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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2879 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2023

G.U.U.E. 22 dicembre 2023, Serie L

Decisione che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 15 dicembre 2023

Entrata in vigore il: 11 gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 281, primo comma,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione dispone che gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni, siano effettuati mediante procedimenti informatici. L'articolo 280 del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede che la Commissione elabori un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui al codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»).

2) La Commissione ha adottato il primo programma di lavoro con la decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2), aggiornandolo con la decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (3) e la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (4). La versione del programma di lavoro adottata con la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 deve essere aggiornata onde tener conto dei nuovi sviluppi relativi alla pianificazione per i sistemi elettronici.

3) E' opportuno aggiornare il programma di lavoro affinché elenchi i sistemi elettronici di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, i pertinenti articoli relativi a tali sistemi e le date in cui si ritiene che saranno operativi. E' opportuno che il programma di lavoro operi la distinzione fra i sistemi elettronici che gli Stati membri sviluppano per conto proprio (i «sistemi nazionali») e quelli da sviluppare in collaborazione con la Commissione (i «sistemi transeuropei»). E' opportuno che i sistemi elettronici indicati nel programma di lavoro siano gestiti, elaborati e sviluppati in conformità del documento di pianificazione esistente relativo a tutti i progetti doganali informatici (5), denominato «piano strategico pluriennale per le dogane» (MASP-C), elaborato conformemente alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, della stessa.

4) Il programma di lavoro definisce in modo più dettagliato le date effettive dell'utilizzazione di ciascun sistema elettronico e fissa la data finale di utilizzazione nel rispetto dei periodi transitori di cui all'articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (7).

5) Laddove il programma di lavoro consente agli Stati membri di scegliere fra l'utilizzazione di un sistema elettronico transeuropeo o nazionale entro un dato periodo (ossia la finestra di utilizzazione), è opportuno che l'allegato della presente decisione chiarisca che la «data iniziale prevista per l'utilizzazione» è la prima data alla quale gli Stati membri possono iniziare a utilizzare il nuovo sistema elettronico e che la «data finale di utilizzazione» è l'ultima data entro la quale gli Stati membri e gli operatori economici devono iniziare a utilizzare il sistema elettronico nuovo o aggiornato. E' inoltre opportuno che la data finale di utilizzazione coincida con la fine del periodo delle misure transitorie connesse a tale sistema elettronico. E' quindi opportuno che tale data sia fissata in base alle scadenze di cui all'articolo 278, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali finestre di utilizzazione sono necessarie per l'attuazione dei sistemi a livello dell'Unione, tenendo conto delle esigenze di ciascuno di essi. E' opportuno applicare norme diverse per quanto riguarda le finestre di utilizzazione relative al progetto doganale in materia di sicurezza preliminare delle merci (ICS2). In tal caso è opportuno che gli Stati membri siano pronti a utilizzare ciascuna versione del progetto alla relativa data iniziale, mentre è opportuno che gli operatori economici, con l'accordo degli Stati membri, abbiano la possibilità di collegarsi entro la finestra di utilizzazione. A causa dei significativi ritardi di attuazione registrati in alcuni Stati membri in relazione alla versione 2 dell'ICS2, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/438 (8), che concede una deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 2 dell'ICS2. Inoltre, alla luce di tali ritardi, gli Stati membri e gli operatori economici hanno espresso preoccupazioni sulla fattibilità del calendario del progetto per la versione 3 dell'ICS2. E' quindi opportuno che la Commissione introduca un'attuazione graduale in tre parti, cominciando con i vettori marittimi nell'ICS2 dal 3 giugno 2023, proseguendo con gli spedizionieri marittimi di livello house nell'ICS2 dal 4 dicembre 2024 e infine collegando gli operatori stradali e ferroviari all'ICS2 dal 1° aprile 2025.

6) E' opportuno che le finestre di utilizzazione per la migrazione dei sistemi elettronici nazionali includano il progetto nazionale e i piani di migrazione degli Stati membri e tengano conto delle situazioni e degli ambienti informatici nazionali specifici. E' inoltre opportuno che le date finali di utilizzazione dei sistemi elettronici nazionali pongano fine alle misure transitorie applicabili a tali sistemi elettronici. Tali date dovrebbero quindi essere fissate in base alle scadenze di cui all'articolo 278, paragrafi 1, 2, e 3, del regolamento (UE) n. 952/2013. A causa dei significativi ritardi di attuazione registrati in alcuni Stati membri in relazione ai sistemi elettronici nazionali, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione (9), la decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione (10), la decisione di esecuzione (UE) 2023/236 della Commissione (11) e la decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione (12), che concedono deroghe ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. E' opportuno inserire nell'allegato i riferimenti a tali deroghe.

7) Le deroghe concesse per mezzo della decisione di esecuzione (UE) 2023/237 hanno un impatto sul progetto relativo allo sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) e hanno portato a una ridefinizione dell'approccio al progetto. Per quanto riguarda la fase 1 del CCI, il termine è prorogato di 7 mesi e gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare il sistema CCI in fase 1 solo con una dichiarazione doganale normale, come prima parte dell'attuazione dell'intero progetto CCI. Agli Stati membri è concessa la possibilità di attuare la fase 1 del CCI utilizzando le specifiche della fase 2 del CCI (ambito completo), evitando così la transizione dalla fase 1 del CCI alla fase 2 del CCI. Questo faciliterà anche gli operatori economici, consentendo loro di adattare i propri sistemi in modo agile, assicurando un uso fluido del sistema CCI; pertanto il progetto CCI dovrebbe entrare in fase di utilizzazione entro il termine del 2 giugno 2025.

