comuni cui tale diritto e attribuito in virtù dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilità che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreché la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti.
A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facoltà di autorizzare terzi a utilizzare l'invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunità o delle Imprese comuni;
b) a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilità che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, sempreché siano osservate tutte le seguenti condizioni:
i) sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificamente nucleare;
ii) non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo dell'energia nucleare sui territori di uno Stato membro ove un'invenzione è protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione;
iii) non sia stato ottemperato da parte del titolare all'invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni;
iv) sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell'invenzione.
In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione.
2. La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non può essere ottenuta quando il titolare faccia valere l'esistenza di un motivo legittimo, e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
3. La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 dà diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità, e il beneficiario della licenza d'uso.
4. Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale.
Ai fini previsti dalla presente sezione, e istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia.
Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia. Il controllo della Corte di giustizia può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione, e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente Trattato.
Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'articolo 164.
Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d'uso in uno dei casi previsti dall'articolo 17, né dà comunicazione al titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea, del modello d'utilità o della domanda di brevetto, e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l'estensione della licenza.
Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 19, il titolare può proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non può richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.
Se il Collegio arbitrale, cui è demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell'articolo 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreché le parti non si siano già accordate in merito.
Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione può richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.
Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, notificano alle Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza.
Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di giustizia.
Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di giustizia.
Se la sentenza della Corte di giustizia constata l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza.
1. In caso di mancato accordo sull'ammontare dell'indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Le parti rinunciano per ciò stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'articolo 18.
2. Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato è considerata nulla.
Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo e fissato dagli organi nazionali competenti.
Trascorso il termine di un anno e sempreché nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.
La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.
Le cognizioni, acquisite dalla Comunità grazie all'esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione e suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di più Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti:
1. Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi.
2. La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o più Stati membri.
La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni,
Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza.
Allo spirare del termine viene applicato il più rigoroso dei regimi così domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri.
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza.
Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili,
a) le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione:
i) a una Impresa comune,
ii) a una persona o a una impresa, che non sia una Impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attività,
b) le cognizioni di cui all'articolo 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attività sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione,
c) inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la propria attività sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d'uso, conformemente all'articolo 12.
1. Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilità relativi a un oggetto contemplato dall'articolo 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessità di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso.
La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
2. La Commissione può egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle Imprese comuni, sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attività sul territorio dello Stato stesso.
Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 incluso.
Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non può essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa.
3. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, può in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.
1. Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilità o domande di modello di utilità, sono sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'articolo 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.
L'indennizzo del pregiudizio subìto dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa, è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità.
Qualora più Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.
La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.
Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d'utilità non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d'utilità mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunità è tenuta a risarcire il danno subìto dall'interessato.
La Comunità, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'autore, è surrogata agli interessati nell'esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi è deroga al diritto della Comunità di agire, conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l'autore del pregiudizio.
Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranità, deve essere concluso dalla Commissione.
Tuttavia, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.
Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Per norme fondamentali s'intendono:
a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate.
Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'articolo 31.
La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate, e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.
La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di uguale natura.
Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.
Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.
Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.
La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificare il funzionamento e l'efficacia.
Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'articolo 35 sono regolarmente comunicate dalle autorità competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattività di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.
La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.
La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.
Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia.
La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena questo sia stato istituito, una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria.
Tale sezione ha in particolare l'incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli articoli 33, 37 e 38, e di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del presente capo.
Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.
La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.
Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente Trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimenti concernenti i nuovi impianti nonché le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entità definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
L'elenco dei settori industriali summenzionato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.
I progetti di cui all'articolo 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al più tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare il termine suddetto.
La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d'investimenti connessi con gli obiettivi del presente Trattato.
Essa comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.
Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione può pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.
Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità possono essere costituite in Imprese comuni ai sensi del presente Trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.
1. Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanante dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, è oggetto di un'indagine da parte della Commissione.
A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.
2. La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di Impresa comune.
Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessita dell'Impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:
a) la località d'impianto,
b) lo statuto,
c) il volume e il ritmo del finanziamento,
d) la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell'Impresa comune,
e) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune,
f) l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato.
La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.
Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.
Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.
In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.
Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:
a) la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'Impresa comune,
b) la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni Impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.
Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.
Ogni Impresa comune ha personalità giuridica.
In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacita giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del proprio statuto, ogni Impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia in virtù del presente Trattato, le controversie interessanti le Imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.
Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste.
Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 47 su proposta della Commissione.
La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle Imprese comuni fino all'insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.
1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali e assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
2. A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:
a) sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;
b) è costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità.
L'Agenzia non può operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunità per la consegna di cui trattasi.
L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.
Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, può essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese.
L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia.
Lo statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.
Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri.
Lo statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.
Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.
Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
1. il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:
a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo VIII,
b) l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.
2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli articolo 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.
Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, è tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta.
Lo stesso avviene nel caso di più imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.
Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore
a) può, sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;
b) è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non può avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 62.
La Commissione non può accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente Trattato.
Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le località di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desiderebbero la conclusione.
Così pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovrà essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.
L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.
Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali può soddisfarle.
Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.
L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.
1. L'Agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri,
a) sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunità alle condizioni definite dall'articolo 60,
b) sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie,
c) sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'articolo 59 b) comma secondo.
2. Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo VII, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore,
a) sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia,
b) sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore,
c) sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunità, legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto né per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparità tra gli utilizzatori della Comunità.
3. Le disposizioni dell'articolo 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.
I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statutarie o convenzionali in vigore per tali imprese.
L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.
L'articolo 60 è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità.
Tuttavia, l'origine geografica delle forniture può essere determinata dall'Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.
Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia non è in grado di consegnare in un termine ragionevole l'intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente dei contratti per forniture provenienti dall'esterno della Comunità, sempreché tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione.
Tale diritto è accordato per un anno, con possibilità di rinnovazione qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto.
Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. questa può, nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obbiettivi del presente Trattato.
Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall'articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.
Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.
L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.
Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione può ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi.
Quando l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.
La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunità, può intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri.
La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria.
Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione, specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtù del comma precedente.
Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilità di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avrà posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per se stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunità.
La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tributarie o minerarie.
L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunità.
La Commissione può decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalità di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, è necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.
La Commissione può dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entità corrisponda agli usi normali a fini di ricerca.
Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtù di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formatazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali:
a) conclusi tra più persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine,
b) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all'impresa di origine,
c) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunità.
Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunità.
Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo VII. Tuttavia le disposizioni del capo VIII non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).
Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. la Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.
Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio può confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.
Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:
a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,
b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, è tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche è necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.
La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 77.
La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilità relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.
Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorità dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'articolo 78 e del primo comma del presente articolo.
La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.
La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.
Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.
La Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore.
Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualità, gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le località, a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtù del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorità di questo Stato, a condizione che ciò non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni.
In caso di opposizione all'effettuazione del controllo, la Commissione è tenuta a domandare al presidente della Corte di giustizia un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il presidente della Corte di giustizia decide entro un termine di tre giorni.
Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione può rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di giustizia.
Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorità nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.
Gli ispettori sono assunti dalla Commissione.
Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all'articolo 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione.
La Commissione può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio.
Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato, alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia.
1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione può pronunciare sanzioni nei loro confronti.
Tali sanzioni sono, in ordine di gravità:
a) il richiamo,
b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico.
c) Un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,
d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.
2. Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalità previste dall'articolo 164.
In deroga al disposto dell'articolo 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia può, a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione.
La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata.
3. La Commissione può rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo.
4. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.
Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.
Il settore di competenza, le modalità del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo.
Il controllo non può estendersi alle materie destinate alle necessità della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessità ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.
Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da una Stato membro.
Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità.
Il diritto di proprietà della Comunità si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa, e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo VII.
Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente Trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.
Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, è tenuto a cura dell'Agenzia, a nome della Comunità.
1. Nel conto finanziario delle materie fissili speciali:
a) è portato a credito della Comunità e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;
b) è portato a debito della Comunità e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale stato, persona o impresa, e che diventano proprietà della Comunità. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunità delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa.
2. Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunità né perdite né benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori.
3. I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore.
4. Ai fini dell'applicazione del presente capo, l'Agenzia è considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.
Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprietà della Comunità possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Il regime di proprietà applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprietà della Comunità, a mente del presente capo, è determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.
Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente Trattato.
Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti:
a) i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2,
b) i prodotti contemplati nell'elenco B, sempreché una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione e fini di carattere nucleare.
Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo stato e gli altri Stati membri.
Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni:
a) per i prodotti contemplati nell'elenco A1, la tariffa doganale comune è fissata al livello della tariffa più bassa in vigore al 1° gennaio 1957 in uno degli Stati membri;
b) per i prodotti contemplati nell'elenco A2, la Commissione prende ogni opportuna disposizione perché vengano avviati negoziati fra gli Stati membri in merito a tali prodotti, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualora per taluni di questi prodotti non sia stato possibile addivenire ad un accordo alla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i dazi applicabili della tariffa doganale comune;
c) la tariffa doganale comune sui prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2 è applicata a partire dalla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere l'applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell'elenco B per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità.
Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessità fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, può stabilire le direttive concernenti le modalità d'applicazione del presente articolo.
Nessuna restrizione fondata sulla nazionalità può essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico.
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalità di applicazione del presente articolo.
La Commissione può formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato.
Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s'impegna altresì ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.
Nell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.
Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne edotto il Consiglio.
Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunità, uno o più Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente Trattato.
Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le è stata inviata.
Tale Stato non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del presente Trattato. L'istanza può essere presentata alla Corte di giustizia in qualsiasi momento, non appena lo stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.
Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non può invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.
Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, nel campo d'applicazione di quest'ultimo, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. la Commissione può esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato.
Su istanza della Commissione, la Corte di giustizia si pronuncia in merito alla compatibilità di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente Trattato.
Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi, prima dell'entrata in vigore del Trattato stesso, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente Trattato da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non sono opponibili al presente Trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di giustizia, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.
Gli Stati membri che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare, sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunità dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi.
Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
Il Parlamento europeo, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.
Articolo 107 A
(inserito dall'art. I 2 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.
Articolo 107 B
(inserito dall'art. I 2 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.
La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.
Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Articolo 107 C
(inserito dall'art. I 2 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientri nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.
Articolo 107 D
(inserito dall'art. I 2 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.
Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.
3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore.
(modificato dall'art. 10 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, dagli artt. 1, 2 e 14 dell'atto relativo ai rappresentanti dell'assemblea del 20 settembre 1976, dall'art. 10 del trattato di adesione della Grecia del 28 maggio 1979, dall'art. 10 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985, dall'art. I 3 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992 e dall'art. 11, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Norvegia 15
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87.
3. Il Parlamento europeo elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
(modificato dall'art. 27, del trattato di fusione, 8 aprile 1965)
Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.
Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa.
Il Consiglio e udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati alle condizioni previste da detto regolamento.
Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione.
(integrato dall'art. I 4 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura e approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 127. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente.
Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni previste dal presente Trattato.
Esso prende tutti i provvedimenti di sua competenza al fine di coordinare le azioni degli Stati membri e della Comunità.
(abrogato dall'art. 7, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 5 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992 e modificato dall'art. 12, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro.
La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
(abrogato dall'art. 7, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 5 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
(modificato dall'art. 14 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, dall'art. 14 del trattato di adesione della Grecia del 28 maggio 1979, dall'art. 14 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985 e dall'art. 15, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:
Belgio 5
Danimarca 3
Germania 10
Grecia 5
Spagna 8
Francia 10
Irlanda 3
Italia 10
Lussemburgo 2
Paesi Bassi 5
Norvegia 3
Austria 4
Portogallo 5
Finlandia 3
Svezia 4
Regno Unito 10
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- 64 voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione.
- 64 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri, negli altri casi
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.
Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime.
Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando il Parlamento europeo sia stata consultata in merito alla proposta.
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
(abrogato dall'art. 7, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 6 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. Un Comitato composto dei Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida.
2. Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale, posto sotto la direzione di un Segretario Generale. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità.
Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del Segretariato generale.
3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
(abrogato dall'art. 7, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 7 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa stipendi, indennità e pensioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, la Commissione:
- vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso,
- formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,
- dispone di un proprio potere di decisione, e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente Trattato,
- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività della Comunità.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965, inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992 e modificato dall'art. 16, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
1. La Commissione è composta di 21 membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimità.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 129 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 114.
Il loro mandato è rinnovabile.
2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i Governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare Presidente della Commissione.
I Governi degli Stati membri, in consultazione con il Presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.
