
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2904 DELLA COMMISSIONE, 25 ottobre 2023
G.U.U.E. 29 dicembre 2023, Serie L
Regolamento recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 30 dicembre 2023
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE e si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS).
2) La direttiva 2003/87/CE è stata modificata per includere nell'EU ETS, a partire dal 2024, le emissioni generate dal trasporto marittimo. Le società di navigazione saranno quindi soggette all'obbligo di restituire le quote di emissioni corrispondenti a una percentuale delle loro emissioni di gas a effetto serra, che aumenterà gradualmente fino al 2026. E' pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l'apertura e la chiusura di conti di deposito di operatore marittimo da parte delle società di navigazione. Sono state introdotte varie deroghe all'obbligo di restituzione, applicabili alle emissioni generate dal trasporto marittimo, di cui si dovrebbe tener conto nel calcolo del valore relativo allo stato di adempimento delle società di navigazione.
3) La direttiva 2003/87/CE è stata modificata anche per includere dal 2027 un sistema per lo scambio di quote di emissioni distinto ma parallelo, da applicarsi ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in altri settori di attività industriali non contemplate all'allegato I di detta direttiva. E' pertanto opportuno stabilire norme specifiche riguardanti i conti di deposito e la restituzione delle quote di emissioni in relazione ai soggetti regolamentati che svolgono un'attività di cui all'allegato III della direttiva 2003/87/CE. Poiché il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni rimane distinto da quello esistente per gli impianti fissi e il trasporto aereo, il registro dell'Unione dovrebbe riflettere tale distinzione per quanto riguarda le quote rilasciate per i settori interessati.
4) E' opportuno tenere conto dei nuovi termini di adempimento per la restituzione delle quote da parte dei gestori fissati nella direttiva 2003/87/CE. E' pertanto opportuno modificare al 30 settembre il termine di adempimento per gli impianti fissi e gli operatori aerei. E' opportuno modificare al 30 settembre e al 31 maggio anche i termini di adempimento per gli operatori marittimi e i soggetti regolamentati, rispettivamente.
5) E' necessario eliminare i riferimenti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE che sono state soppresse e rispondere a determinate esigenze di semplificazione emerse dall'esperienza passata. Le norme relative alla resa delle quote in eccesso dovrebbero essere aggiornate per consentire di effettuare questa operazione da conti bloccati. Le informazioni sull'impresa madre e sull'impresa figlia dovrebbero essere a livello di titolare del conto e non di impresa.
6) E' opportuno istituire un nuovo tipo di conto per i governi di paesi terzi che hanno concluso un accordo non vincolante con l'Unione a norma della direttiva 2003/87/CE. Questo tipo di conto dovrebbe consentire a detti governi di sopprimere le quote acquisite sul mercato dell'Unione.
7) Nella direttiva 2003/87/CE è stata introdotta una disposizione che dà all'autorità competente di uno Stato membro la possibilità di esentare dall'obbligo di restituire le quote un soggetto regolamentato assoggettato a una tassa nazionale sul carbonio. E' opportuno istituire un nuovo tipo di conto per gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale possibilità. Uno Stato membro dovrebbe pertanto essere autorizzato a sopprimere le quote relative ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in altri settori nei quali i volumi d'asta sono inferiori alla quantità di quote da cancellare.
8) A partire dal 1° gennaio 2025 anche per il trasporto aereo devono essere rilasciate quote generiche, mediante l'assegnazione a titolo gratuito e la vendita all'asta, in modo da coprire le emissioni degli impianti fissi e dei settori marittimo e aereo. Tuttavia, al fine di garantire agli utenti una transizione agevole e la certezza del diritto, le quote del trasporto aereo rilasciate prima della fine del 2024 dovrebbero restare nei conti e rimanere in circolazione.
9) Per rafforzare la trasparenza e il monitoraggio di mercato delle operazioni fuori borsa puramente bilaterali che riguardano le quote di emissioni, tali operazioni dovrebbero essere contrassegnate sistematicamente nel registro dell'Unione. Onde evitare incoerenze nei dati, il termine «operazioni bilaterali» ha lo stesso significato che gli è attribuito nei quadri di informativa finanziaria pertinenti. Inoltre, al fine di migliorare la qualità dei dati a disposizione delle autorità di regolamentazione del mercato relativamente al cosiddetto mercato a pronti delle quote di emissioni, le suddette autorità dovrebbero essere autorizzate a chiedere l'accesso ai dati nel registro dell'Unione a intervalli regolari in funzione delle loro esigenze di monitoraggio.