8) Per garantire che le merci possano circolare all'interno dell'Unione e/o verso l'Unione in regime di transito o possano essere esportate senza incontrare problemi di discontinuità operativa, il calendario per l'attuazione dei progetti transeuropei relativi al nuovo sistema di transito computerizzato (NCTS) e al sistema automatizzato di esportazione (AES) dovrebbe essere adattato introducendo il termine di utilizzazione del 1° dicembre 2023. Sebbene nella maggior parte degli Stati membri si utilizzino già i relativi sistemi, un numero limitato di Stati membri ha annunciato che la propria applicazione nazionale non sarà (completamente) pronta per entrare in funzione nell'NCTS-Fase 5 o nell'AES. Puntando a fornire in modo flessibile prima le funzionalità fondamentali dei sistemi e poi quelle non fondamentali, si dovrebbe facilitare la finalizzazione del progetto entro il 2 dicembre 2024. Anche gli operatori economici devono inoltre far fronte a ritardi, in particolare negli Stati membri in cui si sono verificati ritardi nella pianificazione dei progetti. Gli Stati membri rimarranno responsabili della definizione della strategia nazionale di transizione per i loro operatori economici. E' opportuno che a partire dal 2 dicembre 2024 gli Stati membri e gli operatori utilizzino i nuovi sistemi, mentre alcune norme transitorie restano in vigore (per motivi tecnici) fino al 21 gennaio 2025 per l'NCTS-Fase 5 e fino all'11 febbraio 2025 per l'AES.

9) E' altresì opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano che gli operatori economici abbiano ricevuto tempestivamente le informazioni tecniche loro necessarie per aggiornare i propri sistemi elettronici e collegarsi ai sistemi elettronici nuovi o aggiornati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013. E' opportuno che gli Stati membri e la Commissione informino gli operatori economici delle modifiche fra i 12 e i 24 mesi prima dell'utilizzazione di un dato sistema, a seconda del sistema stesso e, se necessario, a causa della portata e della natura di tale sistema. Per le modifiche minori, i tempi possono essere più brevi.

10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)

Decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce il programma di lavoro per il codice doganale dell'Unione (GU L 134 del 7.5.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj).

(3)

Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj).

(5)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2.

(6)

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70/oj).

(7)

Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(8)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/438 della Commissione del 24 febbraio 2023 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 2 del sistema di controllo delle importazioni 2 (GU L 63 del 28.2.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj).

(9)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione (GU L 32 del 28.2.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).

(10)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/235 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile (GU L 32 del 3.2.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/235/oj).

(11)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/236 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione di custodia temporanea delle merci non unionali presentate in dogana (GU L 32 del 3.2.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj)

(12)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/237 della Commissione, del 1° febbraio 2023, relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la dichiarazione doganale in relazione alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione a norma degli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 32 del 3.2.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj).

Art. 1

Il programma di lavoro

E' adottato il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (in appresso «il programma di lavoro»), delineato nell'allegato.

Art. 2

Attuazione

1. Gli Stati membri e la Commissione collaborano per attuare il programma di lavoro.

2. Gli Stati membri sviluppano e utilizzano i pertinenti sistemi elettronici entro le date delle finestre di utilizzazione corrispondenti stabilite nel programma di lavoro.

3. I progetti specificati nel programma di lavoro e l'elaborazione e l'attuazione dei relativi sistemi elettronici sono gestiti in modo coerente con il programma di lavoro e il piano strategico pluriennale per le dogane.

4. La Commissione si impegna a cercare una base comune di intesa e accordo con gli Stati membri riguardo all'ambito di applicazione dei progetti e alla progettazione, ai requisiti e all'architettura dei sistemi elettronici all'atto di avviare i progetti delineati nel programma di lavoro. Se del caso, la Commissione consulta anche gli operatori economici e tiene conto del loro parere.

Art. 3

Aggiornamenti

Il programma di lavoro è aggiornato periodicamente per garantirne l'allineamento e l'adeguamento agli sviluppi nell'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e per tener conto dei progressi nell'elaborazione e nello sviluppo dei sistemi elettronici. Questo si applica in particolar modo alla disponibilità delle specifiche convenute di comune accordo e all'avvio operativo dei sistemi elettronici.

Art. 4

Comunicazione e relazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione condividono le informazioni relative alla pianificazione e ai progressi sull'attuazione di ciascuno dei sistemi.

2. Entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto nazionale e i piani di migrazione nonché la tabella sui progressi compiuti nell'elaborazione e nell'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013. I piani e la tabella includono le pertinenti informazioni necessarie alla stesura della relazione annuale che la Commissione presenta a norma dell'articolo 278 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

3. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi aggiornamento importante del rispettivo progetto nazionale e dei piani di migrazione.

4. Gli Stati membri mettono tempestivamente a disposizione degli operatori economici le specifiche tecniche connesse alla comunicazione esterna del sistema elettronico nazionale.

Art. 5

Abrogazione

1. La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 è abrogata.

2. I riferimenti alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 si intendono fatti alla presente decisione.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN