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DIRETTIVA (UE) 2023/2843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 13 dicembre 2023

G.U.U.E. 27 dicembre 2023, Serie L

Direttiva che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria.

Note sul recepimento

Adottata il: 13 dicembre 2023

Entrata in vigore il: 16 gennaio 2024

Termine per il recepimento: (vedi nota)

Nota:

Per il recepimento si vedano gli articoli 12-13-14 e 15

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 dal titolo «Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea - Un pacchetto di opportunità» la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del «digitale per default», assicurando nel contempo che siano predisposte tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale.

2) La facilitazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri è tra gli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione sancito nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

3) Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria nelle questioni civili, commerciali e penali con implicazioni transfrontaliere, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, dovrebbero essere integrati da condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali in modo da garantire la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente quelli sanciti dal titolo VI, in particolare dall'articolo 47 sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Tali condizioni non dovrebbero in alcun modo pregiudicare la tutela dei diritti procedurali essenziali per la protezione di tali diritti fondamentali, conformemente al diritto dell'Unione.

4) Per modernizzare e migliorare la cooperazione giudiziaria e facilitare l'accesso alla giustizia, è stato adottato il regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

5) Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/2844 e di allineare ad esso gli atti giuridici dell'Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, è necessario modificare le direttive 2011/99/UE (4) e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la direttiva 2003/8/CE (6) del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI (7), 2003/577/GAI (8), 2005/214/GAI (9), 2006/783/GAI (10), 2008/909/GAI (11), 2008/947/GAI (12), 2009/829/GAI (13) e 2009/948/GAI (14) del Consiglio.

6) Le modifiche di cui alla presente direttiva mirano ad assicurare che la comunicazione transfrontaliera tra autorità avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel regolamento (UE) 2023/2844. Ai sensi di tale regolamento, la comunicazione tra le autorità competenti dei diversi Stati membri e tra un'autorità nazionale competente e un'agenzia o un organo dell'Unione a norma degli atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale modificati dalla presente direttiva dovrebbe, di norma, avvenire attraverso un sistema informatico decentrato. In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo scambio di moduli previsti dagli atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale modificati dalla presente direttiva e per tutte le altre comunicazioni ufficiali a norma di tali atti giuridici che devono essere effettuate in forma scritta, ad esempio ai fini della conservazione dei fascicoli delle autorità competenti. Nei casi in cui si applicano una o più delle eccezioni previste dal regolamento (UE) 2023/2844, in particolare quando non è possibile o opportuno utilizzare il sistema informatico decentrato, dovrebbe essere possibile utilizzare altri mezzi di comunicazione specificati in tale regolamento. Ai fini delle decisioni quadro 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI e 2009/829/GAI e della direttiva 2014/41/UE, nei casi in cui tali atti giuridici prevedono che la comunicazione tra le autorità sia effettuata con qualsiasi mezzo o con qualsiasi mezzo appropriato, tali autorità dovrebbero avere la facoltà di decidere quale metodo di comunicazione utilizzare.

7) Poiché prevede modifiche a norme già recepite nell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe altresì contenere disposizioni specifiche sul recepimento di tali modifiche. Tali disposizioni in materia di recepimento dovrebbero essere in linea con il calendario di attuazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2844.

8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

9) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 323 del 26.8.2022.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 dicembre 2023.

(3)

Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023ELI: ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).

(4)

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011).

(5)

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014).

(6)

Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003).

(7)

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002).

(8)

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (GU L 196 del 2.8.2003).

(9)

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005).

(10)

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006).

(11)

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008).

(12)

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008).

(13)

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009).

(14)

Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009).

Capo I

Modifiche di atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Art. 1

Modifiche della direttiva 2003/8/CE

All'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2003/8/CE, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue.

____________

(*1) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).».

Capo II

Modifiche di atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

Art. 2

Modifiche della decisione quadro 2002/584/GAI

La decisione quadro 2002/584/GAI è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Mezzi di comunicazione

1. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il primo comma si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.

2. La comunicazione tra l'autorità competente dello Stato membro emittente e l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, ai fini della fornitura delle informazioni necessarie per consentire al ricercato di nominare un avvocato nello Stato emittente conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e di chiedere il patrocinio a spese dello Stato nello Stato emittente conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), è effettuata conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.