Il Presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il Presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al Presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995.
Il Presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai Governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi é motivo di procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni o di decesso, il Presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 127, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
La Commissione può nominare uno o due Vicepresidenti tra i suoi membri.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e inserito dall'art. I 8 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 126.
La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.
(abrogato dall'art. 19, del trattato di fusione, 8 aprile 1965 e dall'art. I 9 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
(modificato dall'art. 23 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, dall'art. 19 del trattato di adesione della Grecia del 28 maggio 1979, dall'art. 23 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985 e dall'art. 26, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
1. Presso la Commissione è istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo.
Il Comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente Trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno.
2. Il Comitato è composto di 39 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.
I membri del Comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico e rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Il Comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.
La Commissione può procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i Comitati di studi necessari all'adempimento della sua missione.
La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.
(modificato dall'art. 17 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, dall'art. 16 del trattato di adesione della Grecia del 28 maggio 1979 e dall'art. 17 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985, e successivamente sostituito dall'art. I 10 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992 e modificato dagli artt. 17 e 18, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
La Corte di giustizia è composta di 17 Giudici.
La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite.
La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunità che è parte nell'istanza.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei Giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 139, secondo comma.
(modificato dall'art. 18 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, dall'art. 18 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985 e dall'art. 20, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, cosi come definita dall'articolo 136.
Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 139, terzo comma.
(modificato dall'art. 19 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, dall'art. 16 del trattato di adesione della Grecia del 28 maggio 1979, dall'art. 19 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985 e dall'art. 21, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e rinnovabile.
La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Articolo 140 A
(introdotto dall' art. 26 dell'AUE del 17 febbraio 1986, e sostituito dall'art. I 11 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. Alla Corte di giustizia è affiancato un tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 150.
2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado.
3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai Governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente Trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.
(sostituito dall'art. I 12 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 142.
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito,
a) sui ricorsi proposti, in applicazione dell'articolo 12, perché siano fissate le appropriate condizioni per la concessione da parte della Commissione di licenze o sublicenze;
b) sui ricorsi proposti da persone o imprese contro le sanzioni eventualmente comminate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 83.
La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente Trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.
Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di giustizia per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.
(sostituito dall'art. I 13 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio o della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo propone per salvaguardare le proprie prerogative.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.
Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunità di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'articolo 188, secondo comma.
La Corte di giustizia e competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,
a) sull'interpretazione del presente Trattato,
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità,
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni degli statuti stessi.
Quando una questione del genere è sollevata davanti una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 188, secondo comma.
La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.
La Corte di giustizia e competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 146, 5° comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 146, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 164.
- (anche SEZIONE V - Art. 160 A - Art. 160 B - Art. 160 C)
(integrato dall'art. 27 dell'AUE del 17 febbraio 1986)
Lo statuto della Corte di giustizia e stabilito con un protocollo separato.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.
SEZIONE V
LA CORTE DEI CONTI
(inserita dall'art. I 14 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Articolo 160 A
(inserito dall'art. I 14 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.
Articolo 160 B
(inserito dall'art. I 14 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 19922 e modificato dall'art. 22, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
1. La Corte dei conti è composta di 16 membri.
2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.
I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.
I membri designano tra di loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei conti. Il mandato del Presidente è rinnovabile.
4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
6. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.
L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.
7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.
9. Le disposizioni sul protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai Giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.
Articolo 160 C
(inserito dall'art. I 14 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.
La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni delle Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forme, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.
Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.
I regolamenti sono pubblicati nella gazzetta ufficiale della Comunità; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalla autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione, la Corte di giustizia e il collegio arbitrale istituito in virtù dell'articolo 18.
Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.
(modificato dall'art. 21 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, dall'art. 17 del trattato di adesione della Grecia del 28 maggio 1979 e dall'art. 21 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985 e successivamente sostituito dall'art. I 15 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992 e modificato dall'art. 23, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:
Belgio 12
Danimarca 9
Germania 24
Grecia 12
Spagna 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 12
Norvegia 9
Austria 12
Portogallo 12
Finlandia 9
Svezia 12
Regno Unito 24
I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.
I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.
1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.
La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.
2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.
(sostituito dall'art. I 16 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il Comitato designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal Presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
Il Comitato può essere suddiviso in sezioni specializzate.
L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
(sostituito dall'art. I 17 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa.
Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di tale parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
1. Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle Imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti.
In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
2. Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno stato di previsione speciale.
Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'articolo 183.
3. Le previsioni di entrate e di spese, come pure i conti di gestione e i bilanci delle Imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo, secondo le modalità definite dagli statuti di dette Imprese.
(modificato dall'art. I 18 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. Paragrafo abrogato.
2. Paragrafo abrogato.
3. Paragrafo abrogato.
4. I prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 177, paragrafo 5.
La Comunità può emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest'ultima progettato.
Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.
- (anche Art. 173 A)
(sostituito dall'art. I 19 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite le risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 173 A
(inserito dall'art. I 20 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 173.
1. Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare:
a) le spese amministrative,
b) le spese relative al controllo di sicurezza ed alla protezione sanitaria.
2. Le spese iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono in particolare:
a) le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche della Comunità,
b) l'eventuale partecipazione al capitale dell'Agenzia e alle spese d'investimenti di quest'ultima,
c) le spese relative all'attrezzatura degli istituti d'insegnamento,
d) l'eventuale partecipazione alle Imprese comuni e a determinate operazioni comuni.
Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 183, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti aperti a titolo di spese di funzionamento sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183.
Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio:
a) crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unita ben definita ed un complesso organico;
b) crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a).
2. lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.
3. I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183.
4. I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.
(sostituito dall'art. 7 del trattato di modifica del bilancio, 22 aprile 1970, e successivamente dall'art. 20 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazioni a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;
b) per quanto concerne le proposte di modifica:
- qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese. Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
- qualora una proposta di modificazione presentata dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'Istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
- qualora, in applicazione delle disposizioni in uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine, il Parlamento europeo non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi dei suffragi espressi può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie della Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
(sostituito dall'art. 21 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975)
Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.
Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.
Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.
(sostituito dall'art. I 21 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria.
Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno di ogni bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 179 bis
(inserito dall'art. 22 del
trattato che modifica talune disposizioni
finanziarie, 22 luglio 1975)
Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.