10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
11) Al fine di dare ai partecipanti al mercato il tempo di adeguarsi all'accorpamento di quote generiche e quote del trasporto aereo ed evitare l'incertezza del diritto circa l'uso e la validità delle quote nel 2024, è opportuno differire l'applicazione delle disposizioni riguardo a tale accorpamento.
12) Al fine di garantire l'applicazione tempestiva dell'EU ETS agli operatori marittimi dal 1° gennaio 2024, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
13) Conformemente all'articolo 42, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 settembre 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 275 del 25.10.2003.
Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (GU L 177 del 2.7.2019).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
1) l'articolo 3 è così modificato:
a) i punti 6), 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:
«6) "verificatore":
a) nel caso di impianti fissi, operatori aerei e soggetti regolamentati, il verificatore quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (*1);
b) nel caso del trasporto marittimo, il verificatore quale definito all'articolo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2015/757 (*2);
7) "quote del trasporto aereo": quote create in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE rilasciate prima del 1° gennaio 2025 e quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati all'EU ETS a norma dell'articolo 25 della medesima direttiva;
8) "quote generiche": quote create in applicazione del capo III della direttiva 2003/87/CE, comprese le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati all'EU ETS a norma dell'articolo 25 della medesima direttiva e le quote create in applicazione degli articoli 3 quater e 3 quinquies di tale direttiva rilasciate dopo il 1° gennaio 2025;
_____________
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018)."
(*2) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015).»;"
b) è inserito il punto seguente:
«8 bis) «quote di soggetti regolamentati»: quote create in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE»;
c) il punto 13) è sostituito dal seguente:
«13) "restituzione": la contabilizzazione di una quota da parte dell'impianto fisso, dell'operatore aereo, della società di navigazione o del soggetto regolamentato a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto, del proprio aeromobile, della propria nave o a fronte del combustibile immesso in consumo;»;
d) sono aggiunti i punti seguenti:
«25) "conti di gestori": conti di deposito di impianto fisso, conti di deposito di operatore aereo, conti di deposito di operatore marittimo e conti di deposito di soggetto regolamentato;
26) "gestori": impianti fissi, operatori aerei, società di navigazione e soggetti regolamentati.»;
2) l'articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di esclusione di un impianto dall'EU ETS a norma dell'articolo 27 o 27 bis della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di impianto fisso lo stato "escluso" per tutta la durata dell'esclusione.»
;
b) è inserito il paragrafo seguente:
«6 bis. Qualora un soggetto regolamentato sia esentato dall'obbligo di restituire le quote a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito di soggetto regolamentato lo stato "escluso" per tutta la durata dell'esenzione.»
;
c) al paragrafo 7, le parole «agli articoli 22 e 57» sono sostituite da «all'articolo 22, all'articolo 48, paragrafo 4, all'articolo 50, paragrafi 6 e 8, all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 57»;
3) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Apertura di conti di deposito di impianto fisso nel registro dell'Unione
1. Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l'autorità competente o l'impianto fisso pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VI e gli chiede di aprire un conto di deposito di impianto fisso nel registro dell'Unione, a condizione che l'impianto fisso sia soggetto all'obbligo di restituire le quote a norma dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di impianto fisso per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.
3. E' consentito aprire un nuovo conto di deposito di impianto fisso solo se l'impianto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.»;
4) l'articolo 15 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ogni operatore aereo dispone di non più di un conto di deposito di operatore aereo.»
;
b) il paragrafo 5 è soppresso;
5) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 15 bis
Apertura di conti di deposito di operatore marittimo nel registro dell'Unione
1. Entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, o, per le società di navigazione che non figurano in tale elenco, entro 65 giorni lavorativi dal primo viaggio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis della medesima direttiva, la società di navigazione comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII bis del presente regolamento e gli chiede di aprire un conto di deposito di operatore marittimo nel registro dell'Unione.
2. Ogni società di navigazione dispone di non più di un conto di deposito di operatore marittimo.
3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di operatore marittimo per ciascuna società di navigazione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.
In deroga al primo comma, per le richieste di cui al paragrafo 1 presentate nel 2024, il termine per l'apertura di un conto di deposito di operatore marittimo da parte dell'amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni.
Articolo 15 ter
Apertura di conti di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell'Unione
1. Entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra, il soggetto regolamentato che rientra nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all'allegato VII ter del presente regolamento e gli chiede di aprire un conto di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell'Unione.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 21, l'amministratore nazionale apre nel registro dell'Unione un conto di deposito di soggetto regolamentato per ciascun soggetto regolamentato o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell'articolo 19.
3. Ogni soggetto regolamentato dispone di non più di un conto di deposito di soggetto regolamentato.
4. In deroga al primo comma, per le richieste di cui al paragrafo 1 presentate nel 2025, il termine per l'apertura di un conto di deposito di soggetto regolamentato da parte dell'amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni.
5. E' consentito aprire un nuovo conto di deposito di soggetto regolamentato solo se il soggetto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.
6. Se ha già acquisito informazioni ai fini delle misure nazionali nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale può utilizzare tali informazioni ai fini dell'apertura dei conti di deposito di soggetto regolamentato, a condizione che esse soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 15 ter del presente regolamento.
Articolo 15 quater
Apertura di conti delle soppressioni di governo di paese terzo nel registro dell'Unione
1. In seguito alla conclusione dell'accordo non vincolante di cui all'articolo 25, paragrafo 1 ter, della direttiva 2003/87/CE, il governo del paese terzo o l'entità sub-federale o regionale può chiedere all'amministratore centrale, con lettera ufficiale, di aprire un conto delle soppressioni di governo di paese terzo nel registro dell'Unione.
2. Il paese terzo interessato non dispone di più di un conto delle soppressioni di governo di paese terzo.
Articolo 15 quinquies
Apertura di conti delle soppressioni per deroga per tassa nazionale nel registro dell'Unione
1. Se uno Stato membro notifica alla Commissione l'applicazione dell'esenzione a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la Commissione non solleva obiezioni al riguardo, lo Stato membro interessato chiede all'amministratore centrale, con lettera ufficiale, di aprire un conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale nel registro dell'Unione.
2. Lo Stato membro interessato non dispone di più di un conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale.
3. Al conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale possono essere trasferite solo quote di soggetti regolamentati. Le quote di soggetti regolamentati detenute nel conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale sono soppresse entro la fine dell'anno successivo all'anno di riferimento a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2003/87/CE.
4. Il conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale è utilizzato solo per adempiere a quanto prescritto all'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2003/87/CE e il quantitativo di quote trasferito a tale conto in un dato anno non è superiore alla differenza tra il quantitativo di quote ancora da mettere all'asta nell'anno di riferimento in seguito all'applicazione dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE e il quantitativo di quote da cancellare a norma dell'articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della medesima direttiva.»;
6) all'articolo 19, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Se l'amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto di gestore a norma del paragrafo 2, il conto può essere aperto su ordine dell'autorità competente.»;
7) l'articolo 22 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I gestori comunicano eventuali fusioni o scissioni all'amministratore del proprio conto entro dieci giorni lavorativi.»
;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Almeno ogni tre anni l'amministratore nazionale esamina le informazioni relative al conto per verificare se sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. Per i conti di gestori e i verificatori, il riesame ha luogo almeno ogni cinque anni. Entro l'ultimo giorno del mese successivo al dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito almeno una volta l'anno, gli amministratori nazionali esaminano i conti che non contengono informazioni sull'identificativo della persona giuridica o sullo status di sede di negoziazione o controparte centrale di cui all'allegato III, tabella III-I.»
;
c) al paragrafo 7, le parole «articolo 14, 15 o 16» sono sostituite da «articolo 14, 15, 15 bis, 15 ter o 16»;
d) è inserito il paragrafo seguente:
«11 bis. Se l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale aggiorna i dati relativi all'amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore marittimo. Quando cambia l'amministratore del conto di deposito di operatore marittimo, il nuovo amministratore può chiedere alla società di navigazione di presentare le informazioni relative all'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 bis e dell'articolo 21.»
;
e) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
«12. Fatti salvi i paragrafi 11 e 11 bis, lo Stato membro di riferimento per la gestione del conto non cambia.»
;
8) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 24 bis
Chiusura di conti delle soppressioni di governo di paese terzo
L'amministratore centrale chiude il conto delle soppressioni di governo di paese terzo entro dieci giorni lavorativi dalla fine del periodo stabilito nell'accordo non vincolante di cui all'articolo 25, paragrafo 1 ter, della direttiva 2003/87/CE.»;
9) l'articolo 25 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Chiusura di conti di deposito di impianto fisso»;
b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di impianto fisso se sussistono le seguenti condizioni:»;
c) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da:
c) «le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'impianto fisso ha partecipato al sistema EU ETS;»;
10) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 26 bis
Chiusura di conti di deposito di operatore marittimo
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta in base ad altre prove, l'autorità competente comunica all'amministratore nazionale che la società di navigazione si è fusa con un'altra società di navigazione o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore marittimo se sussistono le seguenti condizioni:
a) è stata effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1;
b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
c) le emissioni verificate soggette a obblighi di restituzione a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della direttiva 2003/87/CE sono state registrate per tutti gli anni in cui la società di navigazione ha partecipato al sistema EU ETS;
d) la società di navigazione ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate soggette a obblighi di restituzione a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 26 ter
Chiusura di conti di deposito di soggetto regolamentato
1. Se ritira l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra o riceve una comunicazione dal titolare del conto o scopre in base ad altre prove che il soggetto regolamentato si è fuso con un altro soggetto regolamentato o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato III della direttiva 2003/87/CE, l'autorità competente lo comunica all'amministratore nazionale entro dieci giorni lavorativi dal ritiro, dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta, a seconda dei casi.