3. In deroga al paragrafo 1, le richieste di transito presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, possono essere inviate anche attraverso canali di comunicazione sicuri ai fini delle attività di contrasto.

____________

(*2) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj)."

(*3) Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013)."

(*4) Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016).»;"

2) all'articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso;

3) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) o accettare che si proceda all'audizione del ricercato in conformità dell'articolo 19 della presente decisione quadro oppure mediante videoconferenza in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2844;»;

4) all'articolo 25, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione sulla richiesta di transito.».

Art. 3

Modifiche della decisione quadro 2003/577/GAI

La decisione quadro 2003/577/GAI è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il provvedimento di blocco o di sequestro ai sensi della presente decisione quadro, corredato del certificato di cui all'articolo 9, è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l"ha adottato direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione.»

;

2) all'articolo 5, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza ritardo dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro.»;

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La decisione di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione è adottata e notificata senza ritardo alle autorità giudiziarie competenti dello Stato di emissione.»

;

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorità competente dello Stato di emissione è informata senza ritardo del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non appena siano venuti meno i motivi del rinvio, l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.»

;

5) al titolo II è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Mezzi di comunicazione

La comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione e l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5)».

____________

(*5) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj)."

Art. 4

Modifiche della decisione quadro 2005/214/GAI

La decisione quadro 2005/214/GAI è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La decisione o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità competente dello Stato di esecuzione. L'originale della decisione, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono inviati allo Stato di esecuzione che lo richieda. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette».

____________

(*6) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj)."

2) all'articolo 14, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato della decisione:»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 15 bis

Mezzi di comunicazione

1. Fatta eccezione per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l'autorità competente dello Stato della decisione e l'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.

2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.».

Art. 5

Modifiche della decisione quadro 2006/783/GAI

La decisione quadro 2006/783/GAI è così modificata:

1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l'esecuzione. L'originale della decisione o copia autenticata di essa e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette».

____________

(*7) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj)."

2) l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione, e l'autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»

;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione del rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio.

Non appena siano venuti meno i motivi del rinvio, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.»

;

3) all'articolo 14, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi Stato di esecuzione interessato:»;

4) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Cessazione dell'esecuzione

L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della decisione non appena è informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.»;

5) all'articolo 17, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione:»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Mezzi di comunicazione

1. Fatta eccezione per la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 2, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l'autorità competente dello Stato di emissione e l'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.

2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.».

Art. 6

Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI

La decisione quadro 2008/909/GAI è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La sentenza o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione. L'originale della sentenza, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). Tutte le altre comunicazioni scritte ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

____________

(*8) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;"

2) all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascuno Stato membro permette, conformemente alla propria legislazione, il transito attraverso il suo territorio di una persona condannata che è trasferita nello Stato di esecuzione, purché lo Stato di emissione gli abbia trasmesso copia del certificato di cui all'articolo 4 corredato della richiesta di transito. La richiesta di transito e il certificato sono trasmessi in conformità dell'articolo 22 bis. Su richiesta dello Stato membro al quale è richiesto il transito, lo Stato di emissione fornisce una traduzione del certificato in una delle lingue, da indicare nella richiesta, che sono accettate dallo Stato membro al quale è richiesto il transito.»

;

3) all'articolo 21, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione:»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Mezzi di comunicazione

1. Fatta eccezione per la comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 3, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l'autorità competente dello Stato di emissione e l'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.

2. In deroga al paragrafo 1, le richieste di transito presentate a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, possono essere inviate anche attraverso canali di comunicazione sicuri ai fini delle attività di contrasto.».

Art. 7

Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI

La decisione quadro 2008/947/GAI è così modificata:

1) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione. L'originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l'originale del certificato sono trasmessi all'autorità competente dello Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2844. del Parlamento europeo e del Consiglio (*9). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

____________

(*9) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;"

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Quando un'autorità dello Stato di esecuzione che riceve la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d'ufficio all'autorità competente e ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione.»

;

2) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.»

;

3) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione di tutte le decisioni riguardanti:

a) la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva;

b) la revoca della sospensione dell'esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;

c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale a motivo dell'inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;

d) l'estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).»

;

4) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata, ove possibile, utilizzando il modulo di cui all'allegato II.»