(modificato dall'art. 9 del trattato di modifica del bilancio, 22 aprile 1970, sostituito dall'art. 23 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975, modificato dall'art. 18 del trattato di adesione della Grecia del 28 maggio 1979 e dall'art. 20 del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo del 12 giugno 1985, e successivamente abrogato dall'art. I 22 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
(inserito dall'art. 24 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975, e successivamente abrogato dall'art. I 22 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
(inserito dall'art. 25 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975, e successivamente sostituito dall'art. I 23 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, nonché le pertinenti relazioni speciali di quest'ultima.
2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.
3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.
La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione dei bilanci. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.
I bilanci e lo stato di previsione di cui all'articolo 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'articolo 183.
I contributi finanziari previsti dall'articolo 172 sono messi a disposizioni della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.
I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito.
Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
1. La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
2. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla Banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
3. Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete.
Il programma è approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e può essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura.
4. La cessione alle Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione.
5. La Commissione può disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle Imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessità del loro funzionamento.
- (anche Art. 183 A)
(sostituito dall'art. 26 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie, 22 luglio 1975 e dall'art. I 24 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;
b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;
c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controlli finanziari, ordinatori e contabili.
Articolo 183 A
(inserito dall'art. I 25 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari.
Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi. A tal fine essi organizzano, con l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive amministrazioni.
In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazione nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa è rappresentata dalla Commissione.
Per l'esecuzione del compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche; nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
La responsabilità contrattuale della Comunità e regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
La sede delle istituzioni della Comunità è fissata di intesa comune dai governi degli Stati membri.
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente Trattato.
Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
1. I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, i funzionari ed agenti della Comunità, come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunità ovvero con le Imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.
Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato, o della Commissione.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato.
La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto più possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione può, previa consultazione degli Stati membri interessati formulare tutte le raccomandazioni del caso.
3. Le istituzioni della Comunità e i loro impianti, e parimenti le Imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuno di essi è situato.
4. Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunità o da uno Stato membro a una persona che esercita la sua attività nel campo d'applicazione del presente Trattato, è riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.
Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le Imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente Trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.
Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,
a) Il termine "persona" sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato,
b) il termine "impresa" sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.
Ai fini dell'applicazione del presente Trattato,
1. Il termine "materie fissili speciali" sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233 e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o più degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze.
2. Il termine "uranio arricchito in uranio 235 o 233" sta a designare l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale.
3. Il termine "materie grezze" sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
4. Il termine "minerali" sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze definite come sopra.
(integrato dall'art. 27 del trattato di adesione di DK, IRL, N, GB, 22 gennaio 1972, modificato dall'art. 5 del trattato modificativo per la Groenlandia del 13 marzo 1984, dall'art. I 26 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992 e successivamente integrato dall'art. 28, del trattato di adesione N-A-SF-S, del 24 giugno 1994)
Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.
In deroga ai commi precedenti:
a) Il presente trattato non si applica alle Faeroer.
b) Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.
c) Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato IV del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
d) Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità dell'energia atomica.
e) Il presente trattato non si applica alle isole Aland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Aland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri.
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
(sostituito dall'art. I 27 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.
Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.
Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.
(sostituito dall'art. I 29 del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Tali accordi sono conclusi dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
Qualora tali accordi comportino emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista dall'articolo N del trattato sull'Unione europea.
I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.
Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.
Il Parlamento europeo si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, il Parlamento europeo è presieduto dal decano.
La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente e fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.
La Corte di giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.
Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.
La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.
Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti con gli Stati membri, le imprese, i lavoratori e gli utilizzatori, necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione delle industrie nucleari nella Comunità. La Commissione invia al Parlamento europeo nel termine di sei mesi una relazione al riguardo.
1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato, quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.
2. Fino all'elaborazione dei bilanci per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interesse che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione dei bilanci stessi.
3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 186, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.
Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.
1. Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l'allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione non potrà, salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, superare 215 milioni di unita di conto U.E.P., dovrà essere eseguito nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato.
2. Le spese necessarie all'esecuzione del programma figurano suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell'allegato V.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potrà modificare tale programma.
Le proposte della Commissione relative alle modalità di funzionamento dell'istituto di livello universitario, contemplato dall'articolo 9, sono presentate al Consiglio nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
Il regolamento di sicurezza di cui all'articolo 24, concernente i regimi di segretezza applicabili alla diffusione delle cognizioni, è stabilito dal Consiglio nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Le norme fondamentali sono stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative destinate ad assicurare sui territori degli Stati membri la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate, conformemente ai termini dell'articolo 33, dagli Stati stessi alla Commissione nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Le proposte della Commissione relative allo statuto dell'Agenzia contemplato dall'articolo 54 sono presentate al Consiglio nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 23 inclusi e da 25 a 28 inclusi si applicano ai brevetti, titoli di protezione temporanea e modelli di utilità, come anche alle domande di brevetti e di modelli di utilità precedenti all'entrata in vigore del Trattato, alle condizioni seguenti:
1. Per l'applicazione del termine previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, va considerata in favore del titolare la nuova situazione creata dall'entrata in vigore del Trattato.
2. Per quanto concerne la comunicazione di una invenzione non segreta, quando i termini di tre mesi e diciotto mesi previsti dall'articolo 16, o uno di questi, siano scaduti alla data dell'entrata in vigore del Trattato, da tale data ha decorrenza un nuovo termine di sei mesi.
Se questi termini, o uno di questi, sono in corso a tale data, vengono prorogati di sei mesi a decorrere dal giorno della loro normale scadenza.
3. le stesse disposizioni si applicano per quanto concerne la comunicazione di una invenzione segreta, a mente degli articoli 16 e 25, paragrafo 1; in tal caso, tuttavia, la data considerata per la decorrenza dei nuovi termini ovvero per la proroga dei termini in corso è quella dell'entrata in vigore del regolamento di sicurezza di cui all'articolo 24.
Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Trattato e quella, fissata dalla Commissione, in cui l'Agenzia assume le sue funzioni, gli accordi e convenzioni di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali sono conclusi o rinnovati con la preventiva approvazione della Commissione.
Questa deve ricusare la sua approvazione alla conclusione o al rinnovo di accordi e convenzioni che ritenga tali da compromettere l'applicazione del presente Trattato. La Commissione può in particolare subordinare la propria approvazione all'apposizione, negli accordi e convenzioni, di clausole che consentano all'Agenzia di diventare parte nell'esecuzione di questi.