2. L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di soggetto regolamentato se sussistono le seguenti condizioni:
a) gli è pervenuta la comunicazione dell'autorità competente di cui paragrafo 1;
b) l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
c) le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui il soggetto regolamentato ha partecipato al sistema EU ETS;
d) il soggetto regolamentato ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate.»;
11) l'articolo 28 è così modificato:
a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso dei conti di gestori, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di bloccare i conti a cui è sospeso l'accesso finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato origine alla sospensione non sussiste più.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'amministratore nazionale chiude il conto di gestore su ordine dell'autorità competente qualora non esista alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote o di resa di quote in eccesso.»
;
12) all'articolo 30, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Se il titolare del conto di gestore è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti il termine stabilito rispettivamente all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 30 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l'amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da questi indicato.»
;
13) l'articolo 31 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Dati sulle emissioni verificate dei gestori»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogniqualvolta il diritto nazionale lo richieda, il gestore sceglie un verificatore tra quelli registrati presso l'amministratore nazionale che ne amministra il conto.»
;
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica, a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, della comunicazione del gestore sulle emissioni prodotte dall'impianto nel corso di un anno precedente, della comunicazione dell'operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo che ha svolto in un anno precedente o della comunicazione del soggetto regolamentato sulle emissioni da esso prodotte nel corso di un anno precedente.
Per le società di navigazione, il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica dei dati sulle emissioni della società di navigazione aggregati a livello di società, conformemente all'articolo 3 octies quinquies della suddetta direttiva. Per i soggetti regolamentati, il verificatore o l'autorità competente approva i dati annui sulle emissioni previo esito positivo della verifica a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.»
;
d) al paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Tutte le emissioni approvate sono contrassegnate come verificate entro i termini di cui all'articolo 32.»;
e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di correggere le emissioni annue verificate del gestore al fine di garantire la conformità con gli articoli 3 octies quinquies, 3 octies sexies, 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE inserendo nel registro dell'Unione i dati corretti sulle emissioni verificate o stimate del gestore per un determinato anno.»
;
f) il paragrafo 7 è così modificato:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se al 1° maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate dell'impianto fisso o dell'operatore aereo per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.»;
ii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Se al 1° maggio di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate di una società di navigazione per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 3 octies quinquies e 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE.
Se al 1° giugno di ogni anno nel registro dell'Unione non sono stati iscritti i valori delle emissioni verificate di un soggetto regolamentato per un anno precedente, o se tali valori sono risultati errati, l'eventuale stima sostitutiva del valore delle emissioni iscritta nel registro dell'Unione è calcolata con la massima precisione possibile conformemente agli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.»;
14) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Blocco dei conti per mancata comunicazione delle emissioni verificate
1. Se al 1° aprile di ogni anno nel registro dell'Unione non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue dell'impianto fisso, dell'operatore aereo o della società di navigazione per l'anno precedente, o se al 1° maggio di ogni anno non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue corrispondenti alla quantità di combustibile immesso in consumo dal soggetto regolamentato per l'anno precedente, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "bloccato".
2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti del gestore per l'anno interessato sono state iscritte nel registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato "aperto".»;
15) l'articolo 33 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'amministratore centrale provvede affinché al 1° ottobre di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti i conti di deposito di impianto fisso, i conti di deposito di operatore aereo e i conti di deposito di operatore marittimo che non risultano chiusi, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso, incluso l'anno precedente, più un fattore di correzione.»;
ii) al secondo comma le parole «articoli 25 e 26» sono sostituite da «articoli 25, 26, 26 bis e 26 ter»;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Per il periodo dal 2024 al 2030, ai fini del calcolo dello stato di adempimento delle società di navigazione si tiene conto delle deroghe di cui all'articolo 12, paragrafi da 3 -sexies a 3 -ter, della direttiva 2003/87/CE.
1 ter. Per gli anni 2024 e 2025, ai fini del calcolo dello stato di adempimento delle società di navigazione si tiene conto delle norme di cui all'articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE.
1 quater. A partire dal 2026 le emissioni verificate delle società di navigazione comprendono anche quelle di metano e protossido di azoto.»
;
16) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 33 bis
Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento dei soggetti regolamentati
1. A partire dal 2028 l'amministratore centrale provvede affinché al 1° giugno di ogni anno il registro dell'Unione indichi per l'anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti i soggetti regolamentati che hanno un conto di deposito di soggetto regolamentato che non risulta chiuso. A tal fine si calcola la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate corrispondenti alla rispettiva quantità di combustibile immesso in consumo nel periodo in corso, incluso l'anno precedente. Il valore relativo allo stato di adempimento non si calcola per i conti il cui valore precedente relativo allo stato di adempimento risultava pari a zero o positivo e per i quali l'anno delle ultime emissioni indicato è anteriore all'anno precedente.
2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma dell'articolo 26 ter.
3. L'amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni soggetto regolamentato.»;
17) all'articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Le quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE non sono fungibili con quote che rientrano nell'ambito di applicazione dei capi II e III della medesima direttiva. Le quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE non sono detenute in conti di deposito di impianto fisso, in conti di deposito di operatore aereo, in conti di deposito di operatore marittimo né in conti delle soppressioni di governo di paese terzo.»
;
18) l'articolo 37 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se del caso, l'amministratore centrale può creare un conto totale unionale, un conto totale unionale per il trasporto aereo, un conto unionale di assegnazione, un conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo, un conto d'asta unionale, un conto d'asta unionale per il trasporto aereo un conto totale unionale per i soggetti regolamentati e un conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati, nonché creare o eliminare conti e quote secondo quanto richiesto dagli atti della legislazione dell'Unione, comprese le disposizioni della direttiva 2003/87/CE o l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010.»
;
b) al paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
«Le quote di soggetti regolamentati sono sempre distinguibili dalle quote generiche.»;
19) l'articolo 38 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Trasferimento di quote generiche per gli impianti fissi e gli operatori marittimi destinate alla messa all'asta»;
b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nonché per il Fondo per l'innovazione istituito a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, per il Fondo per la modernizzazione istituito a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, per il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e per il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche per gli impianti fissi e gli operatori marittimi dal conto totale unionale al conto d'asta unionale in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 10 di tale regolamento.
_____________
(*3) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021)."
(*4) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023).»;"
20) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:
«Articolo 39
Trasferimento di quote generiche per gli impianti fissi destinate all'assegnazione a titolo gratuito
L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche per gli impianti fissi dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro.»;
21) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:
«Articolo 40
Trasferimento di quote generiche per il trasporto aereo destinate alla messa all'asta
1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta nella figura del responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma di tale regolamento.
2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.»;
22) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:
«Articolo 41
Trasferimento di quote generiche destinate all'assegnazione a titolo gratuito agli operatori aerei
L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro.»;
23) l'articolo 42 è soppresso;
24) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 42 bis
Trasferimento di quote di soggetti regolamentati destinate alla messa all'asta
1. L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all'asta e per il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955, nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote di soggetti regolamentati dal conto totale unionale per i soggetti regolamentati al conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell'articolo 13 di tale regolamento.
2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote di soggetti regolamentati dal conto totale unionale per i soggetti regolamentati al conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati o dal conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati al conto totale unionale per i soggetti regolamentati, secondo il caso.»;
25) gli articoli 44 e 45 sono soppressi;
26) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito
1. L'amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione, per ciascun impianto fisso, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all'allegato X, se l'impianto può ricevere un'assegnazione nell'anno in questione.
2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote generiche per gli impianti fissi dal conto unionale di assegnazione al pertinente conto di deposito di impianto fisso aperto e con stato di adempimento A, come indicato nella tabella XIV-I dell'allegato XIII, o al pertinente conto di deposito di impianto fisso bloccato, secondo la relativa tabella nazionale di assegnazione, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.
3. Il conto di deposito di impianto fisso nello stato "escluso" che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato "aperto" per gli anni successivi.
4. L'amministratore centrale provvede affinché l'impianto fisso possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione, qualora la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro sia stata modificata a norma dell'articolo 47 per correggere le quote in eccesso assegnate all'impianto fisso e l'autorità competente abbia chiesto a quest'ultimo di renderle.
5. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse derivino da un'assegnazione effettuata dopo che l'impianto fisso ha cessato le attività esercitate nell'impianto cui afferisce l'assegnazione senza informarne l'autorità competente.»;
27) all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione ordina all'amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contenute nel registro dell'Unione se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.»
