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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2892 DELLA COMMISSIONE, 18 dicembre 2023

G.U.U.E. 22 dicembre 2023, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri. [notificata con il numero C(2023)9109] (I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 18 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza a seguito della conferma di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e Grecia.

4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce che le zone soggette a restrizione che i due Stati membri in questione devono istituire conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 stabilisce inoltre alcune misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

5) In Bulgaria non sono stati finora segnalati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini dalla conferma, il 16 settembre 2023, di un unico focolaio nella provincia di Burgas. Dal 30 novembre 2023 sono state di conseguenza revocate tutte le zone soggette a restrizioni in tale Stato membro.

6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 la Grecia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri due focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nell'unità regionale di Phthiotis, nella regione della Grecia centrale. Si tratta dei primi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini segnalati nella regione della Grecia centrale e nella Grecia continentale in generale.

7) L'autorità competente della Grecia ha informato la Commissione dell'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul proprio territorio, a seguito della comparsa dei recenti focolai di tale malattia nell'unità regionale di Phthiotis, e ha adottato le necessarie misure di controllo delle malattie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia. Inoltre, data l'attuale situazione epidemiologica, è necessario estendere le dimensioni e/o prorogare la durata di tali zone, anche per quanto riguarda l'ulteriore zona soggetta a restrizioni precedentemente istituita nell'isola di Lesbo.

9) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

10) Dato che stabilisce misure identiche a quelle già stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, attualmente applicate dalla Bulgaria e dalla Grecia, è opportuno che la presente decisione si applichi nei due Stati membri in questione, rispettivamente, a decorrere dalle stesse date di quelle elencate in tale decisione di esecuzione per quanto riguarda le aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 prima delle modifiche ad essa apportate dalla presente decisione. Tuttavia, per quanto riguarda le aree inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 tramite le modifiche ad esso apportate dalla presente decisione, è opportuno che detta decisione si applichi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

11) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, che dovrebbe applicarsi fino al 15 aprile 2024.

12) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 si applichino il prima possibile.

13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020).

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 della Commissione, del 29 novembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 (GU L, 2023/2725, 4.12.2023, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2725/oj).

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è così modificata:

1. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica:

a) a decorrere dal 26 settembre 2023 per le aree elencate nell'allegato per la Bulgaria;

b) a decorrere dal 31 ottobre 2023 per le aree elencate nell'allegato per la regione dell'Egeo settentrionale, in Grecia, e a decorrere dal 18 dicembre 2023 per le aree elencate nell'allegato per la regione della Grecia centrale, in Grecia.

La presente decisione si applica fino al 15 aprile 2024.»

2. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione

STELLA KYRIAKIDES

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2725, la parte 2 relativa alla Grecia è sostituita dalla seguente:

«2. GRECIA

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione
Regione della Grecia centrale GR-CAPRIPOX-2023-00002 GR-CAPRIPOX-2023-00003

Zona di protezione:

Those parts of the regional unit of Phthiotis, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.632418, Long. 23.182044 (2023/2); Lat. 38.624906, Long. 23.155387 (2023/3)

14.1.2024

Zona di sorveglianza:

A surveillance zone that comprises the following areas:

- in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi;

- in the regional unit of Boeotia, the Municipality of Orchomenos.

23.1.2024

Zona di sorveglianza:

Those parts of the regional unit of Phthiotis, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 38.632418, Long. 23.182044 (2023/2); Lat. 38.624906, Long. 23.155387 (2023/3)

Dal 15.1.2024 al 23.1.2024

.

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Regione Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione
Regione dell'Egeo settentrionale A further restricted zone that comprises the entire territory of the regional unit of Lesvos. 15.3.2024
Regione della Grecia centrale

A further restricted zone that comprises:

- the entire territory of the regional unit of Phthiotis;

- the entire territory of the regional unit of Boeotia;

- in the regional unit of Euboea, the entire territory of the municipality of Chalcis.

15.3.2024».

.