In deroga all'articolo 60 e in considerazione degli studi e lavori già avviati, l'approvvigionamento dei reattori impiantati sui territori di uno Stato membro che potranno divergere prima dello scadere di un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, beneficia, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla stessa data, di una precedenza che può essere fatta valere tanto sulle risorse di minerali e di materie grezze provenienti dai territori dello Stato in causa, quanto sulle materie grezze o materie fissili speciali che costituiscano oggetto di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore del Trattato, e comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 105.
La stessa precedenza è accordata, durante lo stesso periodo di dieci anni, per l'approvvigionamento di qualsiasi stabilimento di separazione isotopica, che costituisca o meno una Impresa comune, entrato in funzione sul territorio di uno Stato membro prima dello scadere di un termine di sette anni dall'entrata in vigore del Trattato.
L'Agenzia conclude i relativi contratti, dopo verifica da parte della Commissione che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto di prelazione.
Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica Italiana.
Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica Italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.
Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
ALLEGATO I
Campo delle ricerche concernenti l'energia nucleare in relazione all'articolo 4 del Trattato
I. MATERIE PRIME
1. Metodi di prospezione mineraria e di sfruttamento delle miniere con particolare riguardo alle miniere di materie di base (uranio, torio e altri prodotti di interesse speciale per l'energia nucleare).
2. Metodi di concentrazione di queste materie e di trasformazione in composti tecnicamente puri.
3. Metodi di trasformazione di questi composti tecnicamente puri in composti e metalli di qualità nucleare.
4. Metodi di trasformazione e di trattamento di questi composti e metalli - nonché del plutonio, dell'uranio 235 o 233 puri o associati a questi composti o metalli - da parte dell'industria chimica, ceramica o metallurgica, in elementi di combustibile.
5. Metodi di protezione di questi elementi di combustibile dagli agenti esterni di corrosione o di erosione.
6. Metodi di produzione, di purificazione, di trattamento e conservazione degli altri materiali speciali del campo dell'energia nucleare, in particolare:
a) Moderatori quali acqua pesante, grafite nucleare, berillio e il suo ossido.
b) Elementi per strutture quali zirconio (esente da afnio), niobio, lantanio, titanio, berillio e loro ossidi, carburi ed altri composti utilizzabili nel campo dell'energia nucleare.
c) Fluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto.
7. Metodi di separazione isotopica:
a) dell'uranio,
b) di materiali in quantità ponderali tali da poter essere utili per la produzione di energia nucleare come litio 6 e 7, azoto 15, boro 10,
c) di isotopi utilizzati in piccola quantità per lavori di ricerca.
II. FISICA APPLICATA ALL'ENERGIA NUCLEARE
1. Fisica teorica applicata:
a) Reazioni nucleari a bassa energia, in particolare reazioni provocate da neutroni.
b) Fissione.
c) Interazione delle radiazioni ionizzanti e fotoni con la materia.
d) Teoria dello stato solido.
e) Studio della fusione con particolare riguardo al comportamento di un plasma ionizzato sotto l'azione di forze elettro-magnetiche ed alla termodinamica delle temperature estremamente elevate.
2. Fisica sperimentale applicata:
a) Le stesse voci menzionate al paragrafo 1 precedente.
b) Studio delle proprietà degli elementi transuranici di interesse per l'energia nucleare.
3. Calcolo dei reattori:
a) Neutronica teorica macroscopica.
b) determinazioni neutroniche sperimentali:
esperienze esponenziali e critiche.
c) calcoli termodinamici e di resistenza dei materiali.
d) determinazioni sperimentali corrispondenti.
e) cinetica dei reattori, problema del controllo del funzionamento di questi e sperimentazioni corrispondenti.
f) calcoli di protezione contro le radiazioni e sperimentazioni corrispondenti.
III. FISICO CHIMICA DEI REATTORI
1. Studio delle modificazioni della struttura fisica e chimica e della alterazione delle qualità tecniche dei diversi materiali nei reattori sotto l'effetto:
a) del calore,
b) della natura degli agenti a contatto,
c) delle cause meccaniche.
2. Studio delle degradazioni e degli altri fenomeni provocati dalle radiazioni:
a) negli elementi di combustibile,
b) negli elementi strutturali e nei fluidi refrigeranti,
c) nei moderatori.
3. Chimica e fisico-chimica analitiche applicate alle componenti dei reattori.
4. Fisico-chimica dei reattori omogenei: radio-chimica, corrosione.
IV. TRATTAMENTO DEI MATERIALI RADIOATTIVI
1. Metodi di estrazione del plutonio e dell'uranio 233 dai combustibili irradiati, eventuale recupero di uranio o di torio.
2. Chimica e metallurgia del plutonio.
3. Metodi di estrazione e chimica degli altri elementi transuranici.
4. Metodi di estrazione e chimica dei radioisotopi utili:
a) prodotti di fissione,
b) ottenuti per irradiazione.
5. Concentrazione e conservazione degli scarichi radioattivi inutili.
V. APPLICAZIONE DI RADIO ELEMENTI
Applicazione dei radio-elementi sia come elementi agenti sia come elementi traccianti, nei settori:
a) industriali e scientifici,
b) terapeutici e biologici,
c) agricoli.
VI. STUDIO DEGLI EFFETTI NOCIVI DELLE RADIAZIONI SUGLI ESSERI VIVENTI
1. Studio della rivelazione e della misura delle radiazioni nocive.
2. Studio delle prevenzioni e protezioni adeguate e delle norme di sicurezza corrispondenti.
3. Studio della terapeutica contro gli effetti delle radiazioni.
VII ATTREZZATURE
Studi per la realizzazione ed il miglioramento delle attrezzature destinate specialmente, non solo ai reattori, ma anche all'insieme delle installazioni di ricerca e industriali necessarie alle ricerche sopraelencate. Possono essere citate a titolo indicativo:
1. le attrezzature meccaniche seguenti:
a) pompe per fluidi speciali,
b) scambiatori di calore,
c) apparecchi di ricerca di fisica nucleare (quali selettori di velocità dei neutroni),
d) dispositori di manipolazione a distanza.
2. le attrezzature elettriche seguenti:
a) dispositivi di rivelazione e di misura delle radiazioni specialmente per:
- prospezioni minerarie,
- ricerche scientifiche e tecniche,
- controllo dei reattori,
- protezione sanitaria,
b) dispositivi di comando dei reattori,
c) acceleratori di particelle di bassa energia fino a 10 MeV.