;
28) l'articolo 50 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Assegnazione a titolo gratuito delle quote agli operatori aerei»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca automaticamente le quote del trasporto aereo e, dal 1° gennaio 2025, le quote generiche dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo al pertinente conto di deposito di operatore aereo aperto e con stato di adempimento A, come indicato nella tabella XIV-I dell'allegato XIII, o al pertinente conto di deposito di operatore aereo bloccato, secondo la relativa tabella nazionale di assegnazione, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.»
;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora sia in vigore un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, che impone di trasferire le quote del trasporto aereo a conti di deposito di operatore aereo iscritti nel registro di un altro sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, l'amministratore centrale, in cooperazione con l'amministratore dell'altro registro, provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le quote generiche dal conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo ai conti corrispondenti nell'altro registro.»
;
d) è aggiunto il paragrafo 8 seguente:
«8. L'autorità competente può ordinare all'amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse siano la conseguenza di un'assegnazione annuale per un anno in cui lo stato del conto di deposito di operatore aereo è successivamente passato a "escluso".»
;
29) nell'articolo 51 il titolo è sostituito dal seguente:
«Resa delle quote degli operatori aerei»;
30) l'articolo 52, paragrafo 1, è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il sistema di compensazione o sistema di regolamento di cui al primo comma presenta un'unica tabella d'asta per ciascun anno civile per la messa all'asta delle quote generiche e per la messa all'asta delle quote del trasporto aereo fino al 31 dicembre 2024, assicurandosi che la tabella d'asta contenga i dati indicati nell'allegato XII.»;
b) è aggiunto il comma seguente:
«Il sistema di compensazione o sistema di regolamento di cui al primo comma presenta un'unica tabella d'asta per ciascun anno civile per la messa all'asta delle quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, assicurandosi che la tabella d'asta contenga i dati indicati nell'allegato XII.»;
31) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:
«Articolo 54
Messa all'asta delle quote
1. Su richiesta dello Stato membro che procede alla messa all'asta e in relazione al Fondo per l'innovazione, al Fondo per la modernizzazione, al dispositivo per la ripresa e la resilienza o al Fondo sociale per il clima, nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all'amministratore centrale di trasferire tempestivamente quanto segue al corrispondente conto per la consegna delle garanzie d'asta in base alla tabella d'asta pertinente:
a) le quote generiche dal conto d'asta unionale;
b) fino al 31 dicembre 2024, le quote del trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo;
c) dal 1° gennaio 2025, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto d'asta unionale per il trasporto aereo;
d) dal 1° gennaio 2027, le quote di soggetti regolamentati dal conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati.
2. Il titolare del conto per la consegna delle garanzie d'asta provvede al trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all'asta in conformità dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010.
3. Il rappresentante autorizzato del conto per la consegna delle garanzie d'asta può essere tenuto a trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna delle garanzie d'asta al conto d'asta unionale, al conto d'asta unionale per il trasporto aereo o al conto d'asta unionale per i soggetti regolamentati, a seconda dei casi.»;
32) all'articolo 55, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I conti di gestori possono trasferire quote esclusivamente a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23.
3. I titolari di conti di gestori possono decidere che dal loro conto sono possibili trasferimenti a conti che non figurano nell'elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell'articolo 23. I titolari di conti di gestori possono revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all'amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata.
4. L'amministratore centrale provvede affinché nel registro dell'Unione sia indicato se il trasferimento rappresenta un'operazione bilaterale. Il trasferimento è considerato un'operazione bilaterale, a meno che l'operazione non sia stata eseguita tramite i sistemi di una sede di mercato e segnalata a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), o sia stata compensata mediante una controparte centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.
_____________
(*5) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).»;"
33) l'articolo 56, paragrafo 1, è così modificato:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini della restituzione delle quote, il gestore propone al registro dell'Unione di:»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) trasferire un determinato numero di quote dal pertinente conto di gestore al conto unionale delle soppressioni;»;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni del gestore nel periodo in corso.»;
34) all'articolo 58, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) una volta annullata l'operazione di restituzione, nessun gestore risulterà non conforme a causa dell'annullamento.»;
35) è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 59 -bis
Operazioni autorizzate sui conti delle soppressioni di governo di paese terzo
Le quote detenute nei conti delle soppressioni di governo di paese terzo sono soppresse. Le quote non sono trasferite dai conti delle soppressioni di governo di paese terzo. Da tali conti non sono possibili altre operazioni.»;
36) all'articolo 68 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«5. Se, in applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, il sistema di compensazione della piattaforma d'asta notifica alla Commissione la modifica di una tabella d'asta dovuta al ritiro di quote a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale inserisce la tabella d'asta riveduta oggetto della notifica nel registro dell'Unione e non trasferisce le quote in questione.
6. Se il sistema di compensazione della piattaforma d'asta non notifica la modifica della tabella d'asta a norma del paragrafo 5 e se la notifica è effettuata dal responsabile del collocamento designato a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale sospende il trasferimento di quote per lo Stato membro interessato.
7. Se, in seguito alla designazione di un nuovo responsabile del collocamento a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1031/2010, il sistema di compensazione della piattaforma d'asta notifica alla Commissione la modifica di una tabella d'asta per quanto riguarda l'identità e i recapiti del nuovo responsabile del collocamento, l'amministratore centrale inserisce la tabella d'asta riveduta nel registro dell'Unione e trasferisce per conto del nuovo responsabile del collocamento le quote sul conto per la consegna delle garanzie d'asta del sistema di compensazione della piattaforma d'asta pertinente.
8. Tranne nel caso in cui un'asta sia stata annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'amministratore centrale sospende il trasferimento di quote come specificato nella corrispondente tabella d'asta inserita nel registro dell'Unione nei casi seguenti:
a) la piattaforma d'asta non è in grado di svolgere le aste in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1031/2010;
b) sono stati raggiunti i proventi d'asta richiesti a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 9, dell'articolo 10 sexies e dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
Nei casi di cui al primo comma, il sistema di compensazione della piattaforma d'asta presenta con la massima urgenza la tabella d'asta riveduta all'amministratore centrale, che la inserisce nel registro dell'Unione.»
;
37) all'articolo 80 è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 che ne facciano richiesta all'amministratore centrale ottengono, se e fintantoché tale richiesta è motivata e necessaria ai fini del paragrafo 4, primo comma, i dati archiviati nel registro dell'Unione a intervalli regolari determinati di concerto con l'amministratore centrale.»
;
38) l'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
39) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
40) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
41) è inserito un nuovo allegato VII bis, che figura nell'allegato IV del presente regolamento;
42) è inserito un nuovo allegato VII ter, che figura nell'allegato V del presente regolamento;
43) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
44) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punti 21), 22) e 25) e punto 28), lettera c), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 e l'articolo 1, punto 30), lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO II
Nell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/1122, la tabella III-I è così modificata:
1) la riga 21 è sostituita dalla seguente:
«21 | Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442 | O se assegnato | Predefinito | Sì | No | Sì»; |
.
2) sono aggiunte le righe seguenti:
«22 | Nome dell'impresa madre | O se assegnato | Libero | Sì | No | Sì |
23 | Nome dell'impresa figlia | O se assegnato | Libero | Sì | No | Sì |
24 | Identificativo del titolare del conto dell'impresa madre (fornito dal registro dell'Unione) | O se assegnato | Predefinito | Sì | No | No |
25 | Se applicabile, nome società di navigazione registrato in THETIS MRV (**) | O se assegnato | Libero | Sì | Sì | Sì |
26 | Status di sede di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE o controparte centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 | O se assegnato | A scelta | Sì | Sì | Sì»; |
.
3) è aggiunta la seguente nota alla tabella:
_____________
«(**) THETIS MRV è il sistema di informazione automatizzato dell'Unione gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e istituito a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.
».
ALLEGATO III
L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di impianto fisso»;
2) la tabella VI-I è sostituita dalla seguente:
«Tabella VI-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di impianto fisso
A | B | C | D | E | F | |
Voce n. | Elemento di informazione sul conto | Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? | Tipo | Aggiornamento possibile? | L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? | Visibile nell'area pubblica del sito web? |
1 | Codice identificativo dell'autorizzazione | O | Libero | Sì | Sì | Sì |
2 | Data di entrata in vigore dell'autorizzazione | O | Libero | Sì | - | Sì |
3 | Nome dell'impianto | O | Libero | Sì | Sì | Sì |
4 | Tipo di attività dell'impianto | O | A scelta | Sì | Sì | Sì |
5 | Indirizzo dell'impianto - paese | O | Predefinito | Sì | Sì | Sì |
6 | Indirizzo dell'impianto - regione o Stato | F | Libero | Sì | Sì | Sì |
7 | Indirizzo dell'impianto - città | O | Libero | Sì | Sì | Sì |
8 | Indirizzo dell'impianto - codice postale | O | Libero | Sì | Sì | Sì |
9 | Indirizzo dell'impianto - riga 1 | O | Libero | Sì | Sì | Sì |
10 | Indirizzo dell'impianto - riga 2 | F | Libero | Sì | Sì | Sì |
11 | Telefono 1 dell'impianto | O | Libero | Sì | No | No |
12 | Telefono 2 dell'impianto | O | Libero | Sì | No | No |
13 | Indirizzo di posta elettronica dell'impianto | O | Libero | Sì | No | No |
14 | Numero di identificazione PRTR europeo | O se assegnato | Libero | Sì | No | Sì |
15 | Latitudine | F | Libero | Sì | No | Sì |
16 | Longitudine | F | Libero | Sì | No | Sì |
17 | Anno della prima emissione | O | Libero | Sì». |
.