;

5) all'articolo 18, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione:»;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Mezzi di comunicazione

Fatta eccezione per la comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 12, paragrafo 2, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l'autorità competente dello Stato di emissione e l'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.».

Art. 8

Modifiche della decisione quadro 2009/829/GAI

La decisione quadro 2009/829/GAI è così modificata:

1) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La decisione sulle misure cautelari o una sua copia autenticata, corredata del certificato, è trasmessa dall'autorità competente dello Stato di emissione direttamente all'autorità competente dello Stato di esecuzione. L'originale della decisione sulle misure cautelari, o una sua copia autenticata, e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione se quest'ultimo lo richiede. Gli originali o le copie autenticate dei documenti possono essere inviati in formato elettronico in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.

____________

(*10) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;"

2) all'articolo 20, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione:»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Mezzi di comunicazione

1. Fatta eccezione per la comunicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente decisione quadro tra l'autorità competente dello Stato di emissione e l'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.

2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.».

Art. 9

Modifica della decisione quadro 2009/948/GAI

L'articolo 7 della decisione quadro 2009/948/GAI è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Mezzi di comunicazione

1. Le autorità contattante e contattata comunicano in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11)

2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.

____________

(*11) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/ reg/2023/2844/oj).».

Art. 10

Modifiche della direttiva 2011/99/UE

La direttiva 2011/99/UE è così modificata:

1) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La trasmissione dell'ordine di protezione europeo da parte dell'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 16 bis. Tutte le altre comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra tali autorità competenti.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceve un ordine di protezione europeo e non è competente a riconoscerlo trasmette d'ufficio l'ordine di protezione europeo all'autorità competente e ne informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione.»

;

2) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione ritiene che l'informazione trasmessa con l'ordine di protezione europeo conformemente all'articolo 7 sia incompleta, informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato di emissione, assegnandole un termine ragionevole per fornire l'informazione mancante.»

;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Mezzi di comunicazione

1. La comunicazione ufficiale ai sensi della presente direttiva tra l'autorità competente dello Stato di emissione e l'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12).

2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.

____________

(*12) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»."

Art. 11

Modifiche della direttiva 2014/41/UE

La direttiva 2014/41/UE è così modificata:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Mezzi di comunicazione

1. Fatta eccezione per la comunicazione ufficiale di cui all'articolo 9, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, la comunicazione ufficiale ai sensi della presente direttiva tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione è effettuata in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13).

2. Qualora uno Stato membro abbia designato una o più autorità centrali, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità o le autorità centrali di un altro Stato membro.

____________

(*13) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/reg/2023/2844/oj).»;"

2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'OEI completato conformemente all'articolo 5 è trasmesso dall'autorità di emissione all'autorità di esecuzione.»

;

3) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non appena siano venuti meno i motivi del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta senza ritardo le misure necessarie per l'esecuzione dell'OEI e ne informa l'autorità di emissione.»

;

4) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione immediatamente e con qualsiasi mezzo disponibile:

a) se è impossibile per l'autorità di esecuzione adottare una decisione sul riconoscimento o sull'esecuzione a motivo del fatto che il modulo previsto nell'allegato A è incompleto o manifestamente inesatto;

b) se durante l'esecuzione dell'OEI l'autorità di esecuzione ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione dell'OEI, per consentire all'autorità di emissione di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico; ovvero

c) se l'autorità di esecuzione stabilisce che, in un caso specifico, non può attenersi alle formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità di emissione in conformità dell'articolo 9.

Su richiesta dell'autorità di emissione, l'informazione è confermata senza ritardo in conformità dell'articolo 5 bis.»;

b) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione senza ritardo:».

Capo III

Recepimento

Art. 12

Recepimento degli articoli 2 e 11

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2844, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e 11 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2844.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli articoli 2 e 11 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 13

Recepimento degli articoli 1, 6 e 10

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2844, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 6 e 10 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2844.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli articoli 1, 6 e 10 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 14

Recepimento degli articoli 3, 4, 5 e 9

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2844, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, 4, 5 e 9 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/2844.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 9 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 15

Recepimento degli articoli 7 e 8

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2844, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 7 e 8 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'entrata in vigore dell'atto di esecuzione corrispondente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2023/2844.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento agli articoli 7 e 8 della presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RI'OS