VIII. ASPETTI ECONOMICI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
1. Studio comparato, teorico e sperimentale, dei diversi tipi di reattori.
2. Studio tecnico-economico dei cicli di combustibile.
ALLEGATO II
Settori industriali di cui all'articolo 41 del Trattato
1. Estrazione dei minerali d'uranio e di torio.
2. Concentrazione di questi minerali.
3. Trattamento chimico e raffinamento dei concentrati di uranio e di torio.
4. Preparazione dei combustibili nucleari, sotto qualsiasi forma.
5. Produzione di elementi di combustibili nucleari.
6. Produzione di esafluoruro di uranio
7. Produzione di uranio arricchito.
8. Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi da essi contenuti.
9. Produzione di moderatori di reattori.
10. Produzione di zirconio esente da afnio ovvero di composti di zirconio esente da afnio.
11. Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi.
12. Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o più impianti definiti nel presente elenco.
13. Impianti semi-industriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10 inclusi.
ALLEGATO III
Vantaggi che possono essere accordati alle Imprese comuni a norma dell'articolo 48 del Trattato
1. a) Riconoscimento del carattere di pubblica utilità, conformemente alle legislazioni, per gli acquisti immobiliari necessari all'impianto delle Imprese comuni.
b) Applicazione, conformemente alle legislazioni nazionali, della procedura di esproprio per motivi di pubblica utilità, al fine di operare tali acquisti quando non sia stato raggiunto un accordo per trattativa privata.
2. Beneficio di concessione di licenze d'uso, con procedimento arbitrale o d'ufficio, a norma degli articoli da 17 a 23 inclusi.
3. Esonero da qualsiasi diritto e tassa al momento della costituzione di Imprese comuni e da ogni imposizioni sui conferimenti.
4. Esonero dai diritti e tassa di trasmissione riscossi per l'acquisto di beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro.
5. Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle Imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi.
6. Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda:
a) il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi;
b) le sostanze che devono essere o siano oggetto di trattamento nell'Impresa comune.
7. Agevolazioni di cambio, contemplate dall'articolo 182, paragrafo 6.
8. Esenzione dalle restrizioni all'entrata e al soggiorno a favore delle persone aventi la cittadinanza degli Stati membri, impiegate al servizio delle Imprese comuni, e a favore dei coniugi di queste e dei familiari che siano a loro carico.
ALLEGATO IV
Elenchi dei beni e prodotti di cui alle disposizioni del capo IX relativo al mercato comune nucleare
ELENCO A1
Minerali di uranio la cui concentrazione di uranio naturale è superiore al 5% in peso.
Pechblenda la cui concentrazione di uranio naturale è superiore al 5% in peso.
Ossido di uranio.
Composti inorganici di uranio naturale diversi dall'ossido e dall'esafluoruro.
Composti organici dell'uranio naturale.
Uranio naturale grezzo o lavorato.
Leghe contenenti plutonio.
Composti organici od inorganici dell'uranio arricchiti con composti organici o inorganici dell'uranio 235.
Composti organici o inorganici dell'uranio 233.
Torio arricchito con uranio 233.
Composti organici od inorganici del plutonio.
Uranio arricchito con plutonio.
Uranio arricchito con uranio 235.
Leghe contenenti uranio arricchito in uranio 235 o uranio 233.
Plutonio.
Uranio 233.
Esafluoruro d'uranio.
Monazite.
Minerali di torio la cui concentrazione di torio è superiore al 20% in peso.
Uranio-torianite contenente più del 20% di torio.
Torio grezzo o lavorato.
Ossido di torio.
Composti inorganici del torio diversi dall'ossido.
Composti organici del torio.
ELENCO A2
Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante) nei quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000.
Paraffina pesante in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000.
Miscele e soluzioni nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000.
Reattori nucleari.
Apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio mediante diffusione gassosa od altre tecniche.
Apparecchi per la produzione di deuterio, dei suoi composti (compresa l'acqua pesante), derivati, miscugli o soluzioni, contenenti deuterio e in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1/5000:
- apparecchi funzionanti mediante elettrolisi dell'acqua;
- apparecchi funzionanti mediante distillazione dell'acqua, dell'idrogeno liquido, ecc.;
- apparecchi funzionanti mediante scambio isotopico fra l'idrogeno solforato e l'acqua, in funzione di un cambiamento di temperatura;
- apparecchi funzionanti mediante altre tecniche.
Apparecchi concepiti specialmente per il trattamento chimico delle sostanze radioattive:
- apparecchi per la separazione dei combustibili irradiati:
- per via chimica (per solventi, per precipitazione, per scambi ionici, ecc.);
- per via fisica (per distillazione frazionata, ecc.);
- apparecchi per il trattamento degli scarichi;
- apparecchi per rimettere in ciclo il combustibile.
Veicoli concepiti specialmente per il trasporto dei prodotti a forte radioattività:
- vagoni e vagoncini per strade ferrate a qualsiasi scartamento;
- autocarri;
- carri di manutenzione;
- rimorchi e semirimorchi ed altri veicoli non automobili.
Imballaggi forniti di schermi di piombo di protezione dalle radiazioni per il trasporto o l'approvvigionamento di materiali radioattivi.
Isotopi radioattivi artificiali e loro composti organici od inorganici.
Manipolatori meccanici a distanza, concepiti specialmente per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive:
- apparecchi manipolatori meccanici, fissi o mobili, ma non maneggiabili a "mano libera".
ELENCO B
(modicato dall'art. 1, del Reg. n. 5/58)
Minerali di litio e concentrati.
Metalli aventi qualità nucleari:
- berillio (glucinio) grezzo;
- bismuto grezzo;
- niobio (columbio) grezzo;
- zirconio (esente da afnio) grezzo;
- litio grezzo;
- alluminio grezzo;
- calcio grezzo;
- magnesio grezzo.
Trifluoruro di boro.
Acido fluoridrico anidro.
Trifluoruro di cloro.
Trifluoruro di bromo.
Idrossido di litio.
Fluoruro di litio.
Cloruro di litio.
Idruro di litio.
Carbonato di litio.
Ossido di berillio (glucina) avente qualità nucleare.
Mattoni refrattari di glucina aventi qualità nucleare.
Altri prodotti refrattari di glucina aventi qualità nucleare.
Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di sbarre avente un tenore in boro inferiore od uguale ad uno per un milione ed una sezione d'urto microscopica totale d'assorbimento di neutroni termici inferiore od uguale a 5 millibarns/atomo.
Isotopi stabili separati artificialmente.
Separatori elettromagnetici di ioni compresi gli spettrografi e spettrometri di massa.
Simulatori di pile (calcolatori analogici di tipo speciale).
Manipolatori meccanici a distanza:
- utilizzabili a mano (cioè maneggiabili a "mano libera" come un attrezzo).
Pompe per metalli allo stato liquido.
Pompe a vuoto spinto.
Scambiatori di calore concepiti specialmente per una centrale nucleare.
Strumenti per la rivelazione delle radiazioni (e pezzi di ricambio corrispondenti) di uno dei tipi seguenti studiati specialmente o adattabili per la rivelazione o misura di radiazioni nucleari come le particelle alfa e beta, raggi gamma, neutroni e protoni:
- tubi contatori di Geiger e contatori proporzionali;
- strumenti di rivelazione o misura con tubi Geiger-Mueller o con contatori proporzionali;
- camere di ionizzazione;
- strumenti con camere di ionizzazione;
- apparecchi di rivelazione o misura di radiazione per la prospezione mineraria, il controllo dei reattori, dell'aria, dell'acqua e dei terreni;
- rivelatori di neutroni usanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;
- strumenti di rivelazione o misura con rivelatori di neutroni usuanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;
- cristalli di scintillazione montati o sotto involucro metallico (scintillatori solidi);
- strumenti di rivelazione o di misura incorporanti scintillatori liquidi, solidi o gassosi;
- amplificatori studiati specialmente per le misure nucleari compresi gli amplificatori lineari, i preamplificatori, gli amplificatori distribuiti a catena e gli analizzatori (analizzatori di altezza d'impulsi);
- attrezzature in coincidenza da utilizzarsi con rivelatori di radiazione;
- elettroscopi ed elettrometri compresi i dosimetri (ma esclusi gli apparecchi destinati all'insegnamento, gli elettroscopi semplici a foglie metalliche, i dosimetri concepiti per essere utilizzati con apparecchi medici a raggi x e apparecchi di misure elettrostatiche);
- apparecchi che permettono di misurare una corrente d'intensità inferiore ad un micro-micro-ampère;
- tubi fotomoltiplicatori aventi un fotocatodo sensibile ad una corrente almeno eguale a 10 micro-ampère per lumen e la cui amplificazione media è superiore a 105 (N.d.R. leggasi 10 alla quinta) ed ogni altro sistema di moltiplicatore elettrico attivato da ioni positivi;
- scale ed integratori elettronici per la rivelazione di radiazioni.
Ciclotroni, generatori elettrostatici di tipo "Van de Graaf" o "Cockroft e Walton", acceleratori lineari ed altre macchine elettronucleari capaci di comunicare a particelle nucleari un'energia superiore a 1.000.000 eV.
Magneti specialmente progettati per le macchine e apparecchi precedente (ciclotroni, ecc.).
Tubi acceleratori e di focalizzazione dei tipi negli spettrometri e spettrografi di massa.
Sorgenti elettroniche intense di ioni positivi destinate ad essere utilizzate con acceleratori di particelle, spettrometri di massa ed altri apparecchi analoghi.
Lastre di vetro contro le radiazioni:
- vetro colato o laminato (specchi) (anche armato o placcato in corso di fabbricazione) semplicemente pulito o levigato su una o due facce, in lamine o fogli di forma quadrata o rettangolare;
- vetro colato o laminato (specchi) (pulito o levigato o no) tagliato in modo diverso dalla forma quadrata o rettangolare oppure curvato o differentemente lavorato (smussato, inciso, ecc.);
- specchi o vetri di sicurezza, anche lavorati, consistenti in vetri temprati o formati da due o più fogli incollati l'uno all'altro.
Scafandri di protezione dalle radiazioni o contaminazioni radio-attive:
- in materie plastiche artificiali;
- in gomma;
- in tessuti cerati:
- per uomini,
- per donne.
Difenile (se si tratta dell'idrocarburo aromatico C6 H5 C6 H5).
Trifenile.
ALLEGATO V
Programma iniziale di ricerche e d'insegnamento di cui all'articolo 215 del Trattato
I. PROGRAMMA DEL CENTRO COMUNE
(modificato dall'art. 1, Dec. 3 luglio 1961)
1. Laboratori, attrezzature e infrastruttura.
Il centro comune comprenderà:
a) laboratori generali di chimica, fisica, elettronica e metallurgia;
b) laboratori speciali per le seguenti materie:
- fusione nucleare,
- separazione isotopica di elementi diversi dall'uranio 235 (questo laboratorio sarà dotato di un separatore elettromagnetico a elevato potere di risoluzione),
- prototipo di attrezzature di prospezione,
- mineralogia,
- radiobiologia;
c) un ufficio di misurazioni, specializzato in misure nucleari per i dosaggi di isotopi e per le misure assolute di radiazioni e assorbimenti neutronici, dotato di un reattore sperimentale proprio.
2. Documentazione, informazione e insegnamento.
Il centro comune provvederà ad un ampio scambio di informazioni, in particolare nei seguenti settori:
- materie prime: metodi di prospezione, sfruttamento, concentrazione, trasformazione, trattamento, ecc.;
- fisica applicata all'energia nucleare;
- fisica-chimica dei reattori;
- trattamento dei materiali radioattivi;
- applicazione dei radio-elementi.
Esso organizzerà cicli d'insegnamento specializzato con particolare riguardo alla formazione di specialisti di ricerca mineraria e alle applicazioni dei radio-elementi.
La sezione di documentazione e di studio di problemi di protezione sanitaria, di cui all'articolo 39, raccoglierà la documentazione e i dati necessari.
3. Reattori prototipi
fin dall'entrata in vigore del Trattato sarà costituito un gruppo di esperti. Dopo un raffronto dei programmi nazionali, esso rivolgerà alla Commissione, non appena possibile, le opportune raccomandazioni circa le scelte da effettuare in tale campo e le modalità di attuazione.
Si progetta di create tre o quattro prototipi di bassa potenza e partecipare, ad esempio sotto forma di fornitura di combustibili e di moderatori, a più reattori di elevata potenza.
4. Reattori di alto flusso.
Il Centro dovrà disporre quanto prima di un reattore ad alto flusso di neutroni rapidi, per la prova dei materiali sotto radiazione.
