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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2744 DELLA COMMISSIONE, 20 novembre 2023

G.U.U.E. 15 dicembre 2023, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l'attestato privato per l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 4 gennaio 2024

Applicabile dal: 4 gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettere a) e b), e l'articolo 126, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l'altro, per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali e merci.

2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5), che ha integrato il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano, è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (6). E' pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti al regolamento delegato (UE) 2019/625 presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

3) Nell'allegato III, capitoli 34 (modello MILK-RMP/NT) e 35 (modello DAIRY-PRODUCTS-PT), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, e di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a un trattamento di pastorizzazione. E' opportuno che le modifiche apportate all'articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7) dal regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione (8) trovino riscontro nell'articolo 16, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e nei suddetti modelli di certificati sanitari/ufficiali.

4) Nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, la casella I.27 di cui alla parte I dei modelli di certificati stabilisce le prescrizioni relative alla descrizione della partita. E' necessario semplificare e armonizzare determinati elementi descrittivi relativi agli stabilimenti da cui o in cui la partita è spedita, ottenuta o preparata. E' pertanto opportuno allineare di conseguenza le note per la compilazione della casella I.27 di cui all'allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

5) La direttiva 96/23/CE del Consiglio (9) è stata abrogata e le disposizioni relative all'ingresso nell'Unione di cui all'articolo 29 di tale direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292. E' pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti a tale direttiva presenti nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

6) La decisione 2011/163/UE della Commissione (10) è stata abrogata e integrata nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (11). E' pertanto necessario modificare di conseguenza tutti i riferimenti a tale decisione presenti nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

7) Nell'allegato III, capitoli 1 (modello BOV), 2 (modello OVI), 3 (modello POR) e 4 (modello EQU), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di determinate carni fresche destinate al consumo umano. Nelle note relative alla parte I di tali modelli, alla casella I.27 la descrizione della natura del prodotto dovrebbe essere integrata con l'esclusione del sangue fresco dalla categoria delle «frattaglie». L'ingresso di sangue fresco nell'Unione non è consentito in conformità all'articolo 130 del regolamento delegato (UE) 2020/692. E' pertanto necessario modificare tali modelli di certificati di conseguenza.

8) Nell'allegato III, capitoli 1 (modello BOV), 2 (modello OVI), 24 (modello MP-PREP), 25 (modello MPNT), 26 (modello MPST), 27 (modello CAS), 41 (modello GEL), 42 (modello COL), 43 (modello RCG), 44 (modello TCG) e 50 (modello COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine bovina, ovina e caprina. Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) stabilisce, tra l'altro, le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di tali partite in funzione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del loro paese di origine. E' necessario chiarire tali prescrizioni e allineare tali modelli di certificati al regolamento (CE) n. 999/2001.

9) Nell'allegato III, capitolo 13 (modello POU), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni macinate e le carni separate meccanicamente, di pollame diverso dai ratiti. E' opportuno che le modifiche apportate all'articolo 124 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro nell'attestato di sanità animale di cui a tale modello di certificato sanitario/ufficiale consentendo al pollame in un paese terzo o territorio di passare attraverso una zona soggetta a restrizioni durante il tragitto verso il macello.

10) Nell'allegato III, capitoli 25 (modello MPNT) e 26 (modello MPST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di prodotti a base di carne destinati al consumo umano. E' opportuno che le modifiche apportate all'articolo 150 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro negli attestati di sanità animale di tali modelli di certificati sanitari/ufficiali chiarendo le prescrizioni relative allo stabilimento di origine degli animali da cui sono state ottenute le carni fresche utilizzate per la produzione dei prodotti a base di carne.

11) Nell'allegato III, capitoli 28 (modello FISH-CRUST-HC) e 31 (modello MOL-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano e di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. E' opportuno che le modifiche apportate all'articolo 1, paragrafo 6, all'articolo 166 e all'articolo 167, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro negli attestati di sanità animale, punti II.2.3.2, II.2.3.3 e II.2.7.3, di tali modelli di certificati sanitari/ufficiali.

12) Nell'allegato III, nelle note relative alla parte I dei capitoli 34 (modello MILK-RMP/NT), 35 (modello DAIRY-PRODUCTS-PT) e 36 (modello DAIRY-PRODUCTS-ST), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, la casella I.27 dovrebbe essere modificata sopprimendo i codici del sistema armonizzato (SA) di cui alle voci 19.01 e 22.02 dalla descrizione della partita, in quanto tali codici non riguardano prodotti di origine animale.

13) Nell'allegato III, capitolo 45 (modello HON), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano. Nelle note relative alla parte I di tale modello di certificato ufficiale, la casella I.27 dovrebbe essere modificata aggiungendo alla descrizione della partita il codice del sistema armonizzato (SA) per il polline, di cui alla voce 1212.

14) Nell'allegato III, capitoli 50 (modello COMP) e 52 (modello TRANSIT-COMP), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono stabiliti il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, e destinati al consumo umano e il modello di certificato sanitario/ufficiale per il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell'Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione e di prodotti composti a lunga conservazione contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne e destinati al consumo umano. E' opportuno che le modifiche apportate all'articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692 dal regolamento delegato (UE) 2023/119 trovino riscontro in tali modelli di certificati introducendo la possibilità di produrre prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi contenuti nei prodotti composti a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati. E' inoltre opportuno integrare e chiarire determinate note relative alla parte II di tali modelli di certificati riguardanti l'origine e la produzione dei prodotti lattiero-caseari contenuti nei prodotti composti.

15) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

16) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

17) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione e il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati o dell'attestato rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.

18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 139 del 30.4.2004.

(2)

GU L 84 del 31.3.2016.

(3)

GU L 95 del 7.4.2017.

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020).

(5)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).

(7)

Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020).

(8)

Regolamento delegato (UE) 2023/119 della Commissione, del 9 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 16 del 18.1.2023).

(9)

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996).

(10)

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011).

(11)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021).

(12)

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) prodotti di origine animale e prodotti composti per i quali è richiesto un siffatto certificato in conformità all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (*1);

___________

(*1) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022).»;"

2) all'articolo 2, i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4) "insetti": gli insetti come definiti all'articolo 2, punto 27, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;

5) "nave reefer": una nave reefer come definita all'articolo 2, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2022/2292;»;

3) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il certificato ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che deve essere firmato dal capitano e utilizzato per l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca o prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave congelatrice o da una nave officina battente bandiera di un paese terzo come previsto dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, corrisponde al modello FISH/MOL-CAP, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 30.»

;

4) all'articolo 16, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) MILK-RMP/NT, redatto conformemente al modello di cui all'allegato III, capitolo 34, per i prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a base di latte crudo e/o di prodotti lattiero-caseari da esso derivati che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi;»;

5) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Modello di attestato privato dell'operatore per i prodotti composti a lunga conservazione contenenti prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate

Il modello di attestato privato di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), che deve essere utilizzato dall'operatore per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti a lunga conservazione conformemente all'articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, corrisponde al modello di cui all'allegato V.»;

6) gli allegati I, III e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Per un periodo transitorio che termina il 15 settembre 2024, continua a essere autorizzato l'ingresso nell'Unione o il transito attraverso l'Unione verso un paese terzo di partite di determinate categorie di animali e merci di cui agli articoli da 8 a 30 bis e all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, accompagnate dall'opportuno certificato sanitario, certificato ufficiale, certificato sanitario/ufficiale o dall'attestato privato rilasciato conformemente ai modelli di cui, rispettivamente, all'allegato III, capitoli da 1 a 53, e all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal presente regolamento di esecuzione, a condizione che il certificato o l'attestato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN