
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2725 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2023
G.U.U.E. 4 dicembre 2023, Serie L
Decisione relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470. [notificata con il numero C(2023) 8351] (I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dec. (UE) 2024/881)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 29 novembre 2023
Applicabile fino al: 31 agosto 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.
2) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
3) Le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 (4) e (UE) 2023/2470 (5) della Commissione sono state adottate nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabiliscono alcune misure di emergenza provvisorie in relazione a focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini confermati nella regione di Burgas in Bulgaria e nell'isola di Lesbo in Grecia. Più in particolare esse prevedono che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che tali Stati membri devono istituire in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate in dette decisioni di esecuzione. Le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 stabiliscono anche le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni in tali Stati membri.
4) La Bulgaria e la Grecia hanno informato la Commissione in merito all'attuale situazione di tale malattia nel loro territorio e hanno istituito zone soggette a restrizioni, conformemente alle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, in cui si applicano le misure prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e da dette decisioni di esecuzione.
5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con gli Stati membri interessati, le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria e in Grecia.
6) Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quali ulteriori zone soggette a restrizioni in Bulgaria e in Grecia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
7) La presente decisione dovrebbe inoltre stabilire misure identiche a quelle stabilite nelle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, perché la situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria e in Grecia non è cambiata dalla data di adozione di queste due precedenti decisioni di esecuzione.
8) Poiché la presente decisione stabilisce misure identiche a quelle stabilite nelle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470, attualmente applicate dalla Bulgaria e dalla Grecia, è opportuno che la presente decisione si applichi in detti Stati membri a decorrere dalla rispettiva data di adozione di queste due decisioni di esecuzione.
9) Tenuto conto inoltre dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, e considerata in particolare la data di conferma del focolaio più recente, ossia il focolaio in Grecia, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 15 febbraio 2024.
10) E' inoltre opportuno abrogare le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 e sostituirle con la presente decisione.
11) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/2022-07-05).
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2067 della Commissione, del 26 settembre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Bulgaria (GU L 238, 27.9.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2067/oj).
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2470 della Commissione, del 31 ottobre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia (GU L, 2023/2470, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2470/oj).
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce a livello di Unione:
a) le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che gli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione («Stati membri interessati») devono istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b) la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21 di tale regolamento delegato.
Istituzione di zone soggette a restrizioni
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a) siano immediatamente istituite dalle loro autorità competenti zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione;
c) le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione.
Misure nelle ulteriori zone soggette a restrizioni
1. I movimenti di ovini e di caprini da un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti in un'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio dello stesso Stato membro in cui si trova l'ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata.
3. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2:
a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente;
d) trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;
e) sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione.
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.
Applicazione
(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2023/2892, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/263, dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/400 e dall'art. 1 della Dec. (UE) 2024/881)
La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2024.
Destinatari
La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2023
Per la Commissione
STELLA KYRIAKIDES
Membro della Commissione
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2023/2892, all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/263, all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/400 e all'art. 1 della Dec. (UE) 2024/881.