ALLEGATO VII
Nell'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122, la parte I è così modificata:
1) il punto 1 è così modificato:
a) il primo paragrafo è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) tutte le informazioni che riportano l'indicazione "Visibile nell'area pubblica del sito web" nella tabella III-I dell'allegato III, nella tabella VI-I dell'allegato VI, nella tabella VII-I dell'allegato VII, nelle tabelle VII bis-I e VII bis-II dell'allegato VII bis e nelle tabelle VII ter-I e VII ter-II dell'allegato VII ter;»;
ii) alla lettera f), la data «1° aprile» è sostituita da «1° settembre»;
iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) un simbolo e una dichiarazione indicanti se l'impianto, l'operatore aereo o la società di navigazione associato o associata ai conti di gestori ha restituito entro il 30 settembre un numero di quote almeno pari al totale delle emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti;»;
iv) è aggiunta la lettera seguente:
«h) un simbolo e una dichiarazione indicanti se il soggetto regolamentato associato al conto di deposito di soggetto regolamentato ha restituito entro il 31 maggio un numero di quote almeno pari al totale delle emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti.»;
b) il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Ai fini della lettera g), i simboli e le dichiarazioni da utilizzare sono indicati nella tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1° ottobre e, a esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1° ottobre dell'anno successivo, a meno che il conto non venga chiuso prima di allora.»;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«Ai fini della lettera h), si applicano mutatis mutandis i simboli e le dichiarazioni di cui alla tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1° giugno e, a esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1° giugno dell'anno successivo, a meno che il conto non venga chiuso prima di allora.»;
d) la tabella XIV-I è sostituita dalla seguente:
«Tabella XIV-I:
dichiarazioni di adempimento
Riga n. | Valore dello stato di adempimento a norma dell'articolo 33 | Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo? | Simbolo | Dichiarazione |
da visualizzare nell'area pubblica del sito web | ||||
1 | 0 o numero positivo | Sì | A | "Per gli impianti, gli operatori aerei e gli operatori marittimi, il numero di quote restituite entro il 30 settembre è uguale o superiore alle emissioni verificate. Per i soggetti regolati, il numero di quote restituite entro il 31 maggio è uguale o superiore alle emissioni verificate." |
2 | Numero negativo | Sì | B | "Per gli impianti, gli operatori aerei e gli operatori marittimi, il numero di quote restituite entro il 30 settembre è inferiore alle emissioni verificate. Per i soggetti regolamentati, il numero di quote restituite entro il 31 maggio è inferiore alle emissioni verificate." |
3 | Qualsiasi numero | No | C | Al 30 settembre non erano state inserite le emissioni verificate per l'anno precedente per impianti, operatori aerei e operatori marittimi. Al 31 maggio non erano state inserite le emissioni verificate per l'anno precedente per i soggetti regolamentati." |
4 | Qualsiasi numero | No (per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro) | X | "Fino al 30 settembre per gli impianti, gli operatori aerei e gli operatori marittimi o fino al 31 maggio per i soggetti regolamentati era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro." |
5 | Qualsiasi numero | Sì o No (ma successivamente aggiornate dall'autorità competente) | * [aggiunto al simbolo iniziale] | "Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall'autorità competente."»; |
.
2) al punto 3, la data «30 aprile» è sostituita da «30 settembre»;
3) il punto 4 è così modificato:
a) la data «30 aprile» è sostituita da «30 settembre»;
b) la data «1° maggio» è sostituita da «1° ottobre»;
4) il punto 5 è così modificato:
a) la data «1° maggio» è sostituita da «1° ottobre»;
b) la data «30 aprile» è sostituita da «30 settembre»;
5) è inserito il punto seguente:
«6 bis. Ai fini dell'applicazione dei punti 3 e 4 del presente allegato alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote che rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, ogni riferimento al 30 settembre e al 1° ottobre in conformità all'articolo 30 sexies di tale direttiva si intende come riferimento al 31 maggio e al 1° giugno, rispettivamente.».