Fin dall'entrata in vigore del Trattato dovranno intraprendersi studi preparatori a tal fine.
Il reattore ad alto flusso sarà dotato di rilevanti aree sperimentali e di idonei laboratori di sfruttamento.
II. RICERCHE EFFETTUATE IN BASE A CONTRATTI ESTERNAMENTE AL CENTRO
(modificato dall'art. 1, Dec. 19 luglio 1960)
Una parte considerevole delle ricerche sarà effettuata per contratti esternamente al Centro comune, in conformità dell'articolo 10. I contratti per ricerche potranno rivestire le seguenti forme;
1. Si effettueranno ricerche complementari a quelle del Centro comune, in materia di fusione nucleare, separazione isotopica di elementi diversi dall'uranio 235, chimica, fisica, elettronica, metallurgia e radiobiologia.
2. Il centro potrà assicurarsi la disposizione di zone sperimentali nei reattori nazionali ad alto flusso.
3. Il Centro potrà ricorrere agli impianti specializzati per le Imprese comuni da crearsi a mente del capo V, affidando loro per contratto talune ricerche di carattere scientifico generale.
Ripartizione per grandi rubriche
delle spese necessarie all'esecuzione del programma di ricerche e d'insegnamento
(in milioni di unità di conto U.E.P.)
Attrezzatura | Funzionamento |
Attrezzatura e/o |
Totale | |
I. CENTRO COMUNE |
||||
1. Laboratori, attrezzature e infrastruttura: | ||||
a) laboratori generali di chimica, fisica, elettronica e metallurgia...... | 12 | |||
b) laboratori speciali: | ||||
fusione nucleare...... | 3,5 | 1° anno 1,3 | ||
separazione isotopica | 2° anno 4,3 | |||
(salvo U 325)...... | 2 | 3° anno 6,5 | ||
prospezione e mineralogia...... | 1 | 4° anno 7,4 | ||
5° anno 8,5 | ||||
c) ufficio centrale di misure nucleari...... | 3 | _____ |
||
d) altre attrezzature del Centro e delle sue succursali...... | 8 | |||
e) infrastruttura...... | 8,5 | |||
_____ |
66 | |||
1° anno 0,6 | ||||
2° anno 1,6 | ||||
2. Documentazione, informazione | 3° anno 1,6 | |||
e insegnamento | 1 | 4° anno 1,6 | ||
5° anno 1,6 | ||||
_____ |
||||
3. Reattori prototipi: | ||||
Gruppo di esperti per la scelta dei | ||||
prototipi....... | 1° anno 0,7 | |||
Programma....... | 59,3 [2] | 60 | ||
4. Reattore ad alto flusso: | ||||
Reattore....... | 15 | 4° anno 5,2 | ||
Laboratorio....... | 6 | 5° anno 5,2 | 34,4 | |
Ammodernamento delle attrezzature....... | 3 | _____ |
||
_____ | 10,4 | |||
24 | ||||
II. RICERCHE EFFETTUATE |
||||
PER CONTRATTO |
||||
ESTERNAMENTE AL CENTRO |
||||
1. Lavori complementari a quelli del Centro: a) chimica, fisica, elettronica, |
||||
metallurgia...... | 25 | |||
b) fusione nucleare...... | 7,5 | |||
c) separazione isotopica | ||||
(salvo U 235)...... | 1 | |||
d) radiobiologia...... | 3,1 | |||
2. Locazione di zone in reattori ad alto flusso nazionali | 6 | |||
3. Ricerche presso imprese comuni | 4 | |||
_____ |
46,6 | |||
TOTALE.... |
215 | |||
[1] Valutazione basata su un effettivo di circa 1.000 persone.
[2] Una parte di tale somma potrà essere destinata a lavori effettuati per contratto esternamente al Centro.
PROTOCOLLO
relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Sollecite di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunità europea dell'energia atomica, la portata del disposto dell'art. 198 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avrà facoltà, in deroga all'art. 198, di ratificare il Trattato tanto per il Regno dei Paesi Bassi nel suo complesso quanto per il Regno in Europa e per la Nuova Guinea olandese. Qualora la ratifica dovesse limitarsi al Regno in Europa e alla Nuova Guinea olandese, il Governo del Regno dei Paesi Bassi potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica Italiana, depositario degli strumenti di ratifica, dichiarare che il trattato è ugualmente applicabile al Surinam o alle Antille olandesi, ovvero al Surinam e alle Antille olandesi.
Fatto a Roma, li 25 marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
(abrogato dall'art. 28, del trattato di fusione, 8 aprile 1965)
ATTO FINALE
LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA PER IL MERCATO COMUNE E L'EURATOM, istituita a Venezia il 29 maggio 1956 dai Ministri degli affari esteri del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, che ha continuato i suoi lavori a Bruxelles e, al termine di questi, si è riunita a Roma il 25 marzo 1957, ha redatto i testi seguenti:
I
1. Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e suoi allegati,
2. Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti,
3. Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono,
4. Protocollo relativo a talune disposizione riguardanti la Francia,
5. Protocollo concernente l'Italia,
6. Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,
7. Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano d'un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri,
8. Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese,
9. Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati,
10. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce Comunità economica europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi,
11. Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla comminuta, e suoi allegati,
12. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane,
13. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè verde.
II
1. Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e suoi allegati,
2. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi.
III
Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee.
Al momento di firmare questi testi, la conferenza ha adottato le dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:
1. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle organizzazioni internazionali,
2. Dichiarazione comune concernente Berlino,
3. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea dei paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco,
4. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea del regno di Libia,
5. Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica Italiana,
6. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità economica europea del Surinam e delle Antille olandesi.
La conferenza ha preso atto altresì delle dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:
1. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dei trattati a Berlino,
3. Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa.
Infine, la conferenza ha deciso di elaborare ulteriormente:
1. Il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea,
2. Il protocollo sui privilegi e immunità della comunità economica europea,
3. Il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica,
4. il protocollo sui privilegi e immunità della Comunità europea dell'energia atomica.
I protocolli 1 e 2 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunità economica europea e i protocolli 3 e 4 saranno allegati al Trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
PROTOCOLLO
ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AI TRATTATI CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE
(inserito ai sensi dell'Atto Finale del trattato sull'Unione Europea, 7 febbraio 1992)
LE ALTI PARTI CONTRAENTI,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:
Nessuna disposizione del Trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.